Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cesario di Lecce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il successivo 29/12, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Cesario di Lecce ha ingiunto la demolizione delle opere nella stessa indicate, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, il provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 06/05/2019 che sarebbe stato reso sulla pratica edilizia prot. n. -OMISSIS-; ove occorra,
per l’accertamento,
del perfezionamento per silenzio del Permesso di Costruire per il “ Progetto di ristrutturazione ed ampliamento” del fabbricato esistente, contrassegnato con il prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO OZ e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare residenziale ubicato nel territorio di San Cesario di Lecce, alla via -OMISSIS-, acquistato dal Tribunale di Lecce giusto Decreto di Trasferimento dello 08/10/2015, identificato nel NCU al fg.-OMISSIS-, impugna l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- con la quale il Comune di San Cesario di Lecce ha ingiunto la demolizione parziale dell’immobile in questione nonché il provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 06/05/2019 che reso sulla pratica edilizia prot. n. -OMISSIS-.
1.2. Riferisce in fatto che:
a) il manufatto veniva acquistato allo stato rustico, nella consistenza e con le destinazioni risultanti dalla Concessione Edilizia n. -OMISSIS-, dal Permesso di Costruire in sanatoria n. -OMISSIS- del 09/09/2006 e dal successivo Permesso di Costruire n. -OMISSIS-per ampliamento e ristrutturazione, tutti rilasciati dal Comune di San Cesario di Lecce.
b) in data 08/02/2016, la ricorrente presentava al Comune di San Cesario di Lecce istanza di rilascio di Permesso di Costruire per il “ Progetto di ristrutturazione ed ampliamento ” del fabbricato esistente. Detta pratica edilizia veniva identificata con il prot. n. -OMISSIS-. Il detto progetto prevedeva: al piano terra, il cambio di destinazione d’uso del vano garage a residenziale, la rimodulazione areale del vano tecnico invariata la superficie (mq 26,60), l’ampliamento delle superfici coperte (41,09) e una diversa distribuzione dei vani; al piano interrato, una differente distribuzione dei vani interni, invariata la destinazione residenziale;
c) su tale progetto di ristrutturazione ed ampliamento, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Dirigente del Settore 2° - Ufficio Tecnico del Comune di San Cesario di Lecce esprimeva “ parere favorevole dal punto di vista edilizio-urbanistico, al rilascio del Permesso di Costruire richiesto con istanza n. -OMISSIS-, (…)” procedendo a liquidare il contributo di costruzione. Ai fini del rilascio del titolo edilizio, il Comune richiedeva altresì una serie di documentazione amministrativa (nomina direttore lavori con accettazione dell’incarico; attestazione versamento costo di costruzione; bilancio rifiuti; calcolazione statica; ecc.), di competenza del tecnico progettista;
d) in data 29/04/2016, la ricorrente provvedeva quindi al pagamento del Contributo di Costruzione richiesto dal Comune resistente;
e) la ricorrente avviava i lavori edili del progetto di cui al punto c);
f) terminate le opere edili a rustico, senza alcuna finitura o altro, il cantiere veniva sospeso;
g) nel corso dell’anno 2019, dovendo completare il fabbricato ed essendo scaduta l’efficacia del titolo edilizio del 2016, la ricorrente incaricava altro tecnico (ing. Salvatore Micolani) per la presentazione di un nuovo progetto per il completamento del fabbricato, il quale veniva tuttavia respinto con atto prot. n. -OMISSIS- del 06/05/2019 per la sopravvenuta incompatibilità con le norme di salvaguardia al PUG adottato;
h) il nuovo tecnico incaricato dalla ricorrente, preso atto che non risultavano depositati alla Provincia di Lecce i calcoli statici in relazione all’ampliamento del 2016, in data 03/03/2020 depositava istanza alla Provincia di Lecce per la validazione in sanatoria della calcolazione sismica ex art. 94 del DPR 380/01 (prot. n. -OMISSIS-);
i) in data 20/02/2020, dando seguito all’incarico ricevuto, e considerato che in difformità al progetto del 2016 era stata coperta una veranda, il nuovo tecnico incaricato presentava istanza di Permesso di Costruire per la ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato ai sensi della legge regionale n. 14/2009;
l) con comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 14/05/2020, la Provincia di Lecce evidenziava che non era possibile procedere alla calcolazione del solo ampliamento del fabbricato effettuato nel 2016, ma occorreva ricalcolare l’intero fabbricato, poiché lo stesso non era mai stato oggetto di calcolazione statica;
m) in adempimento a quanto richiesto dalla Provincia di Lecce, il tecnico incaricato presentava una seconda istanza inerente la calcolazione sismica dell’intero edificio (prot. n.-OMISSIS- del 03/07/2020);
o) con provvedimento del 29/07/2020, la Provincia di Lecce rilasciava “Certificato di conformità a condizione rispetto alla “Norme tecniche per le costruzioni”, attestando “l’esito positivo dell’istruttoria tecnica”;
p) in data 21/09/2020, in adempimento delle prescrizioni tecniche della Provincia di Lecce, la ricorrente presentava al Comune di San Cesario di Lecce apposita SCIA per l’adeguamento strutturale del proprio manufatto (realizzazione di alcuni pilastri e travi per rendere il manufatto conforme alla vigente normativa sismica), la quale veniva assunta al prot. n. -OMISSIS-.
q) in data 13/11/2020, come si legge nell’ordinanza impugnata, il Comandante della Polizia Provinciale di Lecce segnalava al Comune di San Cesario “ l’esecuzione di lavori edili sul lotto di terreno agricolo in assenza di titoli abilitativi autorizzativi”.
r) come risulta dai verbali di indagine e di sopralluogo, nessun cantiere vi era, ma solo la costruzione allo stato rustico descritta e realizzata nel 2016 conformemente ai titoli edilizi all’epoca rilasciati o formatosi, oltre alla copertura di una veranda (unico elemento non già assentito).
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di San Cesario di Lecce ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere:
“ Al piano terra Demolizione della superficie coperta di 79,02 mq nonché di tutte le opere interne tese a far divenire le superfici non residenziali (garage e vano tecnico) in superfici abitabili; Al piano interrato Demolizione della superficie coperta di 21,21 mq nonché di tutte le opere interne tese a ridistribuire gli ambienti costituendo ulteriori unità alloggiative atte ad aumentare il carico urbanistico; e di ripristinare lo stato dei luoghi ”.
Dalla lettura dell’ordinanza emerge che, secondo l’Ufficio, “ l’immobile in questione sarebbe stato realizzato in virtù dei seguenti titoli abilitativi: i) Concessione Edilizia n° -OMISSIS-; ii) Permesso di Costruire in sanatoria n° -OMISSIS- del 19.09.2006; iii) Permesso di Costruire n° -OMISSIS- del 19.02.2008; ”, poiché l’iter amministrativo della “ pratica edilizia prot. n. -OMISSIS- … non risulta essersi concluso con il rilascio di un titolo edilizio efficace ”.
1.3. In diritto, formula i motivi così rubricati:
-“ I. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/00 ECCESSO DI POTERE PER ERROENITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADITTORIETA’ - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380/2001 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”. Ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del DPR 380/2001 si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza di permesso a costruire del 08/02/16.
-“ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, CO. 2 e 3, DPR n. 380/01 E SS.MM.II- CONTRADITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA ”: l’ordinanza impugnata ingiunge la demolizione di opere rientrati nel regime della SCIA, così definite dallo stesso Comune (“ diversa distribuzione dei vani interni, una differente disposizione della scala di sbarco al piano interrato, nonché l’esecuzione di tramezzature ”), e minaccia l’acquisizione di un’area pari a dieci volte quella necessaria alla realizzazione dei volumi asseritamente abusivi, nonostante nessuna delle opere contestate comporti incrementi di volumi edilizi (considerato che il titolo edilizio del 2016), salvo il piccolo porticato coperto (21,21 mq).
Tali circostanze rendono il provvedimento impugnato generico e non idoneo a consentire all’intimato di poter scientemente e consapevolmente orientare le proprie condotte, ovvero di scegliere se adeguare il proprio comportamento all’ordine della P.a. oppure resistere allo stesso.
In particolare, per ciò che concerne la mancata indicazione dell’area di sedime (se non con la riproduzione della norma), considerato che il Comune ha indicato tra le opere da demolire l’ampliamento e la ristrutturazione (cambio di destinazione di alcuni vani) assentito con il permesso del 2016, “nonché tutte le opere interne tese a ridistribuire gli ambienti” oppure “tese a far divenire le superfici non residenziali (garage e vano tecnico) in superfici residenziali”, non si riesce a comprendere quale sia - in concreto - la cosiddetta “area necessaria” che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in assenza di una specifica individuazione della stessa, rispetto al sito oggetto di intervento.
1.4. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (al pari degli atti presupposti).
2. All’udienza straordinaria del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Occorre preliminarmente osservare che l’impugnativa relativa al provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 06/05/2019 reso sulla pratica edilizia prot. n. -OMISSIS- è inammissibile in quanto al momento di notifica del ricorso sono ampiamente decorsi i termini di impugnativa dell’atto.
4. Il ricorso, nel merito, è infondato per le ragioni che seguono.
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione ritenendo le opere assentite in regime di silenzio-assenso sulla domanda di permesso del 8 febbraio 2016. Il Comune avrebbe dovuto procedere in autotutela secondo le regole proprie del procedimento di secondo grado. Inoltre, le opere interne sarebbero soggette a mera scia e pertanto eventuali difformità sarebbero soggette a sanzione pecuniaria e non a ordine di demolizione.
5.1. Il motivo di doglianza non è meritevole di condivisione.
5.2. In particolare, non può ritenersi consolidato il silenzio-assenso sulla l’istanza di permesso a costruire del 8 febbraio 2016.
Deve osservarsi che, come riferito dallo stesso ricorrente, l’istanza di permesso a costruire del 8 febbraio 2016 era incompleta in quanto priva di elementi essenziali tra i quali la calcolazione statica.
Ebbene, la mancanza di calcolazione statica antisismica, secondo il Collegio, rientra tra le fattispecie ostative alla formazione del silenzio assenso, in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria.
5.3. In senso conforme si veda Cons Stato, Sez IV sent 9 marzo 2026 n. 1878, secondo la quale “Nel settore edilizio, devono ritenersi essenziali i contenuti della domanda espressamente e tassativamente richiesti dalla legge generale sull’edilizia, indicati all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 380 del 2001, ovvero: i) il titolo di legittimazione; ii) gli elaborati progettuali richiesti; iii) quando ne ricorrano i presupposti, gli altri documenti previsti dalla parte II (nei casi in cui alcune specifiche documentazioni tecniche – ad esempio, quella sulla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici – sono espressamente previste come necessarie e da presentare preventivamente a corredo della domanda);iv) la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto: a) ai documenti urbanistici approvati ed adottati; b) ai regolamenti edilizi vigenti; c) alle altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie e a quelle relative all’efficienza energetica.
In assenza anche solo di uno di questi documenti, fermi i doveri di collaborazione alla luce dell’obbligo generale di buona fede che opera anche nell’ambito dei rapporti giuridici di diritto pubblico, non si può ritenere formato il silenzio assenso, anche se l’amministrazione non ha attivato i poteri istruttori entro il termine finale di conclusione del procedimento poiché, trattandosi di documentazione essenziale, deve ritenersi che non sia proprio “configurabile” alcuna istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere e quindi, in caso di inerzia, a determinare la formazione del silenzio assenso”.
5.4. Nel caso di specie, l’assenza dei calcoli statici antisismici osta alla formazione del silenzio-assenso.
6. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta che:
a) l’emissione di ordine di demolizione sarebbe sproporzionato in quanto parte delle opere sono giustificate dal titolo abilitativo formatosi per silentium e la restante parte (in particolare la nuova distribuzione degli ambienti) sarebbe assentibile mediante SCIA e quindi soggetta a mera sanzione in caso di difformità;
b) la mancata motivazione relativamente alla previsione dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale di un’area di sedime maggiore rispetto al perimetro delle opere.
6.1. Le doglianze non sono condivisibili.
6.2. Con riferimento alla censura di cui al superiore p.to a), deve in primo luogo sottolinearsi che, in virtù di quanto motivato al superiore punto 4, non può ritenersi consolidato alcun titolo abilitativo formatosi per silentium. Quindi lo stato legittimo dell’immobile deve essere riferito al P.d.C. -OMISSIS- del 19/02/08. Gli aumenti di superficie e volumetrie constatati in sede di accesso sono pertanto stati realizzati in difetto di P.d.C.
Con particolare riferimento alle opere volte al frazionamento del piano interrato, va considerato che:
a) va compiuta una valutazione complessiva delle modifiche abusivamente intervenute al fabbricato al fine di valutarne lo stato legittimo (cfr in senso conforme Tar Napoli, Sez VII, Sent 6190/25); b) il piano è stato incrementato, previo spostamento della scala di sbarco, di mq 21,21 di superficie, quindi le opere hanno certamente determinato un aumento di volumetria e di carico urbanistico che avrebbe imposto la richiesta del permesso di costruire.
Deve ribadirsi, al riguardo, che le opere di frazionamento, secondo la disciplina applicabile ratione temporis , in presenza -come nel caso di specie- di un aumento di volumetria, avrebbero dovuto essere sottoposte a permesso di costruire, non potendosi qualificare in termini di opere di mera manutenzione ma costituendo una vera e propria ristrutturazione edilizia.
6.3. Con riferimento alla censura di cui al p.to b), neppure essa è condivisibile. Deve osservarsi che per pacifica giurisprudenza amministrativa, “ la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, Sez. I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017 n. 5471).
Nel caso di specie l’ordinanza descrive analiticamente le opere ritenute abusive e ne intima la demolizione. Il che la rende idonea a superare il vaglio giurisprudenziale circa il cd. contenuto minimo. La paventata carenza motivazionale circa la localizzazione e i criteri di calcolo dell’area da acquisire in caso di inottemperanza è irrilevante con riferimento all’ordinanza all’esame e potrà essere fatta valere nei confronti dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale.
6.4. La doglinaza non può, pertanto, trovare accoglimento.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
8. Le spese possono essere compensate attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
LO OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OZ | IO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.