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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.10393 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. VISICCHIO ANTONIO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. VISICCHIO ANTONIO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, con regolare contratto d'affitto intestato alla sig.ra viene Controparte_1 assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.”;
ritenuto che nulla osti al recepimento delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione al marito della casa familiare va intesa come mera attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile e ferma, pertanto, la valenza meramente negoziale delle condizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 10.5.1992, alle condizioni congiunte Controparte_1 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
867, Parte 1 , Serie 01, Anno 1992);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.10393 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. VISICCHIO ANTONIO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. VISICCHIO ANTONIO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, con regolare contratto d'affitto intestato alla sig.ra viene Controparte_1 assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.”;
ritenuto che nulla osti al recepimento delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione al marito della casa familiare va intesa come mera attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile e ferma, pertanto, la valenza meramente negoziale delle condizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 10.5.1992, alle condizioni congiunte Controparte_1 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
867, Parte 1 , Serie 01, Anno 1992);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi