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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4398/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paolo Assirelli, elettivamente domiciliato, presso lo studio del Parte_1 predetto in Viale Mazzini 35, Firenze
- opponente - contro con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ruspetti, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio del predetto in Firenze (FI), via degli Alfani n. 70,
- opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la nullità totale/parziale, dell'atto di pignoramento notificato all'opponente in data 31.07.2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza e deduzione avversaria reietta, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande e le eccezioni formulate dal Sig. nei Parte_1 confronti della società “ con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Controparte_1
pagina 1 di 7 15/04/2024 e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dal medesimo Sig. in relazione Parte_1 all'esecuzione immobiliare contro di lui promossa dalla società con l'atto di Controparte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 31/07/2023. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 co. 2 c.p.c. nella procedura esecutiva sub n. Parte_1
231/2023 – Tribunale di Firenze chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di prova di titolarità del credito in capo a e di dichiarare la nullità totale/parziale dell'atto di pignoramento notificato Controparte_1 all'opponente in data 31.07.2023, con conseguente estinzione dell'instauranda procedura esecutiva.
Con decreto del 6/09/2023 il Giudice dell'Esecuzione ha fissato l'udienza del 15.02.2024 per la discussione sulla dell'istanza di sospensione.
Costituitasi nella fase cautelare, chiedeva la reiezione di tutte le domande ex adverso Controparte_1 formulate.
All'udienza del 15/09/2024, il G.E. ha dato atto della mancata proposizione di alcuna istanza di sospensione, ed ha concesso termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la nullità totale/parziale dell'atto di pignoramento notificato all'opponente in data 31/07/2023.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5/02/2025.
Con un unico motivo di opposizione, contesta il diritto di procedere in via esecutiva nei suoi confronti Pt_1 da parte della società stante la carenza di prova della titolarità del credito da quest'ultima Controparte_1 coattivamente azionato.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass. ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Nella fattispecie, tale onere deve ritenersi assolto.
Il credito portato in esecuzione da trae origine da un mutuo fondiario di € 200.000, Controparte_1 concesso all'odierno opponente da con atto pubblico del 19/12/2006, e garantito da ipoteca Parte_2
e da fideiussioni.
Tale credito è successivamente passato in titolarità di a seguito di varie operazioni di Controparte_1 cartolarizzazione, effettuate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. e documentalmente provate da parte opposta.
pagina 2 di 7 Al riguardo, va osservato che la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma può anche essere fornita attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
Si richiama, sul punto, l'autorevole insegnamento della Cassazione, la quale ha affermato che: “nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo
Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n.
5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200).
La Cassazione ha, inoltre, affermato che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III, sent. 13/06/2019, n. 15884).
La disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. trova giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con pagina 3 di 7 certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass., Sez. II, 7/03/2011, n.
5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201).
Nel caso di specie, parte opposta ha documentato che in data 24/03/2009 – erogatrice Pt_2 Parte_2 dell'originario mutuo fondiario del 19/12/2006 a favore dell'opponente – si è fusa per incorporazione con
[...]
(doc. 5 del fascicolo di parte opposta) e che quest'ultima, in data 26/06/2009, ha Controparte_2 effettuato una cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco in favore della società Controparte_3
dandone avviso con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 75 del 02/07/2009.
[...]
Con successivo contratto di cessione in blocco del 15/10/2015, la ha retrocesso il Controparte_3 credito a dandone avviso con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Controparte_2 parte seconda, n. 9 del 21/01/2016.
In data 20/12/2017, infine, ha nuovamente effettuato una cessione di Controparte_2 crediti individuabili in blocco alla società odierna convenuta, dandone avviso con Controparte_1 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23/12/2017.
Parte opposta ha prodotto gli avvisi di tutte le summenzionate cessioni, pubblicati in Gazzetta Ufficiale a sensi dell'art. 58 T.U.B. e corredati dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.
Con riguardo alla prima cessione, ha depositato l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda, Controparte_1
n. 75 del 02/07/2009 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta) nel quale si dà atto che “la Controparte_3
[…] comunica di aver acquisito pro soluto […] in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari
[...] individuati “in blocco” concluso in data 26 giugno 2009 con […], con effetto dal Controparte_2
17 giugno 2009 (escluso), tutti i crediti […] derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratto di mutuo stipulati da con i propri clienti (o di cui è diventata titolare CP_4 CP_4
a seguito della fusione con […] , con specifica indicazione dei criteri di individuazione dei Parte_2 crediti ceduti, tra cui risulta annoverabile anche il credito da mutuo fondiario oggetto del presente giudizio.
Relativamente alla seconda cessione, è stato prodotto in atti l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda, n. 9 del
21/01/2016 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta) nel quale si dà atto che “ Controparte_2
[…] comunica che in data 15/10/15 ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del
[...]
Testo Unico Bancario, in base all'art.
3.7.1. del contratto di Servicing concluso in data 26 giugno 2009 con
[…] un portafoglio di crediti individuabili in blocco […] derivanti da mutui Controparte_3 ipotecari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo" rispondenti ai requisiti riportati nel medesimo avviso, tra cui risulta annoverabile anche il credito in esame.
Con riferimento, infine, alla terza cessione, parte opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda,
n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte opposta) nel quale si comunica che Controparte_1 ha acquistato pro soluto, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre
2017 da un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in Controparte_2 relazione ai quali vengono fornite le seguenti informazioni orientative: “i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al
pagina 4 di 7 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
iv) rapporti giuridici classificati “in sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 [...]”.
In merito alla sussistenza dei criteri dettati dall'avviso di cessione, va evidenziato che risultano pacificamente le seguenti circostanze, non specificamente contestate dall'opponente: la sottoposizione alla legge italiana del credito, la natura della pretesa azionata quale credito pecuniario derivante da mutuo fondiario, la data di stipula di quest'ultimo avvenuta in data 4/12/2006 (quindi, antecedentemente al termine del 31/12/2016), la provenienza del credito dalla cedente B.M.P.S. e la sua riconducibilità all'esercizio dell'attività bancaria. Il credito portato ad esecuzione da risulta, pertanto, compatibile con i criteri orientativi indicati nell'avviso e di Controparte_1 conseguenza, già dall'esame di tale documento, può ritenersi che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria.
Ciò premesso in punto di notifica della cessione, va comunque osservato che la titolarità del credito di
[...] nei confronti del risulta comprovata dalla dichiarazione rilasciata in data 08/09/2023 Controparte_1 Pt_1 dalla cedente a mezzo di procuratore speciale e prodotta in giudizio da Controparte_2 parte opposta (doc. n. 10 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite dichiarazione del cedente, che attesti l'avvenuta cessione del credito (Cass. n. 10200/2021:
“la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”).
Si richiama, altresì, il noto orientamento secondo cui “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice … ” (Cassazione civile, sez. III,
09/03/2020, n. 6650).
Nel caso di specie, il documento proveniente da riconosce che “il credito Controparte_2 vantato da nei confronti di NDG 119466634 FG Controparte_2 Parte_1
2767786 derivante dal contratto di mutuo fondiario n. 877146287 stipulato in data 4/12/2006 ai rogiti del
Notaio , Repertorio n. 59.370 e Raccolta n. 9.543 - è stato ceduto, in data 26/6/2009, da Persona_1 [...]
a e retrocesso, in data 15/10/2015, da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
[... a - è rientrato, in data 20.12.2017, nell'operazione di cessione pro Controparte_2 soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa tra la
[...]
e la società Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58, secondo Controparte_2 Controparte_1 comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017”.
pagina 5 di 7 La dichiarazione resa dalla società cedente - la provenienza della stessa non è stata contestata dall'opponente - deve ritenersi senza alcun dubbio dirimente, in quanto trattasi di dichiarazione resa dal soggetto portatore di interesse contrario al riconoscimento della titolarità del credito in capo a terzi, in quanto originario titolare del credito e, dunque, soggetto legittimato alla riscossione qualora la cessione non fosse intervenuta.
Si osserva, altresì, che, se si inserisce il numero di riferimento interno (“FG 2767786”) – indicato nella dichiarazione della cedente ed utilizzato per identificare la posizione – Controparte_2 nell'apposita pagina del sito internet riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(htpps , risulta confermato che il credito in questione è stato Email_1 oggetto di cessione (cfr. doc. n. 13a e 13b del fascicolo di parte opposta).
Quanto premesso comprova l'avvenuta cessione del credito per cui si procede in favore di Controparte_1
Va ancora evidenziato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio della cessione (ex multis Cass. civ. sez. I, 08/11/2024, n. 28790; Cass., n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la dichiarazione di presenta un contenuto del tutto Controparte_2 conforme a quello degli avvisi in G.U. richiamati sopra e costituisce, pertanto, elemento di riscontro degli stessi, consentendo di inferire, anche sotto tale riguardo, l'avvenuta cessione.
Ad abundantiam, un ulteriore riscontro può trarsi dalla visura camerale storica della società Controparte_1
(doc. 9 del fascicolo di parte opposta), nella quale, a pag. 4, sezione “modifiche statutarie, atti e fatti
[...] soggetti a deposito”, viene dato atto della comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB, del contratto di cessione concluso dalla suddetta società con in data 20/12/2017. Controparte_2
Per quanto premesso, deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, della titolarità del lato attivo del rapporto in capo a Controparte_1
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite della presente fase di merito del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore indeterminabile della controversia, previsto dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
2) condanna alla refusione, a favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Firenze, il 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Patrizia Pompei
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4398/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paolo Assirelli, elettivamente domiciliato, presso lo studio del Parte_1 predetto in Viale Mazzini 35, Firenze
- opponente - contro con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ruspetti, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio del predetto in Firenze (FI), via degli Alfani n. 70,
- opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la nullità totale/parziale, dell'atto di pignoramento notificato all'opponente in data 31.07.2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza e deduzione avversaria reietta, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande e le eccezioni formulate dal Sig. nei Parte_1 confronti della società “ con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Controparte_1
pagina 1 di 7 15/04/2024 e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dal medesimo Sig. in relazione Parte_1 all'esecuzione immobiliare contro di lui promossa dalla società con l'atto di Controparte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 31/07/2023. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 co. 2 c.p.c. nella procedura esecutiva sub n. Parte_1
231/2023 – Tribunale di Firenze chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di prova di titolarità del credito in capo a e di dichiarare la nullità totale/parziale dell'atto di pignoramento notificato Controparte_1 all'opponente in data 31.07.2023, con conseguente estinzione dell'instauranda procedura esecutiva.
Con decreto del 6/09/2023 il Giudice dell'Esecuzione ha fissato l'udienza del 15.02.2024 per la discussione sulla dell'istanza di sospensione.
Costituitasi nella fase cautelare, chiedeva la reiezione di tutte le domande ex adverso Controparte_1 formulate.
All'udienza del 15/09/2024, il G.E. ha dato atto della mancata proposizione di alcuna istanza di sospensione, ed ha concesso termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la nullità totale/parziale dell'atto di pignoramento notificato all'opponente in data 31/07/2023.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5/02/2025.
Con un unico motivo di opposizione, contesta il diritto di procedere in via esecutiva nei suoi confronti Pt_1 da parte della società stante la carenza di prova della titolarità del credito da quest'ultima Controparte_1 coattivamente azionato.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass. ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Nella fattispecie, tale onere deve ritenersi assolto.
Il credito portato in esecuzione da trae origine da un mutuo fondiario di € 200.000, Controparte_1 concesso all'odierno opponente da con atto pubblico del 19/12/2006, e garantito da ipoteca Parte_2
e da fideiussioni.
Tale credito è successivamente passato in titolarità di a seguito di varie operazioni di Controparte_1 cartolarizzazione, effettuate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. e documentalmente provate da parte opposta.
pagina 2 di 7 Al riguardo, va osservato che la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma può anche essere fornita attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
Si richiama, sul punto, l'autorevole insegnamento della Cassazione, la quale ha affermato che: “nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo
Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n.
5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200).
La Cassazione ha, inoltre, affermato che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III, sent. 13/06/2019, n. 15884).
La disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. trova giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con pagina 3 di 7 certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass., Sez. II, 7/03/2011, n.
5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201).
Nel caso di specie, parte opposta ha documentato che in data 24/03/2009 – erogatrice Pt_2 Parte_2 dell'originario mutuo fondiario del 19/12/2006 a favore dell'opponente – si è fusa per incorporazione con
[...]
(doc. 5 del fascicolo di parte opposta) e che quest'ultima, in data 26/06/2009, ha Controparte_2 effettuato una cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco in favore della società Controparte_3
dandone avviso con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 75 del 02/07/2009.
[...]
Con successivo contratto di cessione in blocco del 15/10/2015, la ha retrocesso il Controparte_3 credito a dandone avviso con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Controparte_2 parte seconda, n. 9 del 21/01/2016.
In data 20/12/2017, infine, ha nuovamente effettuato una cessione di Controparte_2 crediti individuabili in blocco alla società odierna convenuta, dandone avviso con Controparte_1 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23/12/2017.
Parte opposta ha prodotto gli avvisi di tutte le summenzionate cessioni, pubblicati in Gazzetta Ufficiale a sensi dell'art. 58 T.U.B. e corredati dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.
Con riguardo alla prima cessione, ha depositato l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda, Controparte_1
n. 75 del 02/07/2009 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta) nel quale si dà atto che “la Controparte_3
[…] comunica di aver acquisito pro soluto […] in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari
[...] individuati “in blocco” concluso in data 26 giugno 2009 con […], con effetto dal Controparte_2
17 giugno 2009 (escluso), tutti i crediti […] derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratto di mutuo stipulati da con i propri clienti (o di cui è diventata titolare CP_4 CP_4
a seguito della fusione con […] , con specifica indicazione dei criteri di individuazione dei Parte_2 crediti ceduti, tra cui risulta annoverabile anche il credito da mutuo fondiario oggetto del presente giudizio.
Relativamente alla seconda cessione, è stato prodotto in atti l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda, n. 9 del
21/01/2016 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta) nel quale si dà atto che “ Controparte_2
[…] comunica che in data 15/10/15 ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del
[...]
Testo Unico Bancario, in base all'art.
3.7.1. del contratto di Servicing concluso in data 26 giugno 2009 con
[…] un portafoglio di crediti individuabili in blocco […] derivanti da mutui Controparte_3 ipotecari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo" rispondenti ai requisiti riportati nel medesimo avviso, tra cui risulta annoverabile anche il credito in esame.
Con riferimento, infine, alla terza cessione, parte opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in G.U., parte seconda,
n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte opposta) nel quale si comunica che Controparte_1 ha acquistato pro soluto, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre
2017 da un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in Controparte_2 relazione ai quali vengono fornite le seguenti informazioni orientative: “i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al
pagina 4 di 7 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
iv) rapporti giuridici classificati “in sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 [...]”.
In merito alla sussistenza dei criteri dettati dall'avviso di cessione, va evidenziato che risultano pacificamente le seguenti circostanze, non specificamente contestate dall'opponente: la sottoposizione alla legge italiana del credito, la natura della pretesa azionata quale credito pecuniario derivante da mutuo fondiario, la data di stipula di quest'ultimo avvenuta in data 4/12/2006 (quindi, antecedentemente al termine del 31/12/2016), la provenienza del credito dalla cedente B.M.P.S. e la sua riconducibilità all'esercizio dell'attività bancaria. Il credito portato ad esecuzione da risulta, pertanto, compatibile con i criteri orientativi indicati nell'avviso e di Controparte_1 conseguenza, già dall'esame di tale documento, può ritenersi che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria.
Ciò premesso in punto di notifica della cessione, va comunque osservato che la titolarità del credito di
[...] nei confronti del risulta comprovata dalla dichiarazione rilasciata in data 08/09/2023 Controparte_1 Pt_1 dalla cedente a mezzo di procuratore speciale e prodotta in giudizio da Controparte_2 parte opposta (doc. n. 10 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite dichiarazione del cedente, che attesti l'avvenuta cessione del credito (Cass. n. 10200/2021:
“la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”).
Si richiama, altresì, il noto orientamento secondo cui “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice … ” (Cassazione civile, sez. III,
09/03/2020, n. 6650).
Nel caso di specie, il documento proveniente da riconosce che “il credito Controparte_2 vantato da nei confronti di NDG 119466634 FG Controparte_2 Parte_1
2767786 derivante dal contratto di mutuo fondiario n. 877146287 stipulato in data 4/12/2006 ai rogiti del
Notaio , Repertorio n. 59.370 e Raccolta n. 9.543 - è stato ceduto, in data 26/6/2009, da Persona_1 [...]
a e retrocesso, in data 15/10/2015, da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
[... a - è rientrato, in data 20.12.2017, nell'operazione di cessione pro Controparte_2 soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa tra la
[...]
e la società Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58, secondo Controparte_2 Controparte_1 comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017”.
pagina 5 di 7 La dichiarazione resa dalla società cedente - la provenienza della stessa non è stata contestata dall'opponente - deve ritenersi senza alcun dubbio dirimente, in quanto trattasi di dichiarazione resa dal soggetto portatore di interesse contrario al riconoscimento della titolarità del credito in capo a terzi, in quanto originario titolare del credito e, dunque, soggetto legittimato alla riscossione qualora la cessione non fosse intervenuta.
Si osserva, altresì, che, se si inserisce il numero di riferimento interno (“FG 2767786”) – indicato nella dichiarazione della cedente ed utilizzato per identificare la posizione – Controparte_2 nell'apposita pagina del sito internet riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(htpps , risulta confermato che il credito in questione è stato Email_1 oggetto di cessione (cfr. doc. n. 13a e 13b del fascicolo di parte opposta).
Quanto premesso comprova l'avvenuta cessione del credito per cui si procede in favore di Controparte_1
Va ancora evidenziato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio della cessione (ex multis Cass. civ. sez. I, 08/11/2024, n. 28790; Cass., n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la dichiarazione di presenta un contenuto del tutto Controparte_2 conforme a quello degli avvisi in G.U. richiamati sopra e costituisce, pertanto, elemento di riscontro degli stessi, consentendo di inferire, anche sotto tale riguardo, l'avvenuta cessione.
Ad abundantiam, un ulteriore riscontro può trarsi dalla visura camerale storica della società Controparte_1
(doc. 9 del fascicolo di parte opposta), nella quale, a pag. 4, sezione “modifiche statutarie, atti e fatti
[...] soggetti a deposito”, viene dato atto della comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB, del contratto di cessione concluso dalla suddetta società con in data 20/12/2017. Controparte_2
Per quanto premesso, deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, della titolarità del lato attivo del rapporto in capo a Controparte_1
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite della presente fase di merito del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore indeterminabile della controversia, previsto dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
2) condanna alla refusione, a favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Firenze, il 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Patrizia Pompei
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ta
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