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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
1616/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1616/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Biscossi Controparte_1
Grazia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Grimani Federica, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 09/12/2006 in Narni (TR), precisando che dall'unione è nato il [...] il figlio in Città di Castello (PG) e che a far data Persona_1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, autorizzare i coniugi a vivere separati e con proprio provvedimento:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, Parte II, Serie C, Ufficio 1 dell'anno 2006 e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Narni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Narni;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni della separazione personale consensuale di cui al ricorso del 07.03.2018, come omologate dal Tribunale di Terni con decreto di omologazione n. cronolog. 7391/2018 reso in data 03.09.2018 e registrato in data 04.09.2018”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/12/2006 in Narni (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Controparte_1 Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 26, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2006);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1616/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Biscossi Controparte_1
Grazia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Grimani Federica, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 09/12/2006 in Narni (TR), precisando che dall'unione è nato il [...] il figlio in Città di Castello (PG) e che a far data Persona_1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, autorizzare i coniugi a vivere separati e con proprio provvedimento:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, Parte II, Serie C, Ufficio 1 dell'anno 2006 e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Narni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Narni;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni della separazione personale consensuale di cui al ricorso del 07.03.2018, come omologate dal Tribunale di Terni con decreto di omologazione n. cronolog. 7391/2018 reso in data 03.09.2018 e registrato in data 04.09.2018”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/12/2006 in Narni (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Controparte_1 Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 26, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2006);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti