Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4701 2023 R.G. avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da
, con l'Avv. TANZA ANTONIO;
Parte_1
parte attrice contro
QUALE PROCURATRICE DI TR Controparte_2
, con l'Avv. ASCIANO GRAZIA;
[...]
parte convenuta
L'odierno opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 634/23 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - ACCERTARE e
DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva di per i motivi di TR cui in narrativa;
NEL MERITO:
1. DICHIARARE LA NULLITÀ, L'INAMMISSIBILITÀ, L'IMPROPONIBILITÀ, L'INESISTENZA del decreto ingiuntivo n. 634/2023 in R.G. n.
2422/2023 opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE
e DICHIARARE la non veridicità della somma ingiunta;
3. ACCERTARE e
DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del
1993, la nullità dei contratti di c/c impugnati e di tutti i conti ad essi collegati e correlati, per inosservanza della forma prescritta;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente impugnati, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
5. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182
c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993,
6.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e
1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del
1993, degli addebiti in c/cper non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
7. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
9. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
10. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
11. DETERMINARE e
CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n.
19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
12. In ogni caso, CONDANNARE la convenuta al pagamento di spese e competenze di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.”.
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa viene all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_2 realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 20 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, acquistava pro-soluto da i crediti TR
(per capitale, interessi, anche di mora, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di vantati nei confronti di debitori soddisfacenti i seguenti criteri TR cumulativi meglio indicati nella Gazzetta Ufficiale.
Di detta cessione dei Crediti veniva pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 152 del 31 dicembre 2022, cod. redazionale TX22AAB13880 (doc n. 12 e 13 ricorso monitorio).
per atto Notaio Dott. di Milano, iscritto nel Collegio Controparte_2 Persona_1
Notarile di Milano, registrato in data 23 gennaio 2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano – DP 1, al n. 3862, serie 1T, ha conferito procura speciale alla Società Procuratrice, al fine di procedere all'attività di amministrazione, TR gestione, incasso e recupero dei Crediti, nonché per compiere gli atti giudiziali necessari per la tutela dei crediti medesimi per le instaurazioni e/o la prosecuzione di procedimenti giudiziali funzionali a tale scopo (doc. n.14 ricorso monitorio).
Il credito richiesto nei confronti dell'odierno opponente è stato ricompreso nella suddetta operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione relativa alla mancanza degli avvisi delle cessioni pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali non è fondata e non può essere accolta per i seguenti motivi.
Si tratta di adempimento volto esclusivamente ad assolvere l'onere di notifica al debitore prevista dall'art. 1264 c.c., rispettato anche in caso di notifica cumulativa delle varie cessioni da parte dell'ultimo soggetto cessionario. L'adempimento è rispettato anche in caso di notifica delle cessioni attraverso la notifica per la prima volta dell'atto di citazione o, come nel caso di specie, del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
10200/2021: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi –
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto rispecchia le caratteristiche elencate nei vari atti di cessione ed è documentato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato in atti e gli estratti delle Gazzetta Ufficiale depositati in sede monitoria individuano i crediti ceduti tra cui quello oggetto di causa.
L'eccezione relativa alla mancanza di iscrizione dell'opposta all'apposito Albo ex art. 106TUB non è fondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Con l'ordinanza n. 7243/2024 la Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB da parte delle CP_3
ai fini della rappresentanza processuale all'interno dei giudizi, esecutivi e di
[...] merito, di recupero del credito. La Suprema Corte afferma che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Nel merito dall'esame degli atti di causa emerge che: non sia in discussione la fonte dell'obbligazione dell'opposta; parte opponente abbia ricevuto il bene oggetto del titolo negoziale de quo e si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute.
Pertanto, il rapporto sottostante alla richiesta di ingiunzione risulta provato se si osserva che parte opponente non ha disconosciuto di aver ricevuto il finanziamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito non essendovi una specifica indicazione delle poste oggetto di contestazione e non potendosi ammettere alcuna consulenza tecnica, atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass.
28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente” Cass. Civ., 18/09/2008, n. 23807.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 07/04/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore