Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Morello e Jacopo Gherardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Ospedaliero Universitaria di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
del diritto della ricorrente, a rimanere in servizio fino al 70° anno di età, avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 1, l. n. 230 del 2005, con condanna dell'Università ad eseguire quanto sopra;
per la disapplicazione e/o l’annullamento
dell'atto del 20 giugno 2025 in forza del quale il Rettore - Ufficio Personale Docente cha respinto le istanze del 24-25 marzo 2025 con cui la ricorrente ha optato per il regime dell'art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, e pertanto per il mantenimento in servizio fino al 70° anno di età;
della delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'Università di -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, che ha stabilito “di consentire l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 19 della Legge n. 230/2005, entro e non oltre la data di compimento del 65° anno di età, come da prassi consolidata”;
di essere mantenuta in servizio nelle attuali funzioni, previa disapplicazione cautelare oppure sospensione degli atti sopra impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data -OMISSIS- 2025:
per l'annullamento previa sospensione
del Decreto Rettorale prot. n. -OMISSIS-del 5 agosto 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, professoressa di -OMISSIS- presso l’Università di -OMISSIS- e, come da convenzione tra Università di -OMISSIS- e Azienda Ospedaliero Universitaria di -OMISSIS-, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di -OMISSIS- afferente al Dipartimento -OMISSIS-, ha compiuto, il -OMISSIS- 2025, 67 anni.
In data 24 marzo 2025 la ricorrente ha inteso esercitare, l’opzione per il regime giuridico introdotto dall’art.1, comma 19, l. n. 230 del 2005 (c.d. legge Moratti) al fine di prolungare il servizio fino al settantesimo anno di età.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università resistente, d’altronde, in data -OMISSIS- 2025 ha deliberato « al fine di promuovere il maggior accesso possibile all’Università di giovani per quanto riguarda il personale docente e tecnico-amministrativo e garantire un maggiore turn over, di approvare le seguenti misure: - di non consentire il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età del personale dipendente, stante la facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni dall’art. 1, comma 165 della Legge n. 207/2024; - di consentire l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 19 della Legge n. 230/2005, entro e non oltre la data di compimento del 65° anno di età, come da prassi consolidata ».
In particolare, per quanto in questa sede di interesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, che, in sintesi:
- l’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980, fissa il collocamento a riposo dei professori associati all’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- in forza dell’art. 24, l. 22 dicembre 2011, n. 201, il suddetto limite è stato elevato all’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età;
- l’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, prevede che i professori associati in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (20 novembre 2005) possono optare per il regime giuridico introdotto dal precedente comma 17, che prevede il collocamento a riposo al termine dell’anno nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età;
- la prassi consolidata dell’Ateneo è quella di consentire la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, entro e non oltre la data di compimento del 65° anno di età ai professori associati in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- l’Ateneo pone particolare attenzione all’assunzione di giovani docenti e ricercatori, per favorire il ricambio generazionale, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire un proseguimento lavorativo e di carriera, sicché è necessario confermare l’orientamento dell’Ateneo di fissare il limite per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005 nel compimento del 65° anno di età, in un’ottica di efficienza della programmazione didattica e della programmazione triennale del personale.
In data 20 giugno 2025 la Rettrice ha reso noto che, con delibera del -OMISSIS- 2025, « il Consiglio di Amministrazione ha confermato che l’opzione di cui all’art. 1, comma 19 della Legge n. 230/2005 possa essere esercitata entro e non oltre la data di maturazione del requisito anagrafico per il collocamento a riposo di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 382/1980, cioè non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, come da prassi consolidata dell’Ateneo. Si conferma pertanto che la sua data di collocamento a riposo, come riportato dal cedolino stipendiale, è fissata al 1 ottobre 2025 ».
La Rettrice ha comunicato alla ricorrente che « la S.V. è stata nominata professoressa associata non confermata ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 a decorrere dal 1 novembre 2006, in seguito a procedura di valutazione comparativa bandita ai sensi della Legge n. 210/1998; l’art. 24 del D.P.R. n. 382/1980 stabilisce che “I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età”; i docenti nominati ai sensi delle disposizioni normative precedenti alla Legge n. 230/2005 conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, fatta salva la possibilità di optare per il nuovo regime; la S.V. ha maturato in data -OMISSIS- 2023 il requisito anagrafico dei 65 anni previsto per il collocamento a riposo ai sensi del sopra citato art. 24 ».
Avverso gli atti che precedono e indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 28 agosto 2025, chiedendo, in via principale, di accertare il proprio diritto a rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, avendo esercitato l’opzione di cui all’art. 1, l. n. 230 del 2005, con conseguente condanna dell’Università ad eseguire quanto sopra, con relativa disapplicazione degli atti impugnati; in via subordinata o alternativa, ha chiesto l’annullamento di questi ultimi.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto, in sintesi, che: l’Università di -OMISSIS- avrebbe violato la normativa vigente nella misura in cui non ha riconosciuto il diritto di opzione della ricorrente ad essere collocata a riposo solo al compimento del 70° anno di età, imponendo retroattivamente la limitazione di usufruirne entro e non oltre la data del 65° anno di età. Ne deriverebbe l’illegittimità degli atti impugnati con conseguente disapplicazione degli stessi, vertendosi in materia di diritti soggettivi, ovvero con annullamento dei medesimi laddove si ritenesse di qualificare la situazione giuridica della ricorrente in termini di interesse legittimo.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di -OMISSIS- per resistere al ricorso.
In data 5 agosto 2025, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Rettore dell’Università resistente ha formalmente adottato l’atto che decreta la cessazione dal servizio della Prof.ssa -OMISSIS-per raggiunti limiti d’età a decorrere al 1° ottobre 2025.
La ricorrente ha quindi impugnato il suddetto atto con ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento sia per invalidità derivata che autonoma in ragione dei medesimi motivi di illegittimità dedotti con il ricorso principale.
All’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980 (recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Quello che precede è il c.d. limite ordinamentale alla permanenza in servizio.
A tal proposito, però, con l’art. 24, comma 4, cpv., d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazione dalla l. n. 214 del 2011, vigente sino al 1 gennaio 2025, è stato previsto che « per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità ».
L’art. 2, comma 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che « l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione ».
A tal proposito, il Consiglio di Stato, ha avuto modo di sottolineare che «con l’ incipit dell’art. 24, comma 4, del d. l. n. 201 del 2011 – fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza… il Legislatore, nel disciplinare l’incentivazione a proseguire l’attività lavorativa fino all’età di 70 anni nell’ambito, appunto, della riforma pensionistica del 2011, ha da un lato inteso riferirsi ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; alle situazioni cioè nelle quali il lavoratore, al compimento dell’età prevista per il collocamento a riposo, non abbia maturato l’anzianità contributiva necessaria per poter conseguire il trattamento di pensione, consentendo in questi casi al lavoratore medesimo la permanenza oltre il limite ordinario di età stabilito per la cessazione obbligatoria dal servizio, allo scopo di conseguire l’anzianità contributiva minima per ottenere la “pensione di vecchiaia”, fermo il limite invalicabile dei 70 anni; e dall’altro ha inteso in ogni caso fare salve talune discipline speciali inerenti ad alcuni settori della P. A., le quali rispondono a esigenze peculiari dei settori nei quali quel personale si trova a operare, senza modifica alcuna, quindi, del regime dei limiti di età per quanto riguarda la permanenza in servizio, la vigenza del quale regime risulta anzi confermata in maniera esplicita dal citato art. 24, comma 4, del d. l. n. 201 del 2011».
In tal senso, quindi, l’estensione a 67 anni, cui fa riferimento anche la delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'Università di -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, non riguarda l’estensione del c.d. limite ordinamentale in sé considerato, ma viene consentita esclusivamente a fini pensionistici, per il conseguimento dell’anzianità contributiva minima per ottenere la pensione di vecchiaia.
La normativa approntata dall’art. 24, d.l. n. 201 del 2011, in tal senso, aveva, in origine, una finalità meramente pensionistica senza riflessi sul piano ordinamentale.
Una effettiva ed espressa modifica ordinamentale si è avuta, infatti, solo con la l. n. 207 del 2024, il cui art. 1, comma 162 lett. a) e b) ha modificato significativamente l’art. 24, comma 4, sopprimendo l’espressione «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza» e aggiungendo, in fine, il seguente periodo «per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo ».
È importante comprendere, allora, quale sia la concreta efficacia temporale della predetta disposizione: la norma, infatti, laddove stabilisce che dal 1 gennaio 2025 i limiti ordinamentali “sono elevati” al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo (quindi 67 anni), sembra potersi applicare a tutti coloro che non risultano ancora cessati dal servizio, per le ragioni più varie, ancorché sia già superato il precedente limite (nel nostro caso 65 anni).
Infatti, mentre nei confronti del professore associato già cessato all’età di 65 anni non sarebbe possibile elevare utilmente il limite pensionabile essendo ormai lo stesso “al di fuori” della struttura pubblica, essendo venuto meno del tutto il rapporto di servizio, nel caso di chi prosegue l’attività di servizio, ancorché solo a fini pensionistici, l’applicabilità della suddetta disposizione consentirebbe la ragionevole e auspicata sovrapposizione tra la disciplina ordinamentale e quella pensionistica.
In conseguenza della suddetta interpretazione, quindi, la modifica che precede può trovare applicazione anche in favore di quei professori associati che, come l’odierna ricorrente, alla data di entrata in vigore della stessa, erano ancora in servizio nonostante avessero già compiuto 65 anni di età e non avessero, ovviamente, già compiuto gli anni previsti dall’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011 (ovvero 67 anni d’età).
A tal proposito, il fatto che la ricorrente fosse ancora in servizio al momento dell’entrata in vigore della predetta normativa è dimostrato dalla stessa adozione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: in particolare, con il decreto Rettorale prot. n. -OMISSIS-del 5.8.2025 è stata decretata, solo a decorrere dal 1 ottobre 2025, la cessazione della ricorrente dall’ufficio ricoperto.
È interessante notare, peraltro, l’errore presente nella motivazione del provvedimento, laddove si dà conto del fatto che «la predetta docente ha maturato in data -OMISSIS- 2025 (data di compimento del sessantacinquesimo anno di età) il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214».
In data -OMISSIS- 2025, infatti, la ricorrente ha compiuto 67 anni, non 65.
Ad ogni modo, quindi, deve ritenersi che, per effetto della modifica dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, il limite ordinamentale anche per la ricorrente, in quanto ancora in servizio al 1 gennaio 2025, è salito a 67 anni di età.
Veniamo, quindi, all’art. 1, comma 19, l. 4 novembre 2005, n. 230, ai sensi del quale « i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita ».
A tal proposito, il comma 17 dell’art. 1 prevede che « per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età ».
Quindi, la norma consente ai professori associati, nominati in forza di disciplina anteriore a quella di cui alla l. n. 230 del 2005, di optare comunque per il regime previsto dal comma 17, con conseguente estensione del limite massimo di età al compimento del 70° anno di età.
Ragionevolmente, se si interpreta la disposizione che precede avuto riguardo alla normativa sopra ricordata nella versione anteriore alla modifica operata dalla l. n. 207 del 2024 all’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, appare corretta la “prassi” seguita anche dall’Ateneo resistente di considerare efficaci, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, solo le dichiarazioni di opzione avanzate entro il sessantacinquesimo anno di età.
Ciò in quanto, come detto, sino alla predetta modifica, il limite ordinamentale, era quello di 65 anni, ai sensi dell’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980, non rilevando, ai fini dell’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, l’estensione prevista dall’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011 a soli fini pensionistici.
Al contrario, lo stesso non può dirsi con riguardo alla disciplina successiva all’entrata in vigore del nuovo art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, come modificato dalla l. n. 207 del 2024.
Infatti, con l’aumento del limite ordinamentale con allineamento al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell’art. 24, d.l. n. 201 del 2011, a partire dal 1 gennaio 2025, anche il limite di 65 anni previsto dal d.p.r. n. 382 del 1980 è aumentato in conformità (quindi a 67 anni).
Ne consegue, quindi, che, rispetto ai soggetti ai quali è applicabile la nuova norma (compresa la ricorrente, come detto), il limite entro il quale deve essere esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, è il compimento del 67° anno di età.
Pertanto, alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
- non conforme alla normativa vigente e, quindi, illegittima, la previsione della delibera n. -OMISSIS- emessa dal Consiglio di Amministrazione in data -OMISSIS- 2025, di consentire l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 19, l. n. 230/2005, entro e non oltre la data di compimento del 65° anno di età, come da prassi consolidata, anche con riguardo alle fattispecie cui è applicabile la modifica operata all’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, per effetto della l. n. 207 del 2024;
- illegittimo l’atto di riscontro della dichiarazione di opzione di regime di stato giuridico datato 20 giugno 2025, con cui la Rettrice dell’Università ha sostanzialmente respinto la stessa, confermando quale data di collocamento a riposo della ricorrente la data del 1 ottobre 2025.
- illegittimo il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-del 5.8.2025 che ha, come detto, decretato, a decorrere dal 1 ottobre 2025, la cessazione della ricorrente dall’ufficio ricoperto.
Si può, per contro, ritenere accertato il diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d’età in forza di quanto previsto dell’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, unitamente al combinato disposto dell’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980, e dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011 modificato dalla l. n. 207 del 2024.
In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere accolti, per le ragioni esposte, e, per l’effetto, gli atti impugnati ritenuti illegittimi devono essere annullati nei limiti sopra indicati, e deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d’età in forza di quanto previsto dell’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, unitamente al combinato disposto dell’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980, e dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011 modificato dalla l. n. 207 del 2024.
Attesa la novità e particolarità della presente controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,
1. annulla gli atti impugnati ritenuti illegittimi in conformità a quanto indicato e nei limiti precisati in motivazione;
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d’età in forza di quanto previsto dell’art. 1, comma 19, l. n. 230 del 2005, e dal combinato disposto dell’art. 24, d.p.r. n. 382 del 1980, e dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011 modificato dalla l. n. 207 del 2024;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | AO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.