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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1632 /2018 da:
L'avv. GALLO FRANCESCO PAOLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1632 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto risarcimento danni derivanti da sinistro stradale
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dagli avv.ti Francesco PA LO e IA LO
ATTORI
E
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E
( C.F. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI
E
Controparte_3
CONVENUTA-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1 Gli attori hanno convenuto l' , e Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale Controparte_3 verificatosi il 24 febbraio 2015, alle ore 19,30 circa, in Corigliano Calabro, via Provinciale
Sud, nei pressi del civico 120, allorquando l'autovettura BMW 316 tg. WWPB700
(Germania), di proprietà di , assicurata con Controparte_3 Controparte_4
e condotta da , ha investito il pedone (ri spettivamente Controparte_2 Persona_1
1 coniuge e padre degli attori), il quale in quel momento era giunto quasi al centro della carreggiata mentre attraversava da destra verso sinistra, causandone la morte immediata.
Hanno dedotto: a) che il procedimento penale n. 150/2016 R.G.I. P., celebrato dinanzi al
Tribunale di Castrovillari, è stato definito con sentenza n. 328/2016 ex art. 444 c.p.p.; b) che, al netto dell'acconto già ricevuto di euro 367.500,00 (122.500,00 per ciascuno degli aventi diritto), il credito risarcitorio vantato per danni patrimoniali e non patrimoniali è pari a complessivi euro 520.000,00.
1.2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda per essere la responsabilità CP_1 prevalente del sinistro attribuibile al pedone, il quale, secondo le risultanze del consulente della Procura, avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e all'improvviso, non consentendo al conducente di arrestare il veicolo.
1.3. Si è costituito anche , chiedendo il rigetto della domanda a causa Controparte_2 della responsabilità esclusiva del pedone nella causazione del sinistro.
1.4. Con ordinanza dell'11 giugno 2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta morte di e dell'avvocato di . Controparte_2 CP_5
Il giudizio è stato, quindi, riassunto.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro, particolare rilievo assume la relazione redatta dal del consulente della Procura nell'ambito del procedimento penale sopra indicato e la relazione dei Carabinieri, pienamente utilizzabili nel presente giudizio
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccol ti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”).
Orbene, il consulente della Procura, ing. , ha chiarito che “il giorno Persona_2 ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno duemilaquindici, verso le ore 19:30, con pioggia in atto, il signor che indossava vestiti scuri (Cfr. verbale di descrizione Persona_1 cadavere in Atti), attraversava la Via Provinciale Sud, all'altezza del civico n° 102, (nel centro abitato) in agro del Comune di Corigliano Calabro (CS), da destra verso sinistra con
l'intento di recarsi in direzione dell'attività commercia , denominato “O BABA'”. Pt_4
[…]
Mentre attraversava la sede stradale era investito, all'interno della corsia di destra, dall'autovettura BMW 316, targata W PB 700, condotta dal signor Controparte_2 che procedeva secondo il verso di marcia – . Persona_3 Per_4
L'impatto iniziale avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura (vedi Figura 51) e il lato sinistro del pedone, compatibilmente con quanto riportato in atti nella “visita
2 esterna” dalla quale emergeva la frattura della t ibia sinistra, e in accordo con il verso di attraversamento del pedone.
L'autovettura imbarcava il pedone sul cofano anteriore (vedi Figura 51) conferendogli una componente di accelerazione rotazionale tale da fargli subire un volteggio sul paraurti.
Durante tale fase il pedone impattava violentemente contro il parabrezza dell'autovettura provocandone la rottura è danneggiando gravemente il montante anteriore sinistro.
[…]
Il pedone, al termine della fase di volteggio, ricadeva al suolo, raggiungendo posiz ione di statica finale all'interno della corsia di sinistra vicino la linea di mezzeria.
L'autovettura, dopo l'investimento, terminava la sua corsa dopo aver percorso circa 25 metri dal presunto punto d'impatto iniziale.
[…]
…l'autovettura giungeva all'impatto senza frenare, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso conducente: “Percorrevo la strada via Provinciale del comune di Corigliano
Calabro in direzione di marcia località – . Giunto all'altezza del bar – Per_3 Per_4 pasticceria “O' BABA'”, all'improvviso udivo un colpo sul lato anteriore della mia autovettura. Ho subito arrestato la marcia del mio veicolo e dopo essere sceso dal mezzo riscontravo di aver investito un pedone…”.
Inoltre, il pedone era colpito con la parte anteriore sinistra dell'autovettura (vedi Figura
51) e dopo l'impatto trovava posizione di statica finale dietro l'autovettura.
Pertanto, considerata la letteratura, il conducente dell'autovettura, ragionevolmente, giungeva all'impatto senza rallentare, ad una velocità compresa tra 40 e 60 km/h”.
La ricostruzione della dinamica dell'evento per come operata dal tecnico incaricato dalla
Procura appare coerente con il resto della documentazione in atti, nonché con la ricostruzione operata dal tec nico di parte attrice ing. , che si è espresso Persona_5 in proposito in termini non dissimili.
2.1. Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita in via esclusiva al conducente dell'auto.
Infatti, il punto di impatto del pedone (che stava attraversando la strada da destra verso sinistra) con l'auto (parte anteriore sinistra dell'auto) dimostra che, al momento dell'evento il pedone medesimo aveva pressochè terminato l'attraversamento della corsia di marcia seguita dall'auto (l'impatto è avvenuto praticamente al centro della strada).
Tale circostanza consente agevolmente di escludere il carattere improvviso e imprevedibile della condotta del pedone, in quanto, nel tempo necessario allo stesso per gi ungere dal ciglio della strada al centro l'auto avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'attraversamento e arrestare la propria corsa.
Al contrario, dalle risultanze istruttorie acquisite, non risulta alcun segno di frenata, per cui il conducente non ha pos to in essere alcuna manovra per arrestare il veicolo.
3 In altri termini, il conducente non ha in alcun modo percepito l'attraversamento del pedone, il che, del resto, è quanto dichiarato ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
A questo punto, merita ricordare che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i mov imenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. civ. Sez. VI - 3, 22 febbraio 2017, n. 4551; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 5627, secondo cui “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quand o la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve ess ere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatt o tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
Può apparire una regola che agevola gli im prudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti.
Dunque, il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo d avanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”).
Pertanto, per andare esente da responsabilità il conducente deve dimostrare che la condotta del pedone sia stata improvvisa e imprevedibile e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che l'attraversamento sia avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, in quanto “nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali” (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2024, n.
21061; cfr. anche Trib. Frosinone, 21 agosto 2023, n. 1110, s econdo cui “in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità,
4 dovendosi compiere la valutazione circa la pre vedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo. (Fattispecie relativa ad investimento mortale di pedone che aveva attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali”).
Pertanto, anche in caso di attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, al pedone può essere attribuita una quota di responsabilità soltanto nel caso di comportamento imprevedibile e di investimento inevitabile.
Nel caso di specie, la condotta di guida del conducente ass ume rilievo causale esclusivo nella produzione del danno, non sussistendo elementi che dimostrino che il conducente abbia posto in essere alcuna condotta idonea ad evitare l'evento lesivo e tenuto conto che l'attraversamento del seppur al di fuori delle strisce, non è stato connotato da Pt_2 caratteri di imprevedibilità o di anomalia, essendo avvenuto su un tratto di strada rettilineo, illuminato dalla illuminazione pubblica e con impatto praticamente al centro della strada.
Per tali ragioni, è evidente che delle conseguenze del sinistro debbano rispondere per intero e in solido le parti convenute.
3. Si può, a questo punto, passare alla determinazione dei danni.
3.1. In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ritiene questo
Giudice che debbano essere utilizzate le attuali tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono un sistema a punti, in quanto “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modul arità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di ap plicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
Tali tabelle appaiono preferibili rispetto a quelle del Tribunale di Milano, anche a seguito dell'aggiornamento di queste ultime e dell'applicazione anche in tal caso di un sistema a punti, in quanto le tabelle romane risulta no caratterizzate da una maggiore linearità e semplicità nell'applicazione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, attualmente consente la scelta tra le due tipologie di tabella, affermando che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579
e 26300 del 2021” (Cass. civ. sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009; cfr. anche Cass. civ., sez.
5 III, 23 aprile 2024, n. 10901, secondo cui “non ha errato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n.
10579/2021), soltanto un sistema tabellare fondato sul punto variabile cos tituisce idonea garanzia della funzione per la quale esso è stata concepito, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia del principio di eguaglianza”).
3.1.1. Ciò premesso, quanto alla moglie convivente vanno riconosciuti 20 Parte_1 punti per il rapporto di parentela, 2,5 per l'età del coniuge al momento dell'evento (56 anni),
2 per l'età della vittima (63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 28,5 punti.
L'importo complessivamente dovuto è, qui ndi, pari ad euro 329.152,20, da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 269 .575,92, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 274.828,44.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un total e di euro 152.328,44, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 203.834,04. Par 3.1.2. Per quel che riguarda, poi, i figli e , in primo luogo va escluso che Parte_2
l'essere studenti fuori sede al momento dell'evento abbia interrotto il rapporto di convivenza, in quanto è noto che in tal caso i figli continuano la convivenza con i gen itori, facendo ritorno a casa in occasione di festività e vacanze.
Pertanto, al figlio vanno riconosciuti 18 punti per il rapporto di Parte_2 parentela, 3,5 per l'età del figlio al momento dell'evento (33 anni), 2 per l'età della vittima
(63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 27,5 punti.
L'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad euro 317.603,00, da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 260.117,12, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 265.185,34.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un totale di euro 142.685,34, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 190.908,72.
3.1.3. Alla figlia invece, vanno poi riconosciuti 18 punti per il rapporto di Parte_3 parentela, 4 per l'età del figlio al momento dell'evento (28 anni), 2 per l'età della vittima (63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 28 punti.
6 L'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad euro 323.377,60 da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 264.846,52, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 270.006,88.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un totale di euro 147.506,88, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 197.359,80.
3.2. Per quel che riguarda, infine, il danno da perdita dell'apporto economico gar antito da che al momento dell'evento svolgeva attività lavorativa retribuita per come Persona_1 documentato dalla produzione allegata dagli attori, si ricorda che “i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a segu ito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata
a regole-etico sociali di solidar ietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi
e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, m essi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che, n el calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa ricomprendersi tra quei contributi patrim oniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato” (Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n.
18490).
Inoltre, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzaz ione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio p aterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se
7 fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 16 marzo 2018 n. 6619).
Ciò premesso, ritenuto di dover applicar e i coefficienti di capitalizzazione di cui al d.m. CP_6
22 novembre 2016, tenuto conto del reddito netto annuo di come risultante dal Persona_1 reddito complessivo scomputato dell'imposta netta e dei contributi obbligatori risultanti dal modello Unico persone fisiche 2015 allegato, da ridurre al 50% per il coniuge e al 20% per un figlio (cfr. legge finanziaria 2014), appare opportuno porre a base di calcolo un reddito di euro 23.115,00, per cui vanno riconosciuti al coniuge (di età pari a 56 anni al m omento dell'evento) euro 250.830,11 (euro 23.115,00 x 50% x coefficiente pari a 21,7028 come previsto dalle tabelle allegate al citato d.m. in ragione dell'età del coniuge). Par 3.2.1. Per la figlia , invece, in assenza di un coefficiente previsto nella ci tata tabella (i coefficienti arrivano sino a 25 anni di età) e valutata equitativamente la persistenza del sussidio paterno sino al compimento di 30 anni di età (età in cui deve ritenersi che un figlio raggiunga l'indipendenza economica), si ritiene equo r idurre il reddito netto sopra indicato al
20% (applicando il citato coefficiente previsto per ciascun figlio) e moltiplicare tale valore per 2 anni di sussidio paterno (da 28 anni al momento della morte a 30 anni), dovendosi, quindi, riconoscere un danno d i euro 9.246,00.
3.2.2. Alcuna somma, invece, può essere riconosciuta a tale titolo al figlio . Parte_2
Al riguardo, si evidenzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso proprio con riferimento al danno patrimoniale futur o per perdita dell'apporto economico da par parte di un genitore, “il compimento della maggiore età non determina di per sé la cessazione dell'obbligo di mantenere i figli, ove i figli non abbiano incolpevolmente possibilità di lavorare;
pertanto, tale man tenimento può protrarsi ben oltre fino al raggiungimento, da parte dei figli, di una condizione di indipendenza economica (cassata la decisione che, nell'ambito di un sinistro stradale mortale, aveva fissato la soglia dei 15 anni quale soglia ultima per il calcolo del lucro cessante da risarcire ai figli del danneggiato defunto)” (Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2019, n. 6731).
Pertanto, tale tipologia di danno non può essere riconosciuta al figlio che, al momento dell'evento lesivo determinante la perdita de l genitore, abbia raggiunto l'indipendenza economica o comunque abbia un'età alla quale deve ritenersi venuto meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, età che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere individuata in 30 anni (cfr. C ass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).
Pertanto, nel caso di specie, considerato che , alla data del sinistro aveva già Parte_2 un'età di 33 anni, ben superiore rispetto a quella di 30 anni alla quale si presume il venir meno del diritto al manten imento da parte dei genitori, alcun danno patrimoniale futuro deve essere riconosciuto.
8 3.3. Da ultimo, deve essere riconosciuta a la somma di euro 1.700,00 per le Parte_1 spese funebri documentate con la fattura n. 31 del 18 aprile 2015, oltre inter essi legali e rivalutazione monetaria da tale data, da ritenersi quella di esborso, all'attualità, per un totale di euro 2.306,71.
4. In definitiva, vanterebbe un credito risarcitorio, al netto dell'acconto Parte_1 Par ricevuto, di euro 456.970,86 (203.8 34,04+250.830,11+2.306,71), la figlia euro
206.605,80 (197.359,80+9.246,00) e il figlio euro 190.908,72, per un totale Parte_2 complessivo di euro 854.485,38.
Tuttavia, nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto un risarcimento complessivo di e uro
520.000,00 “o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata secondo giustizia nel corso del procedimento”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accom pagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principi o non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa ind icazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (Cfr. Cass. n. 12724/2016).
Pertanto, considerato che parte attrice, all'esito dell'istruttoria, non ha richiesto una somma maggiore rispetto a quel la indicata in citazione, questa costituisce il limite oltre il quale non può essere riconosciuto alcunchè per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
4.1. A questo punto, al fine di determinare, nel limite di detto importo, la quota spettante a ciascuno dei tre attori, pare opportuno ridurre proporzionalmente le somme rispettivamente riconosciute alla moglie e ai figli della vittima.
Pertanto, considerato che per è stato quantificato un risarcimento dovuto di Parte_1 euro 456.970,86, pari a l 53,48% di 854.485,38, alla stessa va riconosciuto un importo di euro
278.096,00, pari al 53,48% di 520.000,00 euro.
Per è stato quantificato un risarcimento dovuto di euro 206.605,80, pari al 24,18% Parte_3 di 854.485,38, per cui alla stessa va ricono sciuto un importo di euro 125.736,00, pari al
24,18% di 520.000,00 euro.
Infine, per è stato quantificato un risarcimento dovuto di euro 190.908,72, Parte_2 pari al 22,34% di 854.485,38, per cui allo stesso va riconosciuto un importo di euro
116.168,00, pari al 22,34% di 520.000,00 euro.
Per ciascuno, poi, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta che la responsabilità per il sinistro descritto in parte motiva è da attribuire esclusivamente al conducente dell'auto;
2. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 278.096,00 in favore di oltre interessi legali al tasso le gale dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza al saldo;
3. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 116.168,00 in favore di oltre interessi legali al tasso legale dalla pubblicazione Parte_2 della presente sentenza a l saldo;
4. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 125.736,00 in favore di oltre interessi legali al tasso legale dalla pubblicazione della Parte_3 presente sentenza al saldo;
5. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pag amento delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro 1.272,60, per esborsi ed euro 12.500,00 per compensi professionali (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.500,00 per la fase di tratt azione ed euro 3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Francesco
PA LO e IA LO dichiaratisi antist atari.
Così deciso in Castrovillari, in data 5 dicembre 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Annarita Bifano, addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. AN LA
10
L'avv. GALLO FRANCESCO PAOLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1632 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto risarcimento danni derivanti da sinistro stradale
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dagli avv.ti Francesco PA LO e IA LO
ATTORI
E
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E
( C.F. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI
E
Controparte_3
CONVENUTA-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1 Gli attori hanno convenuto l' , e Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale Controparte_3 verificatosi il 24 febbraio 2015, alle ore 19,30 circa, in Corigliano Calabro, via Provinciale
Sud, nei pressi del civico 120, allorquando l'autovettura BMW 316 tg. WWPB700
(Germania), di proprietà di , assicurata con Controparte_3 Controparte_4
e condotta da , ha investito il pedone (ri spettivamente Controparte_2 Persona_1
1 coniuge e padre degli attori), il quale in quel momento era giunto quasi al centro della carreggiata mentre attraversava da destra verso sinistra, causandone la morte immediata.
Hanno dedotto: a) che il procedimento penale n. 150/2016 R.G.I. P., celebrato dinanzi al
Tribunale di Castrovillari, è stato definito con sentenza n. 328/2016 ex art. 444 c.p.p.; b) che, al netto dell'acconto già ricevuto di euro 367.500,00 (122.500,00 per ciascuno degli aventi diritto), il credito risarcitorio vantato per danni patrimoniali e non patrimoniali è pari a complessivi euro 520.000,00.
1.2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda per essere la responsabilità CP_1 prevalente del sinistro attribuibile al pedone, il quale, secondo le risultanze del consulente della Procura, avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e all'improvviso, non consentendo al conducente di arrestare il veicolo.
1.3. Si è costituito anche , chiedendo il rigetto della domanda a causa Controparte_2 della responsabilità esclusiva del pedone nella causazione del sinistro.
1.4. Con ordinanza dell'11 giugno 2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta morte di e dell'avvocato di . Controparte_2 CP_5
Il giudizio è stato, quindi, riassunto.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro, particolare rilievo assume la relazione redatta dal del consulente della Procura nell'ambito del procedimento penale sopra indicato e la relazione dei Carabinieri, pienamente utilizzabili nel presente giudizio
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccol ti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”).
Orbene, il consulente della Procura, ing. , ha chiarito che “il giorno Persona_2 ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno duemilaquindici, verso le ore 19:30, con pioggia in atto, il signor che indossava vestiti scuri (Cfr. verbale di descrizione Persona_1 cadavere in Atti), attraversava la Via Provinciale Sud, all'altezza del civico n° 102, (nel centro abitato) in agro del Comune di Corigliano Calabro (CS), da destra verso sinistra con
l'intento di recarsi in direzione dell'attività commercia , denominato “O BABA'”. Pt_4
[…]
Mentre attraversava la sede stradale era investito, all'interno della corsia di destra, dall'autovettura BMW 316, targata W PB 700, condotta dal signor Controparte_2 che procedeva secondo il verso di marcia – . Persona_3 Per_4
L'impatto iniziale avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura (vedi Figura 51) e il lato sinistro del pedone, compatibilmente con quanto riportato in atti nella “visita
2 esterna” dalla quale emergeva la frattura della t ibia sinistra, e in accordo con il verso di attraversamento del pedone.
L'autovettura imbarcava il pedone sul cofano anteriore (vedi Figura 51) conferendogli una componente di accelerazione rotazionale tale da fargli subire un volteggio sul paraurti.
Durante tale fase il pedone impattava violentemente contro il parabrezza dell'autovettura provocandone la rottura è danneggiando gravemente il montante anteriore sinistro.
[…]
Il pedone, al termine della fase di volteggio, ricadeva al suolo, raggiungendo posiz ione di statica finale all'interno della corsia di sinistra vicino la linea di mezzeria.
L'autovettura, dopo l'investimento, terminava la sua corsa dopo aver percorso circa 25 metri dal presunto punto d'impatto iniziale.
[…]
…l'autovettura giungeva all'impatto senza frenare, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso conducente: “Percorrevo la strada via Provinciale del comune di Corigliano
Calabro in direzione di marcia località – . Giunto all'altezza del bar – Per_3 Per_4 pasticceria “O' BABA'”, all'improvviso udivo un colpo sul lato anteriore della mia autovettura. Ho subito arrestato la marcia del mio veicolo e dopo essere sceso dal mezzo riscontravo di aver investito un pedone…”.
Inoltre, il pedone era colpito con la parte anteriore sinistra dell'autovettura (vedi Figura
51) e dopo l'impatto trovava posizione di statica finale dietro l'autovettura.
Pertanto, considerata la letteratura, il conducente dell'autovettura, ragionevolmente, giungeva all'impatto senza rallentare, ad una velocità compresa tra 40 e 60 km/h”.
La ricostruzione della dinamica dell'evento per come operata dal tecnico incaricato dalla
Procura appare coerente con il resto della documentazione in atti, nonché con la ricostruzione operata dal tec nico di parte attrice ing. , che si è espresso Persona_5 in proposito in termini non dissimili.
2.1. Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita in via esclusiva al conducente dell'auto.
Infatti, il punto di impatto del pedone (che stava attraversando la strada da destra verso sinistra) con l'auto (parte anteriore sinistra dell'auto) dimostra che, al momento dell'evento il pedone medesimo aveva pressochè terminato l'attraversamento della corsia di marcia seguita dall'auto (l'impatto è avvenuto praticamente al centro della strada).
Tale circostanza consente agevolmente di escludere il carattere improvviso e imprevedibile della condotta del pedone, in quanto, nel tempo necessario allo stesso per gi ungere dal ciglio della strada al centro l'auto avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'attraversamento e arrestare la propria corsa.
Al contrario, dalle risultanze istruttorie acquisite, non risulta alcun segno di frenata, per cui il conducente non ha pos to in essere alcuna manovra per arrestare il veicolo.
3 In altri termini, il conducente non ha in alcun modo percepito l'attraversamento del pedone, il che, del resto, è quanto dichiarato ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
A questo punto, merita ricordare che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i mov imenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. civ. Sez. VI - 3, 22 febbraio 2017, n. 4551; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 5627, secondo cui “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quand o la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve ess ere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatt o tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
Può apparire una regola che agevola gli im prudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti.
Dunque, il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo d avanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”).
Pertanto, per andare esente da responsabilità il conducente deve dimostrare che la condotta del pedone sia stata improvvisa e imprevedibile e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che l'attraversamento sia avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, in quanto “nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali” (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2024, n.
21061; cfr. anche Trib. Frosinone, 21 agosto 2023, n. 1110, s econdo cui “in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità,
4 dovendosi compiere la valutazione circa la pre vedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo. (Fattispecie relativa ad investimento mortale di pedone che aveva attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali”).
Pertanto, anche in caso di attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, al pedone può essere attribuita una quota di responsabilità soltanto nel caso di comportamento imprevedibile e di investimento inevitabile.
Nel caso di specie, la condotta di guida del conducente ass ume rilievo causale esclusivo nella produzione del danno, non sussistendo elementi che dimostrino che il conducente abbia posto in essere alcuna condotta idonea ad evitare l'evento lesivo e tenuto conto che l'attraversamento del seppur al di fuori delle strisce, non è stato connotato da Pt_2 caratteri di imprevedibilità o di anomalia, essendo avvenuto su un tratto di strada rettilineo, illuminato dalla illuminazione pubblica e con impatto praticamente al centro della strada.
Per tali ragioni, è evidente che delle conseguenze del sinistro debbano rispondere per intero e in solido le parti convenute.
3. Si può, a questo punto, passare alla determinazione dei danni.
3.1. In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ritiene questo
Giudice che debbano essere utilizzate le attuali tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono un sistema a punti, in quanto “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modul arità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di ap plicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
Tali tabelle appaiono preferibili rispetto a quelle del Tribunale di Milano, anche a seguito dell'aggiornamento di queste ultime e dell'applicazione anche in tal caso di un sistema a punti, in quanto le tabelle romane risulta no caratterizzate da una maggiore linearità e semplicità nell'applicazione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, attualmente consente la scelta tra le due tipologie di tabella, affermando che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579
e 26300 del 2021” (Cass. civ. sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009; cfr. anche Cass. civ., sez.
5 III, 23 aprile 2024, n. 10901, secondo cui “non ha errato la Corte territoriale nel fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n.
10579/2021), soltanto un sistema tabellare fondato sul punto variabile cos tituisce idonea garanzia della funzione per la quale esso è stata concepito, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia del principio di eguaglianza”).
3.1.1. Ciò premesso, quanto alla moglie convivente vanno riconosciuti 20 Parte_1 punti per il rapporto di parentela, 2,5 per l'età del coniuge al momento dell'evento (56 anni),
2 per l'età della vittima (63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 28,5 punti.
L'importo complessivamente dovuto è, qui ndi, pari ad euro 329.152,20, da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 269 .575,92, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 274.828,44.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un total e di euro 152.328,44, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 203.834,04. Par 3.1.2. Per quel che riguarda, poi, i figli e , in primo luogo va escluso che Parte_2
l'essere studenti fuori sede al momento dell'evento abbia interrotto il rapporto di convivenza, in quanto è noto che in tal caso i figli continuano la convivenza con i gen itori, facendo ritorno a casa in occasione di festività e vacanze.
Pertanto, al figlio vanno riconosciuti 18 punti per il rapporto di Parte_2 parentela, 3,5 per l'età del figlio al momento dell'evento (33 anni), 2 per l'età della vittima
(63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 27,5 punti.
L'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad euro 317.603,00, da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 260.117,12, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 265.185,34.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un totale di euro 142.685,34, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 190.908,72.
3.1.3. Alla figlia invece, vanno poi riconosciuti 18 punti per il rapporto di Parte_3 parentela, 4 per l'età del figlio al momento dell'evento (28 anni), 2 per l'età della vittima (63 anni) e 4 per la convivenza con la vittima, per un totale di 28 punti.
6 L'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad euro 323.377,60 da cui deve essere detratto l'acconto di euro 122.500,00 già ricevuto in data 20 marzo 2017.
A tal fine, l'importo complessivo, liquidato in valori attuali, deve essere devalutato al 24 febbraio 2015, per un totale di euro 264.846,52, sul quale, poi, vanno calcolati interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI sino al 20 marzo 2017, data di ricevimento dell'acconto, per un totale di euro 270.006,88.
Da tale importo va detratto l'acconto di euro 122.500,00, per un totale di euro 147.506,88, i quali, con rivalutazione e interessi legali sino all'attualità determinano un importo pari ad euro 197.359,80.
3.2. Per quel che riguarda, infine, il danno da perdita dell'apporto economico gar antito da che al momento dell'evento svolgeva attività lavorativa retribuita per come Persona_1 documentato dalla produzione allegata dagli attori, si ricorda che “i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a segu ito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata
a regole-etico sociali di solidar ietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi
e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, m essi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che, n el calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa ricomprendersi tra quei contributi patrim oniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato” (Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n.
18490).
Inoltre, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzaz ione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio p aterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se
7 fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 16 marzo 2018 n. 6619).
Ciò premesso, ritenuto di dover applicar e i coefficienti di capitalizzazione di cui al d.m. CP_6
22 novembre 2016, tenuto conto del reddito netto annuo di come risultante dal Persona_1 reddito complessivo scomputato dell'imposta netta e dei contributi obbligatori risultanti dal modello Unico persone fisiche 2015 allegato, da ridurre al 50% per il coniuge e al 20% per un figlio (cfr. legge finanziaria 2014), appare opportuno porre a base di calcolo un reddito di euro 23.115,00, per cui vanno riconosciuti al coniuge (di età pari a 56 anni al m omento dell'evento) euro 250.830,11 (euro 23.115,00 x 50% x coefficiente pari a 21,7028 come previsto dalle tabelle allegate al citato d.m. in ragione dell'età del coniuge). Par 3.2.1. Per la figlia , invece, in assenza di un coefficiente previsto nella ci tata tabella (i coefficienti arrivano sino a 25 anni di età) e valutata equitativamente la persistenza del sussidio paterno sino al compimento di 30 anni di età (età in cui deve ritenersi che un figlio raggiunga l'indipendenza economica), si ritiene equo r idurre il reddito netto sopra indicato al
20% (applicando il citato coefficiente previsto per ciascun figlio) e moltiplicare tale valore per 2 anni di sussidio paterno (da 28 anni al momento della morte a 30 anni), dovendosi, quindi, riconoscere un danno d i euro 9.246,00.
3.2.2. Alcuna somma, invece, può essere riconosciuta a tale titolo al figlio . Parte_2
Al riguardo, si evidenzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso proprio con riferimento al danno patrimoniale futur o per perdita dell'apporto economico da par parte di un genitore, “il compimento della maggiore età non determina di per sé la cessazione dell'obbligo di mantenere i figli, ove i figli non abbiano incolpevolmente possibilità di lavorare;
pertanto, tale man tenimento può protrarsi ben oltre fino al raggiungimento, da parte dei figli, di una condizione di indipendenza economica (cassata la decisione che, nell'ambito di un sinistro stradale mortale, aveva fissato la soglia dei 15 anni quale soglia ultima per il calcolo del lucro cessante da risarcire ai figli del danneggiato defunto)” (Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2019, n. 6731).
Pertanto, tale tipologia di danno non può essere riconosciuta al figlio che, al momento dell'evento lesivo determinante la perdita de l genitore, abbia raggiunto l'indipendenza economica o comunque abbia un'età alla quale deve ritenersi venuto meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, età che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere individuata in 30 anni (cfr. C ass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).
Pertanto, nel caso di specie, considerato che , alla data del sinistro aveva già Parte_2 un'età di 33 anni, ben superiore rispetto a quella di 30 anni alla quale si presume il venir meno del diritto al manten imento da parte dei genitori, alcun danno patrimoniale futuro deve essere riconosciuto.
8 3.3. Da ultimo, deve essere riconosciuta a la somma di euro 1.700,00 per le Parte_1 spese funebri documentate con la fattura n. 31 del 18 aprile 2015, oltre inter essi legali e rivalutazione monetaria da tale data, da ritenersi quella di esborso, all'attualità, per un totale di euro 2.306,71.
4. In definitiva, vanterebbe un credito risarcitorio, al netto dell'acconto Parte_1 Par ricevuto, di euro 456.970,86 (203.8 34,04+250.830,11+2.306,71), la figlia euro
206.605,80 (197.359,80+9.246,00) e il figlio euro 190.908,72, per un totale Parte_2 complessivo di euro 854.485,38.
Tuttavia, nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto un risarcimento complessivo di e uro
520.000,00 “o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata secondo giustizia nel corso del procedimento”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accom pagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principi o non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa ind icazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (Cfr. Cass. n. 12724/2016).
Pertanto, considerato che parte attrice, all'esito dell'istruttoria, non ha richiesto una somma maggiore rispetto a quel la indicata in citazione, questa costituisce il limite oltre il quale non può essere riconosciuto alcunchè per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
4.1. A questo punto, al fine di determinare, nel limite di detto importo, la quota spettante a ciascuno dei tre attori, pare opportuno ridurre proporzionalmente le somme rispettivamente riconosciute alla moglie e ai figli della vittima.
Pertanto, considerato che per è stato quantificato un risarcimento dovuto di Parte_1 euro 456.970,86, pari a l 53,48% di 854.485,38, alla stessa va riconosciuto un importo di euro
278.096,00, pari al 53,48% di 520.000,00 euro.
Per è stato quantificato un risarcimento dovuto di euro 206.605,80, pari al 24,18% Parte_3 di 854.485,38, per cui alla stessa va ricono sciuto un importo di euro 125.736,00, pari al
24,18% di 520.000,00 euro.
Infine, per è stato quantificato un risarcimento dovuto di euro 190.908,72, Parte_2 pari al 22,34% di 854.485,38, per cui allo stesso va riconosciuto un importo di euro
116.168,00, pari al 22,34% di 520.000,00 euro.
Per ciascuno, poi, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta che la responsabilità per il sinistro descritto in parte motiva è da attribuire esclusivamente al conducente dell'auto;
2. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 278.096,00 in favore di oltre interessi legali al tasso le gale dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza al saldo;
3. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 116.168,00 in favore di oltre interessi legali al tasso legale dalla pubblicazione Parte_2 della presente sentenza a l saldo;
4. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 125.736,00 in favore di oltre interessi legali al tasso legale dalla pubblicazione della Parte_3 presente sentenza al saldo;
5. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pag amento delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro 1.272,60, per esborsi ed euro 12.500,00 per compensi professionali (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.500,00 per la fase di tratt azione ed euro 3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Francesco
PA LO e IA LO dichiaratisi antist atari.
Così deciso in Castrovillari, in data 5 dicembre 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Annarita Bifano, addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. AN LA
10