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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1347 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1347/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BANCHIO CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra . L'appartamento è locato ammobiliato;
Pt_2
3. affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi congiuntamente, indicando la collocazione Per_1 abitativa e la residenza prevalente della minore presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi con la madre: a) due giorni infrasettimanali dalle ore 20.00 al rientro a scuola del giorno dopo (indicativamente il martedì ed il giovedì) nelle settimane in cui durante il weekend la minore è con la madre); un giorno infrasettimanale dalle ore 20.00 al rientro a scuola del giorno dopo (indicativamente il mercoledì) nelle settimane in cui durante il weekend i minori sono con il padre;
b) un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 21.00; c) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie il giorno della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre ed il 31dicembre e il giorno di Capodanno con uno dei due genitori (il 31 dicembre 2025 con la madre); durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori (Pasqua 2026 con il padre); durante le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”), ad anni alterni con uno dei due genitori;
il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori.
4. porre a carico del SI. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00, Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (per le voci di spesa si richiama il Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti stipulato il
07.07.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare);
5. l'assegno Unico Universale erogato dall' relativo alla figlia minore verrà percepito al 100% CP_1
dalla SI.ra ; Pt_2
6. l'autovettura Audi A1 targata ET199XW intestata alla SI.ra viene assegnata alla Pt_2 medesima, mentre l'autovettura Audi A6 targata GD437XK, intestata al SI. viene allo Parte_1
stesso assegnata;
7. il conto corrente accesso presso l'Intesa San Paolo di GN verrà estinto ed il saldo verrà diviso al 50% fra i coniugi;
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto ogni questione economica fra loro pendente e di non avere altro a pretendere reciprocamente;
9. i coniugi, sin d'ora, prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche per la figlia minore, con la precisazione che qualsiasi spostamento al di fuori del territorio italiano della predetta verrà effettuato esclusivamente previo assenso dell'altro genitore”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], celebrato in CARMAGNOLA in data
[...]
08/01/2022, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, Anno 2022, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1347/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BANCHIO CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra . L'appartamento è locato ammobiliato;
Pt_2
3. affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi congiuntamente, indicando la collocazione Per_1 abitativa e la residenza prevalente della minore presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi con la madre: a) due giorni infrasettimanali dalle ore 20.00 al rientro a scuola del giorno dopo (indicativamente il martedì ed il giovedì) nelle settimane in cui durante il weekend la minore è con la madre); un giorno infrasettimanale dalle ore 20.00 al rientro a scuola del giorno dopo (indicativamente il mercoledì) nelle settimane in cui durante il weekend i minori sono con il padre;
b) un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 21.00; c) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie il giorno della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre ed il 31dicembre e il giorno di Capodanno con uno dei due genitori (il 31 dicembre 2025 con la madre); durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori (Pasqua 2026 con il padre); durante le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”), ad anni alterni con uno dei due genitori;
il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori.
4. porre a carico del SI. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00, Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (per le voci di spesa si richiama il Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti stipulato il
07.07.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare);
5. l'assegno Unico Universale erogato dall' relativo alla figlia minore verrà percepito al 100% CP_1
dalla SI.ra ; Pt_2
6. l'autovettura Audi A1 targata ET199XW intestata alla SI.ra viene assegnata alla Pt_2 medesima, mentre l'autovettura Audi A6 targata GD437XK, intestata al SI. viene allo Parte_1
stesso assegnata;
7. il conto corrente accesso presso l'Intesa San Paolo di GN verrà estinto ed il saldo verrà diviso al 50% fra i coniugi;
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto ogni questione economica fra loro pendente e di non avere altro a pretendere reciprocamente;
9. i coniugi, sin d'ora, prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche per la figlia minore, con la precisazione che qualsiasi spostamento al di fuori del territorio italiano della predetta verrà effettuato esclusivamente previo assenso dell'altro genitore”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], celebrato in CARMAGNOLA in data
[...]
08/01/2022, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, Anno 2022, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.