Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2025, proposto da Florida Care s.c.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Trappolini, presso il cui studio è domiciliata in Roma, via Q. Pedio 28 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. riccardotrappolini@ordineavvocatiroma.org;
contro
SOGIN s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Nitto, Gianpaolo Ruggiero e Mirko Nesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Gramsci 24 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org, gianpaoloruggiero@ordineavvocatiroma.org e mirko.nesi@postecert.it;
nei confronti
GEA Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Edward William Watson Cheyne con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. edward.cheyne@firenze.pecavvocati.it;
Medical Service Assistance s.r.l. società benefit, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Marco Orlando, Matteo Valente, Antonietta Favale e Angelo Annibali, con domicilio eletto presso lo studio legale AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marcoorlando@ordineavvocatiroma.org, matteovalente@ordineavvocatiroma.org, antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org e angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it;
ASSISTE (Assistenze integrative socio sanitarie Piemonte) s.c.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Comba e Federica Baricalla, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via L. Mercantini 6 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it e federica.baricalla@pec.it;
per
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) della nota prot. n. C0176S25 del 19 novembre 2025, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata alla controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4) ed è stata approvata la relativa graduatoria, nella parte in cui colloca la ricorrente al quarto posto anziché al primo;
2) dei verbali del seggio di gara del 16 e 29 settembre 2025, nella parte in cui hanno ammesso o non hanno escluso le offerte delle prime tre classificate verbale del 16 settembre 2025 recante valutazione delle offerte tecniche;
3) del verbale del 30 settembre 2025 relativo alla verifica dei costi della manodopera e dell’equivalenza delle tutele contrattuali ex art. 11, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
5) ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli ulteriori documenti della lex specialis ;
6) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o consequenziale ancorché non noto;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il conseguente accertamento del diritto al subentro della ricorrente;
C) l’accertamento del diritto di accedere integralmente alla documentazione richiesta con istanza del 20 novembre 2025, solo parzialmente soddisfatta con nota del 1° dicembre 2025, che è parimenti impugnata, e rinnovata con istanza del 4 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOGIN s.p.a., GEA Medical s.r.l., Medical Service Assistance s.r.l. società benefit e ASSISTE s.c.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il cons. LE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con richiesta di offerta (r.d.o.) n. C0176S25 del 20 maggio 2025, SOGIN s.p.a. ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina, per un importo complessivo, IVA esclusa, di euro 361.464,00 (CIG B6F4E23CA4).
Nel termine stabilito hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici: 1) GEA Medical s.r.l.; 2) Medical Service Assistance s.r.l. società benefit; 3) ASSISTE s.c.s.; 4) Florida Care s.c.s.; 5) GAP s.t.p. s.p.a.; 6) Agora s.c.s. All’esito della valutazione delle relative proposte, GEA Medical s.r.l. si è classificata al primo posto della graduatoria, conseguendo un punteggio totale di 90,016 (60,016 per la componente tecnica e 30 per quella economica, corrispondente ad un ribasso del 37,25%). Medical Service Assistance s.r.l. si è, invece, posizionata in seconda posizione con un punteggio totale di 88,316 (62,773 per la parte tecnica e 25,542 per quella economica) ed ASSISTE s.c.s. in terza con punti complessivi 84,326 (67,655 per l’offerta tecnica e 16,671 per l’offerta economica). Florida Care s.c.s., poi, si è graduata al quarto posto, conseguendo un punteggio totale di 83,632 (66,213 per la componente tecnica e 17,419 per quella economica).
Con nota prot. n. C0176S25 del 19 novembre 2025, SOGIN s.p.a. ha quindi comunicato agli operatori economici concorrenti l’avvenuta aggiudicazione della gara de qua in favore di GEA Medical s.r.l.
Con istanza di accesso agli atti presentata in data 20 novembre 2025, Florida Care s.c.s. ha richiesto alla stazione appaltante la documentazione relativa alle offerte presentate dai tre operatori economici odierni controinteressati, classificatisi, rispettivamente, al primo, secondo e terzo posto della graduatoria finale. Detta istanza è stata parzialmente riscontrata in data 1° dicembre 2025, atteso che SOGIN s.p.a. ha messo a disposizione l’offerta di ASSISTE s.c.s. parzialmente oscurata. Pertanto, con ricorso notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 10, allibrato al n.r.g. 1055 del 2025, Florida Care s.c.s. ha impugnato il diniego parziale formatosi sulla suddetta istanza, rivendicando così il diritto ad accedere in modo integrale alla documentazione di gara richiesta. Nella medesima giornata del 9 dicembre 2025, la stazione appaltante ha confermato mediante provvedimento espresso il diniego parziale di ostensione, sulla base della documentazione giustificativa medio tempore prodotta dalla controinteressata ASSISTE s.c.
Con il ricorso all’esame, notificato il 17 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 29, Florida Care s.c.s. ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 41, comma 14 e 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, 5, comma 11, del disciplinare di gara, oltre ad eccesso di potere, per la mancata verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, in violazione altresì del principio dell’auto-vincolo, stante l’obbligo di procedervi per l’ipotesi di offerta superiore alla soglia dei 4/5 del punteggio massimo previsto;
II) violazione degli artt. 41, comma 14 e 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36 del 2023, per omessa esclusione dell’aggiudicataria GEA Medical s.r.l. e di Medical Service Assistance s.r.l., avendo essa operato un ribasso dei costi della manodopera inferiore ai minimi salariali inderogabili;
III) violazione dell’art. 10.3 del disciplinare di gara e dei principi in materia di sottoscrizione dell’offerta, oltre ad eccesso di potere in varie forme, per la mancata esclusione della seconda e della terza classificata (Medical Service Assistance s.r.l. e ASSISTE s.c.s.), a motivo dell’omessa sottoscrizione degli elaborati componenti l’offerta tecnica;
IV) violazione degli artt. 5 e 5- bis del disciplinare di gara e dei criteri di valutazione P1i, P2i, P3i e P4i, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché: a) l’offerta tecnica di GEA Medical s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa o valutata con soltanto 31,849 punti in luogo dei 60,016 ottenuti; b) quella di Medical Service Assistance s.r.l. avrebbe dovuto ottenere 10,840 punti invece che 62,773; c) quella di ASSISTE s.c.s. avrebbe dovuto essere giudicata con 53,355 punti anziché 67,655;
V) violazione degli artt. 108, comma 4, d.lgs. n. 36 cit., 5 e 5- bis del disciplinare di gara, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché l’offerta tecnica della ricorrente avrebbe dovuto, invece, vedersi riconosciuti 0,150 punti in più a valere sul parametro P4i.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha anche domandato l’accesso ai documenti amministrativi già richiesti a SOGIN s.p.a., formulando istanza incidentale ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
Si è costituita in giudizio SOGIN s.p.a., che ha argomentato per l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure articolate nei confronti della società terza classificata e per la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, posto che: a) contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, la relazione tecnica presentata da tale operatore è regolarmente sottoscritta in forma digitale; b) la presunta presenza di “ gravi carenze sistematiche ” che avrebbero dovuto comportare una valutazione di 53,355 punti in luogo dei 67,655 attribuiti, se non l’esclusione, dedotta con il quarto motivo di ricorso, impinge inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali del seggio di gara, risolvendosi in una critica generica e indimostrata volta a sovvertire i punteggi numerici attribuiti. Fermo quanto sopra, la stazione appaltante ha comunque argomentato per l’inammissibilità e/o infondatezza degli altri ordini di censure proposti, concludendo per il rigetto del gravame.
Si è, quindi, costituita GEA Medical s.r.l., aggiudicataria del contratto, la quale ha preliminarmente illustrato le ragioni per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, quale conseguenza dell’infondatezza dei mezzi di impugnazione rivolti nei confronti dell’operatore terzo classificato e, dunque, del mancato superamento della c.d. prova di resistenza. In particolare, ha sottolineato l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, che è documentalmente smentito dalla presenza della firma digitale CAdES sui file in formato .p7m relativi all’offerta di ASSISTE s.c.s.; ha poi insistito per il rigetto del quarto motivo che si fonda non sulla dimostrazione dell’inattendibilità del giudizio della commissione giudicatrice, ma sulla sostituzione delle relative valutazioni con altre del tutto opinabili della ricorrente.
Anche Medical Service Assistance s.r.l. società benefit, seconda classificata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, argomentando difese non dissimili da quelle di SOGIN s.p.a. e di GEA Medical s.r.l. in punto di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, stante l’infondatezza delle censure rivolte nei confronti della terza classificata. Ha poi argomentato per il rigetto dei singoli motivi di ricorso e sull’inammissibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
Si è costituita in giudizio anche ASSISTE s.c.s., terza classificata, la quale ha sostenuto la fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, dei quali ha chiesto l’accoglimento, mentre ha fornito argomentazioni a sostegno del rigetto del terzo ordine di censure (sottolineando l’esistenza e la validità della firma digitale apposta sulla relazione tecnica d’offerta) e dell’inammissibilità del quarto, perché le criticità ipotizzate a carico del giudizio tecnico discrezionale del seggio di gara non ne illustrano in alcun modo la manifesta illogicità, irrazionalità o arbitrarietà, ma mirano a sostituire le valutazioni opinabili della stazione appaltante con quelle altrettanto soggettive della ricorrente. Quanto all’istanza di accesso, ne ha, tra l’altro, eccepito la litispendenza con il ricorso n.r.g. 1055 del 2025, che è da definirsi per primo ex art. 39, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., essendo stato depositato il 10 dicembre 2025, mentre l’odierno gravame lo è stato solo il successivo giorno 29.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, previa rinuncia della domanda di tutela cautelare, la discussione del merito del ricorso è stata fissata all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
Inoltre, in esito alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il citato ricorso n.r.g. 1055 del 2025 è stato definito con sentenza 3 marzo 2026 n. 181 nel senso dell’improcedibilità per omessa impugnazione del diniego espresso del 9 dicembre 2025, che è stato qualificato alla stregua di un provvedimento di conferma in senso proprio e non di un atto meramente confermativo del diniego già formatosi, in considerazione del fatto che la stazione appaltante è pervenuta alla suddetta decisione basandosi sulle dichiarazioni di ASSISTE s.c.s. del 4 e 5 dicembre 2025.
In vista della celebrazione dell’udienza di discussione, le parti si sono scambiate numerosi scritti difensivi volti a ribadire le rispettive posizioni e ad insistere con le domande di tutela già formulate.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente inammissibile, come da eccezione preliminare sollevata dalla stazione appaltante e dalle controinteressate, per mancato superamento della prova di resistenza connessa all’impossibilità di accogliere il terzo ed il quarto motivo di censura interposti nei confronti della terza classificata ASSISTE s.c.s., il che preclude l’esame dei mezzi di impugnazione ipotizzati nei confronti dell’aggiudicataria e della seconda classificata.
2.1 In primo luogo, si rileva che per l’istanza di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. va dichiarata la litispendenza con il citato ricorso n.r.g. 1055 del 2025, che è stato definito con la prefata sentenza della sezione del 3 marzo 2026 nel senso della sua improcedibilità, stante l’identità degli elementi identificativi dell’azione proposta nelle due sedi processuali e cioè di petitum , causa petendi e, per quanto di interesse, personae .
2.2 In via preliminare, osserva il collegio che nell’esame delle diverse censure proposte da Florida Care s.c.s., quarta classificata, occorre dare priorità logica a quelle articolate nei confronti dell’operatore economico collocato in terza posizione ( i.e. ASSISTE s.c.s.), dato che, alla stregua di principi pacificamente applicabili anche alla vicenda di cui è causa, solo la fondatezza di tali deduzioni sorreggerebbe, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., l’interesse a ricorrere anche nei confronti della terza, della seconda e della prima graduata (TAR Lazio, Roma, sez. V, 23 aprile 2025 n. 8000). In tal senso può anche rilevarsi che l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato e massime , dunque, del quarto, come è nella specie, sussiste solo ove risultino fondate sia le censure avverso le imprese concorrenti graduate in posizione poziore (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024 n. 29; sez. V, 7 gennaio 2020 n. 83; sez. III, 2 marzo 2017 n. 972); pertanto, vanno dichiarati senz’altro inammissibili per difetto di interesse i profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda classificata, nel caso in cui non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti dell’operatore collocato in terza posizione (TAR Lazio, Roma, sez. V, 23 aprile 2025 n. 8000).
2.3 Fatta quest’ultima premessa, si procede allo scrutinio del terzo mezzo di gravame, con il quale parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 10.3 del disciplinare di gara e dei principi in materia di sottoscrizione dell’offerta, oltre ad eccesso di potere in varie forme, per la mancata esclusione della seconda e della terza classificata Medical Service Assistance s.r.l. e ASSISTE s.c.s. asseritamente dovuta all’omessa sottoscrizione degli elaborati componenti l’offerta tecnica.
Il motivo è gravemente infondato in fatto.
Infatti, per quanto riguarda la posizione di ASSISTE s.c.s., la relazione tecnica a corredo dell’offerta proposta è un file in formato .p7m recante la valida firma elettronica CAdES di LA IL apposta in data 25 novembre 2025, come è facilmente accertabile aprendo il file stesso mediante l’applicativo “ ArubaSign ” ordinariamente in dotazione al personale di magistratura amministrativa.
2.4 È, invece, manifestamente inammissibile il quarto ordine di censure, nella parte in cui è rivolto a contestare analiticamente il giudizio tecnico-discrezionale assegnato dalla commissione giudicatrice all’offerta di ASSISTE s.c.s.
In tal senso, si premette il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte del seggio di gara “ non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo […] Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1128; sez. I, 17 giugno 2025 n. 545; sez. I, 26 febbraio 2024 n. 167; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 febbraio 2023 n. 494; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019 n. 173; sez. III, 21 novembre 2018 n. 6572). “ Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto [...]” (così TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1128; sez. I, 26 febbraio 2024 n. 167; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; in termini v.: Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2022 n. 1797; sez. V, 3 giugno 2021 n. 4224; sez. III, 28 settembre 2020 n. 5634; sez. III, 2 settembre 2019 n. 6058; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 febbraio 2023 n. 494; Milano, sez. IV, 3 novembre 2022 n. 2438; sez. IV, 27 maggio 2022 n. 1227; sez. IV, 23 febbraio 2022 n. 452; TAR Valle d’Aosta, sez. I, 20 dicembre 2021 n. 73; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 giugno 2021 n. 1445; sez. II, 9 aprile 2021 n. 915).
Nella specie, si osserva che l’art. 5- bis del disciplinare di gara prevede per la valutazione dell’offerta tecnica (70/100) quattro differenti elementi valutativi denominati: P1i (Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico) alla cui stregua attribuire massimo 40 punti); P2i (Organizzazione aziendale prevista per l’esecuzione dell’appalto), sulla cui base assegnare massimo 20 punti; P3i (Modalità di gestione del servizio), che consente di attribuire massimo 5 punti; P4i (Sistema di gestione), mediante il quale assegnare un massimo di 5 punti.
Con riferimento al punteggio attribuito all’offerta tecnica di ASSISTE s.c.s., Florida Care s.c.s. ha lamentato (§ IV.3, pag. 30-33 dell’atto introduttivo del giudizio) che la proposta negoziale della terza classificata presenterebbe le seguenti “ gravi carenze sistematiche ”. Quanto al criterio P1i, in particolare, essa si caratterizzerebbe per l’uso di “ descrizioni standardizzate e prive di specificità tecnica ” nel senso che:
a) l’assistenza e la collaborazione con il medico autorizzato/competente nell’espletamento della sua attività secondo il sistema di gestione integrato (sotto-criterio P1.01i) sarebbe illustrato attraverso modalità “ generiche e prive di specificità rispetto al contesto nucleare, non evidenziando la necessaria specializzazione dell’infermiere per operare in ambienti ad alto rischio radiologico ”, per la quale la controinteressata ha tuttavia ottenuto un punteggio manifestamente incongruo (3,600) che avrebbe dovuto essere pari a 0;
b) il presidio dell’infermeria del sito per il primo soccorso e per gli eventuali infortunati (sotto-criterio P1.04i) sarebbe spiegato presentando “ una gestione dell’infermeria e delle attrezzature sanitarie priva di elementi di innovazione o particolare qualificazione rispetto agli standard minimi richiesti, risultando inadeguata rispetto alle esigenze specifiche di un impianto nucleare ”, per la quale ASSISTE s.c.s. ha comunque ottenuto 2,800 punti, a fronte di una valutazione reputata corretta pari a 0;
c) l’assistenza e la collaborazione con l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’espletamento delle loro attività (sotto-criterio P1.10i) presenterebbe “ una modalità di gestione delle emergenze nucleari, così come la collaborazione con l’esperto di radioprotezione, superficiali e prive del necessario approfondimento tecnico-specialistico ” e ciononostante sarebbero stati attribuiti 2,700 punti, mentre una valutazione equilibrata avrebbe dovuto essere pari a 0;
d) la modalità di gestione del servizio (criterio P3i) si caratterizzerebbe anch’essa “ per descrizioni standardizzate e prive di specificità tecnica ”, dato che l’offerta di ASSISTE s.c.s. non presenterebbe “ elementi di particolare qualificazione o innovazione ed esperienza pregressa nella gestione del servizio, limitandosi a riprodurre standard generici non specificamente calibrati sulle esigenze di un impianto nucleare ”, con la conseguenza che sarebbe incongruo il punteggio di 4,500 attribuito, dovendosi piuttosto assegnare punti 0;
e) il sistema di gestione (criterio P4i) indicherebbe un rating di legalità attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. art. 5- ter , comma 1, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. nella l. 24 marzo 2012 n. 27 e d.m. 20 febbraio 2014 n. 57), pari a due stelle che però alla data di presentazione dell’offerta (23 giugno 2025) non sussiste, come si evince dalla dichiarazione camerale allegata, la quale riporta che il valore de quo è stato attribuito a far data dal 5 agosto 2025, sì che il punteggio di 0,700 sarebbe dovrebbe essere pari a 0.
Così ricostruite le doglianze articolate dalla ricorrente nei confronti dell’offerta della terza classificata, non può che convenirsi con le controparti costituite che hanno eccepito l’inammissibilità del motivo perché, a fronte di valutazioni tecnico discrezionali commesse al seggio di gara, non ne ha evidenziato l’inattendibilità ma soltanto l’opinabilità, peraltro concludendo arbitrariamente che l’unica valutazione possibile a fronte delle presunte criticità rilevate sarebbe il punteggio di zero. In realtà, una simile conclusione non è necessitata da alcuna disposizione di legge, regolamento, prassi o auto-vincolo, dato che i giudizi qualitativi di segno negativo esternati dalla ricorrente (es. le “ descrizioni standardizzate e prive di specificità tecnica ”, ecc.) possono prestarsi ad essere valutati anche con punteggi diversi dallo zero, secondo l’articolata graduazione prevista dall’art. 5, punto 8, del disciplinare. Ciò implica la spiccata opinabilità delle considerazioni svolte al riguardo da Florida Care s.c.s. e, quindi, la loro radicale inidoneità a far ritenere illegittime le valutazioni tecnico-discrezionali censurate, delle quali non è stata dimostrata in alcun modo l’inattendibilità per la presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento.
A tutto concedere, l’eventuale rideterminazione del punteggio di 0,700 per il rating di legalità in 0,300, corrispondente alla presenza di una sola stella anziché due, determinerebbe la correzione del punteggio della prima classificata in 89,716, il che le garantirebbe comunque il mantenimento dell’aggiudicazione conseguita, a fronte di una seconda classificata collocata a 88,316, di una terza a 84,326 e della ricorrente a 83,632, con susseguente totale irrilevanza della questione.
2.5 Il quinto mezzo di impugnazione è, poi, inammissibile per difetto di interesse dovuto al mancato superamento della prova di resistenza perché, anche volendone ammettere la fondatezza, l’unico effetto che deriverebbe dal suo accoglimento sarebbe un incremento del punteggio assegnato alla società ricorrente di 0,150 e cioè da 83,632 a 83,782, dunque ancora inferiore agli 84,326 punti della terza ASSISTE s.c.s.
2.6 In definitiva, l’infondatezza del terzo motivo e l’inammissibilità del quarto e del quinto, per le ragioni sopra esposte, determinano il consolidarsi della posizione della terza classificata ASSISTE s.c.s., con susseguente ulteriore inammissibilità per difetto di interesse delle altre censure articolate da Florida Care s.c.s. nei confronti della prima e della seconda classificata, dato che, anche se fossero fondate, la società ricorrente non conseguirebbe comunque l’aggiudicazione del contratto.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nel dare atto della litispendenza dell’istanza incidentale di accesso formulata da parte ricorrente, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna Florida Care s.c.s. al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LE RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RA | LL SC |
IL SEGRETARIO