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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1495/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019,avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e vertente
T R A
, C.F. nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.10.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Altea Capriglione (C.F. C.F._2
), giusto mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come
[...]
in atti
ATTORE OPPONENTE
E
(ex ), P.IVA e C.F. in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. elettivamente domiciliati come in atti C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, C.F. elettivamente domiciliati come in atti C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
Preliminarmente si dà atto della sostituzione del precedente Giudice all'udienza del giorno 04/12/2023, nella quale la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 29/01/2024 nella è stata trattenuta in decisione.
In tale udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta che hanno sostituito la discussione orale della causa, con cui ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi, decide la controversia mediante deposito in Cancelleria della seguente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.., con la concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino l (già Controparte_4 Controparte_5
) e la per opporsi alla cartella di pagamento
[...] Controparte_3
n. 01220190002236587000 notificata a mezzo pec il 20/03/2019.
L'opponente preliminarmente eccepiva la nullità della cartella impugnata rilevando che la pec indicata non era presente negli elenchi pubblici di cui all'art. di cui all'art. 16 ter DL 179/2012 e che la copia della cartella di pagamento in formato pdf, non veniva corredata di alcuna relata di notifica.
Con la detta cartella di pagamento veniva intimato al il pagamento della Parte_1
somma di € 311,80 a fronte del ruolo N. 2019/000509-infrazioni codice della strada iscritto dalla Prefettura di Napoli a seguito dell'ordinanza di ingiunzione prot. .
[...]
00218842 del 5.11.2014 e notificata in data 28.11.2014. Org_1
Precedentemente alla detta cartella di pagamento ne veniva emessa altra n.
01220190001657260000 del complessivo importo di € 294,81 sempre emessa per conto della e avente ad oggetto il ruolo n. 2019/000473 originato Controparte_3
dalla stessa contravvenzione contestata con l'ordinanza ingiunzione n. 000218842 del 5.11.2014 ritualmente ottemperata tramite pagamento della sanzione irrogata e comunicato alla Controparte_3
L'opponente sottolineava l'illegittimità dell'operato della la quale Controparte_3
in forza della stessa ordinanza di ingiunzione, la n- 00218842, iscriveva a ruolo due volte la stessa sanzione originata dalla stessa fattispecie, generando il ruolo n.
2019/000509- oggetto della presente- e quello n. 2019/000473 e contestava l'illegittimità del ruolo n. 2019/000509, sotteso alla cartella di pagamento per difetto di motivazione .
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare- sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e del sotteso ruolo;
2. nel merito- dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
001220190002236587000 e del ruolo n.2019/000509 sia per i vizi sostanziali e formali di cui sopra sia relativi all'una che all'altro, oltre che l'inesistenza del credito attivato per avvenuto pagamento da parte del sig. ; Parte_1
3. per l'effetto -dichiarare che l'opponente nulla alla in merito Controparte_3
all'ordinanza n .000218842 del 5.11.2014;
4. in subordine- nella denegata e improbabile ipotesi del mancato accoglimento delle superiori eccezioni, in ogni caso dichiarare illegittima la richiesta delle maggiorazioni di cui al codice tributo 5011 ovverosia € 132,00 e dunque scorporare tale importo dal ruolo eventualmente riconosciuto legittimo;
5. condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A . “.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che in via pregiudiziale di rito CP_1
rilevava l'omessa notificazione dell'atto alla presso l'Avvocatura Controparte_3
dello Stato, come prescritto dall'art. 144 c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale di rito, eccepiva il difetto di competenza per materia del
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, in quanto, ai sensi dell'art. 6 comma 3
D.Lgs. n. 150 del 1/09/2011. Nel merito, l'opposta evidenziava che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata, in ossequio alla attuale normativa, all'indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali e in ogni caso a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è avvenuto nel caso di specie.
Quanto all'assenza dell'attestazione di conformità evidenziava che la cartella di pagamento allegata al messaggio PEC ricevuto dal contribuente costituiva essa stessa l'originale.
Quanto infine alla sussistenza della pretesa creditoria,l'opposta nel ribadire l'incompetenza per materia di codesto Tribunale evidenziava che sul punto l'unico soggetto legittimato a contraddire era la . Controparte_3
L così concludeva: CP_1
“Voglia l'On.le Giudice adito ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda proposta da parte attrice per i suesposti motivi, con condanna dell'attore al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/14”.
Alla prima udienza di comparizione il precedente giudicante dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione alla non effettuata presso Controparte_3
l'Avvocatura di Stato, ordinando il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei termini di legge.
Regolarizzata la notifica si costituiva la che in via pregiudiziale Controparte_3
eccepiva il difetto di competenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace .
Nel merito, evidenziava che sebbene l'interessato avesse rilevato di aver effettuato il pagamento a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 2188842 del Contr 5/11/2014, nulla risultava all chiedendo al contempo che laddove l'attore fornisse tale prova in corso di causa di tenerne conto ai fini del regolamento delle spese di lite, per non avere l'attore adempiuto agli oneri di comunicazione indicati nel provvedimento impugnato e così concludeva:
“Voglia l'On.le Giudice adito ritenere e dichiarare la propria incompetenza per materia e per valore in favore del Giudice di Pace territorialmente competente. Nel merito, ritenere e dichiarare comunque infondata la domanda proposta da parte attrice o, comunque, in caso di suo accoglimento disporre la compensazione delle spese di lite”.
Alla prima udienza di comparizione il precedente giudicante dichiava la nullità della notifica dell'atto di citazione alla ordinandone la rinnovazione e Controparte_3
fissando in prosieguo l'udienza del 24/02/ 2020. In tale udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29/09/ 2020. La causa subiva rinvii per l'avvicendarsi sul ruolo di diversi giudici finchè all'udienza del 04/12/20203 perveniva sul ruolo della scrivente, in sostituzione del precedente giudicante. La causa quindi veniva rinviata per la discussione al 29/01/2024 nella quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di competenza per materia del giudice adito avanzata da e dalla CP_1 Controparte_3
L'eccezione è fondata.
Ed, invero, la circostanza che la pretesa impositiva è relativa a sanzioni amministrative si evince, chiaramente dai documenti in atti, posto che l'Ente impositore risulta essere la e la descrizione del tributo indica che trattasi di contravvenzioni Controparte_3
al Codice della Strada.
La competenza per materia, in tale ipotesi, si appartiene al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, avuto riguardo all'oggetto sostanziale della domanda.
Si tratta di una competenza attribuita al Giudice di Pace prioritariamente per materia.
La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento e alla sottostante cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del
01.09.2011, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (così Cass. (ord.) 16.10.2014, n. 21914; Cass. (ord.) 18.2.2015, n. 3283;
Cass. (ord.) 20.3.2017 n. 7139).
La natura giuridica della competenza del Giudice di pace ex art. 7 del d.lgs. 1 settembre
2011 n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'opposizione a cartella di pagamento e all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da
Cass. S.U. 22 luglio 2015, n. 15354.
Quando l'opponente, come nel caso di specie, deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido, la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa quindi è una opposizione esecutiva ex art. 615 (o 617) c.p.c., e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).
Sussiste, pertanto, la competenza per materia del Giudice di Pace, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.
Quindi, va dichiarata l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale a conoscere e decidere la presente controversia, mentre va dichiarata la competenza del Giudice di
Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
SUL REGIME DELLE SPESE
Sussistono gravi motivi per compensare interamente tra le parti, data la complessa evoluzione normativa, e l'esistenza del fumus boni iuris per gli argomenti di cui all'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: DICHIARA
l'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore della competenza del Giudice di Pace;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Avellino il 16 febbraio 2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale