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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO DO OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7486 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal
Funzionario AR NI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 7 agosto 2024 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 23 marzo 2023.
Pur a seguito di notifica del decreto e della comunicazione dei dati necessari per la CP_ liquidazione, effettuati l'8 agosto 2024, l' non ha corrisposto la prestazione.
1.1. Con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento degli arretrati maturati per CP_2
l'indennità di accompagnamento, oltre interessi. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 10 ottobre 2025 e di averne disposto il pagamento il 3 novembre 2025. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito il 3 novembre 2025, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 17.087,78, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il giudice
RO DO OZ