Articolo 2011 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2010Articolo 2012
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9 ottobre 2010
Art. 2011. Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione 1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell'articolo 1983, e' fatta d'ordine del Ministro della difesa. 2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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