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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 36343/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Paola Vecchio e Alessandro Parte_1
Bosatra
- attore - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_1 presentato e difeso dagli avv.ti Anna Gelpi, Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne
- convenuto -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 09.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
esponendo che: CP_1
- in data 15.02.2021, a seguito di una caduta accidentale sul luogo di lavoro, riportava un trauma al gomito sinistro;
- il personale medico operante presso il P.S. dell' di Milano, avendo riscon- Controparte_1 trato una “frattura scomposta capitello radiale sinistro”, decideva di sottoporlo ad un approfondimento
1 strumentale, all'esito del quale veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria scomposta del capi- tello radiale con frammento osseo di maggiori dimensioni dislocato in sede dorsale e laterale e frattura plurifram- mentaria del processo coronoideo dell'ulna con piccoli frammenti dislocati nello spazio articolare ulno-omerale”;
- veniva quindi dimesso con indicazione per trattamento in sede chirurgica della frattura del capi- tello radiale e, medio tempore, applicazione di gomitiera rigida;
- in data 23.02.2021 veniva quindi sottoposto a intervento di protesi capitello radiale sinistro con indicazione, alle dimissioni, di “riposo, uso di tutore giorno e notte per 10-14 gg. muovere le dita, controllo
RX e clinico a seguire”;
- in presenza di una importante limitazione funzionale con episodi di dolore al gomito, il
19.09.2021 si sottoponeva a tac che evidenziava una limitazione funzionale del gomito con limi- tazione della estensione di circa 30° e flessione possibile fino al 95° non riducibile, dipendente dalla non adeguata riduzione della frattura alla coronoide emersa già nella tac eseguita al P.S. dell' in data 15.02.2021; Controparte_1
- ne era derivata una menomazione permanente valutabile nella misura dell'8% (in termini di danno differenziale), quale scarto tra il 4% (postumi attesi in caso di adeguato trattamento chirur- gico) e l'attuale 12%;
- la descritta menomazione, in particolare, da un lato incideva (riducendola) sulla capacità lavora- tiva, dall'altra imponeva l'attivazione di un percorso terapeutico fonte di plurimi esborsi econo- mici;
- evidente era dunque la responsabilità della convenuta per i danni patrimoniali (da perdita della capacità lavorativa e per le spese mediche sostenute) e non patrimoniali (in termini di danno bio- logico) subiti dall'attore.
2. – Nel costituirsi in giudizio, l' non contestava né la propria responsabili- Controparte_1 tà per la non adeguata riduzione e sintesi della frattura, né la valutazione medico-legale degli esiti lesivi permanenti derivati dalla condotta colposa dei medici, quantificata nella misura dell'8%; chiedeva tuttavia di tener conto, in sede di quantificazione del danno, della rendita erogata da a parte attrice in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, assumendo che il relativo impor- CP_2 to “per la parte della rendita eccedente quella relativa alle conseguenze “normali” della frattura dovrà essere oggetto di compensazione con l'importo da riconoscere a titolo di danno biologico correlato alle conseguenze della condotta sanitaria colposa”.
2 3. – Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore e, all'esito del deposi- to della relazione peritale, veniva trattenuta in decisione dal nuovo giudice istruttore (subentrato a quello precedente) previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
4. – Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione del danno patrimoniale e non patrimo- niale sofferto dall'attore quale conseguenza immediata e diretta del non adeguato approccio tera- peutico adottato dal personale sanitario in servizio presso l in occasione CP_1 CP_1 dell'infortunio occorso il 15.02.2021. Del tutto incontroversi, e quindi al di fuori del perimetro del giudizio, risultano invece tanto i profili che condizionano l'an della pretesa risarcitoria, vale a dire l'accertamento di una responsabilità da malpractice sanitaria e la relativa efficienza eziologica rispetto all'evento dannoso, quanto la sussistenza di un danno biologico permanente (cd. danno differenziale).
5. – Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata.
5.1. – Sotto il profilo del cd. danno da inabilità temporanea, deve anzitutto rilevarsi come parte attrice si sia limitata ad affermarne l'esistenza in modo estremamente vago e generico, mancando pertanto di soddisfare l'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante (cfr. il laconico riferi- mento ad “un lungo periodo di inabilità temporanea” contenuto a pag. 3 dell'atto di citazione, non inte- grato in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Tale lacuna sul piano dell'allegazione non risulta peraltro colmata dalla relazione medico-legale prodotta sub all. 17 all'atto di citazione, che nulla dice al riguardo, né può essere colmata dalle de- duzioni svolte nella relazione medico-legale depositata con la seconda memoria ex art. 183 com- ma 6 c.p.c., atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, la perizia di parte ha natura di mera allegazione difensiva e, come tale, soggiace alle preclusioni previste per le attività assertive (i.e. al termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Né alcun valore potrebbe rivestire l'eventuale assenza di contestazioni da parte della convenuta
(che del resto si è limitata a circoscrivere la non contestazione ai soli “esiti permanenti correlati alla condotta colposa dei medici”: cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione), atteso che “l'onere di contesta- zione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che
l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contesta- zioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identi- camente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte
3 dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19/10/2016, n. 21075)” (in questi termini, Cass.
26/11/2020, n. 26908).
Tanto basta per ritenere la domanda attorea in parte qua non meritevole di accoglimento.
5.2. – Nondimeno, la domanda è fondata in punto di cd. danno differenziale, essendo fatto del tutto pacifico, in quanto non contestato da parte convenuta, che la dedotta malpractice sanitaria sia esitata in un danno biologico permanente, di cui deve pertanto procedersi alla liquidazione (con le precisazioni che seguono).
Per opinione ormai consolidata, il danno non patrimoniale da lesione della salute e dell'integrità fisica della persona compendia in sé plurimi pregiudizi astrattamente ristorabili, di cui taluni si concentrano sul piano del “foro interno” del danneggiato (cd. danno morale), mentre altri (la cd. componente dinamico-relazionale) trovano una manifestazione esteriore. In questo senso, sia la componente dinamico-relazionale, sia la sofferenza soggettiva interiore del paziente devono esse- re specificamente allegate e provate. Con particolare riferimento al cd. danno morale, a fini proba- tori è possibile procedere anche per presunzioni, purché la parte abbia soddisfatto in modo pun- tuale l'onere di allegazione dei fatti in cui si sviluppa la predetta sofferenza interiore (Cassazione, sez. III civile, n. 25164/2020; Cassazione, sez. III civile, n. 6444/2023; Trib. Milano, sez. X civile,
n. 8014/2021).
Nel caso di specie, si ritiene di dover procedere alla liquidazione della sola componente dinamico- relazionale del danno biologico, così come determinata da parte attrice nelle proprie difese, non essendo stati offerti elementi sufficienti a considerare provato, neppure in via presuntiva, un dan- no morale risarcibile.
Sotto altro versante, deve osservarsi che il sistema tabellare, in quanto informato ad una progres- sività geometrica e non aritmetica, valorizza in diversa misura il singolo punto di invalidità in con- siderazione del grado complessivo della menomazione. Ciò in quanto, per il danneggiato, non è indifferente collocarsi ad una percentuale di invalidità (complessiva) più o meno elevata, inciden- do l'entità della compromissione sulle residue potenzialità/attitudini vitali dello stesso.
Con riferimento alla fattispecie che qui occupa, non può pertanto dirsi pienamente rispondente al principio dell'integralità del risarcimento una tecnica liquidatoria che tragga l'abbrivio dalla diffe- renza aritmetica tra i diversi gradi di invalidità (in tal caso pari all'8%), per poi operarne la conver- sione in denaro. Invero, si è autorevolmente osservato che, così procedendo, rischia di sovrap-
4 porsi il piano del danno con quello della sua misura, sottolineando con ciò che l'ubi consistam del risarcimento non è l'astratto grado di invalidità (espresso qui in termini differenziali), quanto piut- tosto le conseguenze pregiudizievoli che quest'ultima porta con sé sul piano anatomico- funzionale. Deve piuttosto adottarsi un procedimento “pluri-fasico”, il quale consenta di raffron- tare (in termini differenziali) i pregiudizi attualmente esistenti nella sfera giuridica del danneggiato con quelli che sarebbero comunque residuati quale fisiologico esito del trattamento sanitario. Il che, tradotto in termini algebrici, equivale a convertire in denaro il grado complessivo di invalidità permanente (in tal caso, 12%), detraendo successivamente il quantum che risulta monetizzando la percentuale di invalidità permanente espressiva dei normali postumi del trattamento chirurgico (in tal caso, 4%).
Dal risarcimento così determinato deve quindi scomputarsi l'eccedenza dell'indennizzo CP_2 rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè del danno che comunque si sarebbe veri- ficato anche in assenza della malpractice), in quanto l'aliunde perceptum, nella sua funzione tipicamen- te riparatoria, è finalizzato al ristoro del medesimo bene della vita (cioè il danno biologico), con la conseguenza che la posta in tal sede accordata risulta in parte qua “assorbita” dal beneficio corri- sposto dall'ente previdenziale.
In questo senso, questo Tribunale ritiene di condividere quanto affermato da recente giurispru- denza di legittimità, con principi estensibili anche al presente giudizio, secondo cui “[i]n tema di re- sponsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale "in itinere" non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, se- condo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall a causa dell'infortunio, CP_2 va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo re- sponsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove
l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale;
pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado com- plessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall' va determinato, infine, CP_2
5 sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al CP_2 controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito” (cfr. Cass., Sez. 3 - , sentenza n. 26117/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, può dunque procedersi alla liquidazione del danno biolo- gico, nella sola componente dinamico-relazionale, quantificato in euro 22.561,01, quale differenza tra la monetizzazione dell'attuale percentuale di invalidità permanente (determinata, secondo le
Tabelle milanesi aggiornate al 2024, in euro 26.694,00) e la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche in assenza di errore medico (determinata, trattandosi di lesione cd. mi- cro-permanente, ai sensi dell'art. 139 c.p.a., in euro 4.132,99).
Dalla posta così quantificata deve detrarsi l'eccedenza dell'indennizzo rispetto al controva- CP_2 lore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in as- senza dell'illecito, pari ad euro 11.990,44.
Il danno biologico ammonta quindi alla somma di euro 10.570,57, espressa in moneta attuale, su cui sono dovuti gli interessi in misura legale.
Al riguardo occorre considerare che “in materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarci- mento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito re- lativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli in- teressi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (Cass. n. 6545/2016).
Pertanto, essendosi liquidato il danno in moneta attuale e non risultando dimostrato un maggior danno, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione al saldo.
6. – Quanto agli ulteriori pregiudizi lamentati da parte attrice, la consulenza tecnica medico-legale svolta in corso di causa ha avuto ad oggetto, da un lato, la valutazione della eventuale incidenza dei postumi permanenti riportati dall'attore sulla sua capacità lavorativa specifica e, dall'altro,
l'individuazione delle spese mediche sostenute in diretta dipendenza causale con l'intervento chi- rurgico e l'ammontare di eventuali spese mediche future per interventi e/o cure riparative.
6.1. – Sotto il profilo del cd. danno da riduzione della capacità lavorativa, deve tuttavia rilevarsi come parte attrice – entro il maturare delle preclusioni assertive (art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) – si sia limitata ad affermarne l'esistenza in modo estremamente vago e generico, mancando pertanto di soddisfare l'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante (cfr. ancora una volta il laconico
6 riferimento “ai postumi a carattere permanente che incidono sulla sua attività psicofisica e lavorativa” contenu- to a pag. 3 dell'atto di citazione, non integrato in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., senza specificazione se si tratti del danno da lesione della capacità lavorativa generica oppu- re specifica).
Sul punto valgono, pertanto, le considerazioni già espresse al par.
5.1. per il danno da inabilità temporanea, cui integralmente si rinvia.
Fermo il difetto di allegazione, già di per sé sufficiente al rigetto della pretesa, la consulenza tecni- ca d'ufficio ha comunque escluso la ricorrenza di un pregiudizio ristorabile, osservando come la riduzione del “fare reddituale” lamentata da parte attrice debba ascriversi, quasi interamente, agli esiti del trattamento chirurgico del capitello radiale (profilo rispetto al quale è incontroversa la di- ligenza del personale sanitario) e non, come dedotto dall'attore nei propri scritti, ai postumi della frattura all'apice della coronoide (dotati, invero, di una rilevanza del tutto marginale: cfr. pag. 15 della relazione: “[…] tale 'danno differenziale” abbia un riflesso del tutto infinitesimale, rispetto all'intera me- nomazione, sulla capacità lavorativa specifica. Infatti gli attuali deficit funzionali sono quasi del tutto dovuti agli esiti del trattamento chirurgico con protesi della frattura del capitello radiale. I postumi dell'8% quale danno diffe- renziale, pertanto, non assurgono a dignità valutativa ai fini dei riflessi sulla capacità lavorativa specifica”). Con- clusioni, queste, ribadite anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte attrice, nelle quali costui ammette peraltro di non avere le “capacità [per] contestare quanto è stato scritto dallo speciali- sta ortopedico”.
Va conseguentemente esclusa la configurabilità in capo al sig. di qualsivoglia danno da Pt_1 perdita di capacità lavorativa specifica quale conseguenza di condotte negligenti imputabili al per- sonale sanitario operante presso la struttura convenuta.
6.2. – Con riferimento alle spese mediche, i consulenti dell'ufficio, esaminata la documentazione prodotta, hanno quantificato in euro 1.470,49 gli esborsi sostenuti dall'attore a causa dell'intervento, mentre hanno escluso la sussistenza di spese per cure future in ragione dell'avvenuta stabilizzazione clinica dei postumi.
Tale somma integra il danno patrimoniale risarcibile in favore dell'attore, trattandosi di esborsi sostenuti nell'ambito del percorso riabilitativo e in diretta dipendenza causale con l'intervento chirurgico contestato.
A tale importo va aggiunta la somma di euro 305,00 quale corrispettivo per la relazione medico- legale acquisita in vista dell'introduzione del presente giudizio (all. 31 fasc. parte attrice).
7 Il danno patrimoniale risarcibile ammonta dunque a euro 1775,49.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla varia- zione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza, per ciascun esborso, dal pagamento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
7. – Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi che lo scarto tra le plurime voci di danno richieste a titolo risarcitorio e quelle effettivamente riconosciute all'esito del presen- te giudizio costituiscano “gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare l'integrale compensazio- ne tra le parti delle spese di lite (Cass. n. 12694/2017; Cass. n. 22021/2018; Cass. Sez. Un. n.
32061/2022).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con decreto del
8.5.2025, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 10.570,57 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.775,49 a
[...] titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente a carico delle parti, in misura pari al 50% ciascuna, le spese della consu- lenza tecnica d'ufficio così come liquidate in corso di causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 22.09.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Nicola Torchia. CP_3
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