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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 18.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3043 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Giuseppe Quaglieri ricorrente
E
nella sua qualità di socio accomandatario della Controparte_1 [...]
Controparte_2
resistente
NONCHÈ
nella sua qualità di socio accomandante della Controparte_3 [...]
Controparte_2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della in Controparte_2
qualità di manovale edile, con inquadramento nel 2° livello del CCNL edili civili/industriali, dal 29.09.2017 al 25.11.2019 (data in cui deduce di essere stato licenziato per motivi disciplinari), ha convenuto originariamente in giudizio la Società, chiedendone la condanna
– previo riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 3° livello del CCNL di categoria – al pagamento delle somme meglio specificate in ricorso per differenze retributive e mansioni superiori, oltre al pagamento del TFR e al risarcimento conseguente all'illegittimità dell'impugnato recesso, nella misura e secondo le previsioni del D.Lgs
23/2015.
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza del 03.05.2022 a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudizio è stato tempestivamente riassunto con ricorso del 25.07.2022 nei confronti di (socio Controparte_2 accomandatario) e di (socia accomandante), quest'ultima rimasta Controparte_3
contumace.
Ciò posto, prendendo le mosse dai profili fattuali della fattispecie in esame, il ricorrente deduce, in primo luogo, che il licenziamento intimatogli ha natura disciplinare ed in quanto tale va dichiarato illegittimo.
A fondamento di tale doglianza assume che “In data 25.11.2019, il ricorrente unitamente agli altri tre lavoratori, si presentava presso la sede della ditta convenuta, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, ma il titolare della società convenuta, riferiva che erano “tutti licenziati” senza alcuna motivazione e senza aggiungere altro al colloquio intervenuto”; da tanto fa poi discendere che “Il licenziamento in tronco e senza preavviso posto in essere dalla resistente società si fonda, essenzialmente, su una presunta condotta posta in essere dal sig. il giorno 25.11.2019, di assenza in Parte_1
massa ed ingiustificata. Appare chiaro, dunque, che trattasi, di un provvedimento disciplinare non conservativo”.
Ebbene, fuorviante appare la ricostruzione operata in ricorso circa le motivazioni poste a base del recesso datoriale che, all'opposto – siccome emerge dal corredo documentale in atti – si configura chiaramente in termini di recesso per giustificato motivo oggettivo.
Invero, il chiaro tenore letterale della missiva di licenziamento spedita al ricorrente il
25.11.2019 – non a caso recante l'intestazione “Comunicazioni licenziamento per mancanza affidamento lavori…” – non lascia dubbi sulla natura e sui motivi determinanti la decisione di porre fine ai rapporti di lavoro con i dipendenti ivi menzionati;
come si legge, infatti, nella predetta comunicazione, “… in riferimento alla Vs. assenza in massa del giorno
25.11.2019 … il sottoscritto a causa Vostra gli è stato rifiutato l'affidamento dei lavori da parte di committenti per lavori urgenti in copertura e terrazzi, a voi noti e non solo;
e di altre commesse di lavori che in giornata non ho potuto dare certezza di firma di appalto, causando un danno e una perdita al sottoscritto, e di brutte figure nei confronti dei committenti, pertanto in mancanza di affidamento di lavori in ragione di cui sopra, sono stato costretto a procedere al dovuto licenziamento per mancanza di lavoro, che vi viene allegato alla presente” (cfr. all. 1 ric.).
Appare dunque evidente, come opportunamente rimarcato dalla difesa di parte convenuta, che non si tratta di un provvedimento espulsivo di carattere disciplinare, ma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente, dapprima, nella sospensione e, di lì a poco, nella cessazione dell'attività produttiva.
Benché, infatti, l'impugnativa risulti sorretta esclusivamente da (inconferenti) deduzioni in ordine all'insussistenza di una giusta causa di recesso, è d'uopo rilevare che il datore di lavoro resistente ha comunque fornito prova del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento in questa sede impugnato, ossia del mancato affidamento di lavori, versando in atti sia la “richiesta di variazione dei dati aziendali” inviata all'Inps in data 27.11.2019 – con cui è stata comunicata, nell'immediatezza dei fatti, la “sospensione dell'attività con dipendenti con decorrenza dal 26/11/2019” – sia la “dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA” a far data dal 15.10.2020 (cfr. doc. 1 e 2 res.); né, d'altra parte, può essere trascurata la circostanza, altrettanto probante, per cui i dipendenti occupati in media nell'anno 2019 (come risulta dalla visura depositata il 9.02.2022) erano soltanto 4, pari, cioè, al numero dei dipendenti licenziati.
A fronte delle evidenziate risultanze documentali, nessun rilievo può assumere il contegno, in ipotesi disciplinarmente rilevante, serbato dai lavoratori il giorno 25.11.2019, trattandosi in ogni caso di una condotta solo indirettamente collegata ai motivi di recesso, che sono e restano di natura eminentemente economica.
Da ciò deriva il rigetto dell'impugnativa in parola.
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive, esaminando partitamente le poste creditorie rivendicate si osserva quanto segue.
Innanzitutto, l'istante si limita a dedurre di aver svolto, nell'intero periodo dedotto in giudizio, mansioni superiori a quelle corrispondenti alla propria qualifica di appartenenza.
L'assunto, tuttavia, è rimasto del tutto sfornito di prova, a causa delle insanabili carenze assertive emerse dall'esame delle scarne allegazioni fattuali contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Assume, infatti, l'istante di avere diritto al trattamento economico spettante ai lavoratori inquadrati nel 3° livello del CCNL Edilizia, senza tuttavia premurarsi di descrivere in alcun modo le mansioni proprie della qualifica professionale di appartenenza, né quelle caratterizzanti il superiore profilo di inquadramento;
in particolare, non ha argomentato – come sarebbe stato necessario – in merito alla esorbitanza delle mansioni assegnategli rispetto al suo inquadramento formale, anche alla luce della normativa recata dal CCNL di categoria (limitandosi il ricorrente ad invocare il miglior trattamento economico proprio dell'anzidetto 3° livello).
Deve pertanto rilevarsi che ogni valutazione circa la fondatezza delle avanzate rivendicazioni economiche è preclusa a questo giudice da tali evidenti difetti di allegazione, tanto in fatto quanto in diritto – non avendo il ricorrente neanche riprodotto i contenuti delle declaratorie contrattuali di riferimento – essendo peraltro evidente che, in tema di mansioni superiori, è onere dell'istante non solo allegare compiutamente i compiti effettivamente espletati, ma anche argomentare, alla luce delle disposizioni contrattuali, in ordine alla sussistenza, nelle mansioni di fatto svolte, dei profili e dei caratteri propri della superiore categoria rivendicata.
In secondo luogo, il deduce di aver maturato nei confronti del datore di lavoro un Pt_1
credito per differenze retributive, atteso che sarebbe stato retribuito mediante importi mensili inferiori a quelli riportati in busta paga, e non gli sarebbero state corrisposte le somme dovute a titolo di TFR, 13ª, ferie e altre indennità contrattuali.
Tuttavia, sul punto, giova osservare che, per quanto riguarda il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore lavorative (incontestate) concordate tra le parti in sede contrattuale, la sottoscrizione di tutte le buste paga da parte del lavoratore, risultante dalla produzione di parte resistente (cfr. doc. 3), integra prova quanto meno presuntiva di estinzione dell'obbligazione retributiva, rispetto alla quale parte ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria.
Più specificamente, deve osservarsi che il pagamento della retribuzione contrattualmente pattuita risulta documentalmente supportato dai cedolini paga allegati dal datore di lavoro convenuto, tutti connotati dalla presenza, in calce agli stessi, di una quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore, il quale espressamente li sottoscrive “per ricevuta e quietanza”.
Orbene, se è vero, in linea di principio, che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga” (Così Cass. Sez. L. sent. n. 9588 del
14/07/2001 est. ma cf anche Cass. 24 giugno 1998, n. 6267; Cass. 4 febbraio Per_1 1994, n. 1150; Cass. 6 marzo 1986, n. 1484 ivi richiamate), deve ad opinione di questo giudice, anche e proprio sulla scorta delle innumerevoli decisioni del Giudice di legittimità, operarsi un doveroso distinguo tra i casi in cui le buste paga siano semplicemente sottoscritte, o in calce ad esse vi sia apposta la firma semplicemente “per ricevuta”, dai casi in cui, invece – come quello in esame – il lavoratore sottoscriva la busta paga indicando che firma “per ricevuta della somma sopra indicata”, ovvero “per ricevuta e quietanza”.
Nel primo caso, invero, se il lavoratore si limita a firmare il prospetto paga, tale firma – quand'anche apposta di seguito alla dizione “per ricevuta” – dimostra soltanto la recezione del prospetto paga, cioè l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite. In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga.
Qualora, invece, alla busta paga sia apposta una rituale quietanza, del tipo di quelle appena menzionate, si è in presenza di un atto rientrante a pieno titolo nelle quietanze disciplinate dall'art. 1199 c.c., costituenti confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento del credito, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez. 2, sent. n. 26325 in data
31/10/2008 est. Mazzacane).
Nulla di tutto ciò è stato allegato nel nostro giudizio;
in particolare, nessuna allegazione sull'eventuale metus che avrebbe potuto indurre a firmare le buste paga si rinviene in ricorso, né, tantomeno, vi si articola una prova del tenore necessario ex art. 2732 c.c. per
“sconfessare” il significato documentale della quietanza contenuta nei prospetti paga.
Appare doveroso, pertanto, il rinvio ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo giudice, che non ravvisa ragioni per discostarsene ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994), secondo cui – posto che è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3), e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento – laddove si sia in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr. Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.).
Detta prova, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita dal , il quale, sul punto, Pt_1
ha articolato capitoli di prova inammissibili perché genericamente formulati, ovvero inconducenti ai fini che qui interessano.
Non risulta, quindi, superata la presunzione di pagamento degli importi indicati in busta paga, comprensivi degli “accantonamenti ”, destinati al pagamento di ferie, Parte_2
gratifiche natalizie e festività infrasettimanali.
Con riguardo, invece, al trattamento di fine rapporto, parte resistente, su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi di tale credito (la cui obbligazione trova titolo nell'art. 2120 c.c.), non ha dimostrato di averlo soddisfatto, avendo anzi omesso – nella memoria difensiva – di prendere chiaramente posizione in ordine alla circostanza, puntualmente allegata, del mancato versamento dell'indennità in parola al momento della cessazione del rapporto.
Di conseguenza – considerato che per l'importo non contestato del TFR è stata emessa all'udienza del 02.03.2021 ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. per la complessiva somma lorda di € 4.055,70 – (illimitatamente responsabile per i debiti Controparte_2
della cancellata società in accomandita semplice, e quindi unico successore nei debiti sociali rimasti inevasi) va condannato al pagamento dell'importo di € 4.055,70, come da conteggi allegati al ricorso in relazione al livello di inquadramento riconosciuto (detratte le somme eventualmente già corrisposte in ottemperanza all'ordinanza predetta). Importo da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
L'accoglimento residuale del ricorso giustifica la compensazione di 2/3 delle spese di lite, che nella restante parte vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Condanna al pagamento dell'importo di € 4.055,70 a titolo di TFR, Controparte_2 detratto quanto già ricevuto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2) Rigetta nel resto.
3) Compensa nella misura di 2/3 le spese di giudizio e condanna al Controparte_2 pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 700,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 19.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino