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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa RI DA TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dall'avv. Roberto Nocent
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso la quale è domiciliato convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2024 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il esponendo: Controparte_1
- di essere detenuto presso la Casa Circondariale di Genova;
- di aver prestato attività lavorativa presso detto istituto penitenziario, con le mansioni dettagliatamente indicate in ricorso, da ottobre 2014 fino a febbraio 2019, senza interruzione;
1 - di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai CCNL di riferimento, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto, non avendo in particolare percepito l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, l'indennità
di anzianità, l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, la maggiorazione per il lavoro straordinario e il TFR;
- di essersi visto inoltre illegittimamente trattenere sulla retribuzione la quota di mantenimento;
- di essere pertanto creditore, per i titoli sopra specificati, della somma complessiva di euro 22.645,24.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dall'Ottobre 2014 a Febbraio 2019, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^, per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali,
per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 22645,24 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio,
da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio eccependo: Controparte_1
2 - l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., essendo stata la prescrizione interrotta per la prima volta soltanto con la notifica del ricorso,
avvenuta in data 1 aprile 2024;
- il regolare pagamento al ricorrente di tutte le spettanze dovute per l'attività
lavorativa svolta alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sulla base della retribuzione prevista per l'inquadramento corrispondente ai CCNL di riferimento e rapportata alle mansioni effettivamente svolte e alle ore in concreto prestate;
- il difetto di prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario;
- la legittimità del prelievo della quota di mantenimento ai sensi dell'art. 2 della legge
354/1975.
Il ha pertanto concluso chiedendo: “Piaccia a codesto Tribunale, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni illustrate in narrativa. Con il favore delle spese.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, dopo la discussione orale.
L'eccezione preliminare di prescrizione è fondata ed assorbente.
Il ricorrente allega e documenta di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Genova, con diverse mansioni, dall'ottobre 2014 al febbraio 2019 (doc.
1-52 ricorrente).
Il Ministero ha documentato la prosecuzione del rapporto di lavoro per ulteriori 6
giorni nel marzo 2019, fino al 12 marzo 2019 (doc. 7 ), essendo del resto il CP_1
ricorrente passato al regime di semilibertà dal 14 marzo 2019 (doc. 2 ). CP_1
Deve allora precisarsi che il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nella data di cessazione delle prestazioni lavorative.
Infatti, “in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi
3 necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro,
che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione”
(Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015 n. 3062; Cass. 26 febbraio 2015 n.
3925; Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 24 ottobre 2019 n. 27340; Cass., 25 giugno 2024 n.
17484).
Il primo atto interruttivo della prescrizione deve poi essere individuato nella notifica del notifica del ricorso introduttivo del giudizio e non nel mero deposito del ricorso.
Infatti, “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass.
12 ottobre 2017, n. 24031)” (Cass., 4 gennaio 2024 n. 279)
“L'art. 2493 c.c., al comma 1, stabilisce chiaramente che «La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo», così distinguendo tale ipotesi da quella previsa nel successivo comma
2, ove è stabilito che «È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio».
È evidente che la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l'esercizio dell'azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è
tenuta a darvi attuazione, essendo espressamente richiesta la notificazione dell'atto, la quale non
è necessaria solo se il giudizio è pendente, perché il rapporto processuale sia già instaurato e la
4 formulazione della domanda regolata dalle disposizioni che disciplinano il processo (v. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, con riferimento all'atto di intervento nell'esecuzione forzata).
Non ritiene il Collegio di condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l'atto di citazione, il momento di deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non quello dalla notificazione dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 24891 del 15/09/2021, con riferimento ad un giudizio sommario di cognizione;
v.
anche nelle materie lavoristiche e previdenziali, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10767 del
04/05/2018, Cass., Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 10212
del 04/05/2007).
La norma è chiara, e inequivoca, nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, come evidenziato da altro orientamento, condiviso da questo
Collegio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, proprio in tema di accertamento sommario di cognizione;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022, con riguardo alla procedura monitoria;
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021, in controversie previdenziali;
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3357
del 19/02/2016, con riguardo al ricorso per accertamento tecnico preventivo).
Né vi è alcun pregiudizio per la parte che, come nel caso di specie, aziona un diritto di credito, rischiando la prescrizione dello stesso per ritardi ad essa non imputabili, legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza, poiché essa, nelle more, può sempre notificare un atto di costituzione che ha anch'esso effetto interruttivo” (Cass., 9 gennaio 2024 n. 698; cfr.
anche Cass. 13 agosto 2019 n. 21336).
Diversa è la situazione laddove il diritto sia esercitabile soltanto con un atto processuale, senza che pertanto il termine di prescrizione possa essere interrotto dal compimento di una diversa attività.
5 Al riguardo Cass. 20 aprile 2017, n. 10016 ha affermato che “in caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l'esercizio del diritto”, “compressione del tutto estranea, fra l'altro, alla sfera di attività e di responsabilità del soggetto agente e in sostanza determinata da fattori dal medesimo non controllabili, quali il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario adito e la sollecitudine nel completamento della sequenza procedimentale attraverso l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza”.
Tale principio non può trovare applicazione nella presente controversia, poiché
nella specie il ricorrente poteva invece certamente interrompere la prescrizione con un atto stragiudiziale.
Non si verte, infatti, in un'ipotesi in cui, avendo la posizione del creditore natura di diritto potestativo esercitabile soltanto in via giudiziale, la prescrizione non possa essere interrotta con intimazione stragiudiziale, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione resta condizionata all'attivazione dell'ufficio giudiziario, sulla cui tempestività il titolare del diritto non ha modo di influire.
Non sussiste quindi alcun motivo per allontanarsi dal modello legale dell'atto interruttivo previsto dall'art. 2943 co. 1° c.c., ai cui sensi la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 12 settembre 2019 n. 22827).
Nella specie, individuato il dies a quo del termine prescrizionale nel 12 marzo
2019, data di cessazione della prestazione lavorativa, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso avvenuta in data 1 aprile 2024 (data indicata in memoria, in assenza di documentazione prodotta dal ricorrente).
La prescrizione risulta pertanto compiutamente maturata.
6 Gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 12 dicembre 2024
Il Giudice
RI DA TO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa RI DA TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dall'avv. Roberto Nocent
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso la quale è domiciliato convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2024 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il esponendo: Controparte_1
- di essere detenuto presso la Casa Circondariale di Genova;
- di aver prestato attività lavorativa presso detto istituto penitenziario, con le mansioni dettagliatamente indicate in ricorso, da ottobre 2014 fino a febbraio 2019, senza interruzione;
1 - di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai CCNL di riferimento, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto, non avendo in particolare percepito l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, l'indennità
di anzianità, l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, la maggiorazione per il lavoro straordinario e il TFR;
- di essersi visto inoltre illegittimamente trattenere sulla retribuzione la quota di mantenimento;
- di essere pertanto creditore, per i titoli sopra specificati, della somma complessiva di euro 22.645,24.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dall'Ottobre 2014 a Febbraio 2019, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^, per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali,
per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 22645,24 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio,
da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio eccependo: Controparte_1
2 - l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., essendo stata la prescrizione interrotta per la prima volta soltanto con la notifica del ricorso,
avvenuta in data 1 aprile 2024;
- il regolare pagamento al ricorrente di tutte le spettanze dovute per l'attività
lavorativa svolta alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sulla base della retribuzione prevista per l'inquadramento corrispondente ai CCNL di riferimento e rapportata alle mansioni effettivamente svolte e alle ore in concreto prestate;
- il difetto di prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario;
- la legittimità del prelievo della quota di mantenimento ai sensi dell'art. 2 della legge
354/1975.
Il ha pertanto concluso chiedendo: “Piaccia a codesto Tribunale, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni illustrate in narrativa. Con il favore delle spese.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, dopo la discussione orale.
L'eccezione preliminare di prescrizione è fondata ed assorbente.
Il ricorrente allega e documenta di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Genova, con diverse mansioni, dall'ottobre 2014 al febbraio 2019 (doc.
1-52 ricorrente).
Il Ministero ha documentato la prosecuzione del rapporto di lavoro per ulteriori 6
giorni nel marzo 2019, fino al 12 marzo 2019 (doc. 7 ), essendo del resto il CP_1
ricorrente passato al regime di semilibertà dal 14 marzo 2019 (doc. 2 ). CP_1
Deve allora precisarsi che il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nella data di cessazione delle prestazioni lavorative.
Infatti, “in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi
3 necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro,
che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione”
(Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015 n. 3062; Cass. 26 febbraio 2015 n.
3925; Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 24 ottobre 2019 n. 27340; Cass., 25 giugno 2024 n.
17484).
Il primo atto interruttivo della prescrizione deve poi essere individuato nella notifica del notifica del ricorso introduttivo del giudizio e non nel mero deposito del ricorso.
Infatti, “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass.
12 ottobre 2017, n. 24031)” (Cass., 4 gennaio 2024 n. 279)
“L'art. 2493 c.c., al comma 1, stabilisce chiaramente che «La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo», così distinguendo tale ipotesi da quella previsa nel successivo comma
2, ove è stabilito che «È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio».
È evidente che la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l'esercizio dell'azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è
tenuta a darvi attuazione, essendo espressamente richiesta la notificazione dell'atto, la quale non
è necessaria solo se il giudizio è pendente, perché il rapporto processuale sia già instaurato e la
4 formulazione della domanda regolata dalle disposizioni che disciplinano il processo (v. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, con riferimento all'atto di intervento nell'esecuzione forzata).
Non ritiene il Collegio di condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l'atto di citazione, il momento di deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non quello dalla notificazione dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 24891 del 15/09/2021, con riferimento ad un giudizio sommario di cognizione;
v.
anche nelle materie lavoristiche e previdenziali, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10767 del
04/05/2018, Cass., Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 10212
del 04/05/2007).
La norma è chiara, e inequivoca, nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, come evidenziato da altro orientamento, condiviso da questo
Collegio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, proprio in tema di accertamento sommario di cognizione;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022, con riguardo alla procedura monitoria;
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021, in controversie previdenziali;
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3357
del 19/02/2016, con riguardo al ricorso per accertamento tecnico preventivo).
Né vi è alcun pregiudizio per la parte che, come nel caso di specie, aziona un diritto di credito, rischiando la prescrizione dello stesso per ritardi ad essa non imputabili, legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza, poiché essa, nelle more, può sempre notificare un atto di costituzione che ha anch'esso effetto interruttivo” (Cass., 9 gennaio 2024 n. 698; cfr.
anche Cass. 13 agosto 2019 n. 21336).
Diversa è la situazione laddove il diritto sia esercitabile soltanto con un atto processuale, senza che pertanto il termine di prescrizione possa essere interrotto dal compimento di una diversa attività.
5 Al riguardo Cass. 20 aprile 2017, n. 10016 ha affermato che “in caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l'esercizio del diritto”, “compressione del tutto estranea, fra l'altro, alla sfera di attività e di responsabilità del soggetto agente e in sostanza determinata da fattori dal medesimo non controllabili, quali il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario adito e la sollecitudine nel completamento della sequenza procedimentale attraverso l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza”.
Tale principio non può trovare applicazione nella presente controversia, poiché
nella specie il ricorrente poteva invece certamente interrompere la prescrizione con un atto stragiudiziale.
Non si verte, infatti, in un'ipotesi in cui, avendo la posizione del creditore natura di diritto potestativo esercitabile soltanto in via giudiziale, la prescrizione non possa essere interrotta con intimazione stragiudiziale, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione resta condizionata all'attivazione dell'ufficio giudiziario, sulla cui tempestività il titolare del diritto non ha modo di influire.
Non sussiste quindi alcun motivo per allontanarsi dal modello legale dell'atto interruttivo previsto dall'art. 2943 co. 1° c.c., ai cui sensi la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 12 settembre 2019 n. 22827).
Nella specie, individuato il dies a quo del termine prescrizionale nel 12 marzo
2019, data di cessazione della prestazione lavorativa, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso avvenuta in data 1 aprile 2024 (data indicata in memoria, in assenza di documentazione prodotta dal ricorrente).
La prescrizione risulta pertanto compiutamente maturata.
6 Gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 12 dicembre 2024
Il Giudice
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