Articolo 16 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 dicembre 1961
Art. 16. Promozione a direttore

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonche' gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961