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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2007 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MAIONE GENNARO, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
, C.F. , in proprio e quale socia Controparte_1 CodiceFiscale_2 della società estinta VERDEMARE Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to MAGARELLI
MARIA ROSARIA, giusta procura in atti
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2 CodiceFiscale_3
MAGARELLI MARIA ROSARIA giusta procura in atti
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti pagina 1 di 6 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Con atto di citazione del 20 dicembre 2006 conveniva la sig.ra Parte_1 [...]
e la “Verdemare S.r.l.” innanzi all'intestato Tribunale all'udienza del 20 Controparte_1 aprile 2017 per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la scrittura privata del 30 gennaio 2006 intercorsa tra l'attore, la sig.ra
[...]
e la Verdemare s.r.l. si è risolta in virtù del grave inadempimento della sig.ra Controparte_1
e della Verdemare s.r.l. per non aver stipulato l'atto pubblico;
2) accertare e dichiarare CP_1 che la sig.ra e la società Verdemare s.r.l. sono debitori del sig. Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa ed, in particolare, in virtù della Parte_1 risoluzione della proposta di acquisto del 30 gennaio 2006, della somma di euro 5.000,00
(cinquemila/00); 3) per l'effetto condannare la sig.ra e la società Controparte_1
Verdemare s.r.l., ciascuno per l'intero e/o in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
4) in ogni caso condannare le convenute al risarcimento dei danni nella misura accertata in corso di giudizio e, comunque, in via equitativa;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pagina 2 di 6 Costituitisi i convenuti hanno contestato quanto sostenuto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale.
Si precisa, che con ordinanza del 25 giugno 2024 è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio, attesa la cancellazione della società Verdemare Srl dal registro delle imprese. Con ricorso per riassunzione del processo del 3 settembre 2024 il sig. Parte_1 avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, hae riassunto il giudizio nei confronti nei confronti di , già soci della “Verdemare S.r.l. in liquidazione” e Controparte_1 pertanto successori della medesima società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata. In primis occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Verdemare Srl originariamente citata e successivamente dei soci in seguito all'interruzione del giudizio.
Infatti, il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio è intercorso solo ed esclusivamente tra (personalmente non quale socia della Verdemare Controparte_1 srl) e l'attore Infatti, la società convenuta non ha effettuato nemmeno la Parte_1 propria attività di intermediazione nella vendita dell'immobile, pertanto è da considerarsi terza rispetto ai soggetti che hanno stipulato il contratto preliminare.
A sostegno di questa tesi vi sono le testimonianze dei testi escussi , escusso Testimone_1 all'udienza del 10.04.2009 e escussa all'udienza del 18.01.2012), nel Testimone_2 confermare, peraltro, le risultanze del documento del 30.01.2006, escludono che la
Verdemare s.r.l. abbia svolto qualunque attività negoziale, confermando che l'intera trattativa
è stata condotta direttamente dalla proprietaria dell'immobile . Controparte_1
Infatti, gli effetti obbligatori relativi alla somma richiesta con il presente giudizio si sono formati solo ed esclusivamente tra i soggetti stipulanti e Parte_1 CP_1
. Anche la somma di euro 5.000,00 è stata versata in favore della parte promittente
[...] venditrice mediante assegno bancario ad essa intestato e consegnato Controparte_1 come da documentazione in atti;
conseguentemente unica obbligata ad un'eventuale restituzione dell'assegno è la convenuta personalmente e non in Controparte_1 qualità di socia della società convenuta, restando estranea a detto rapporto la società
Verdemare Srl.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne invece la domanda attorea occorre precisare che la somma di euro
5.000,00 deve essere qualificata quale caparra confirmatoria secondo quanto risulta dal tenore letterale del punto e), che prevede in caso di “rinuncia alla proposta” le somme anticipate verranno trattenute quale “compenso forfettario per spese sostenute e risarcimento danni”.
E evidente come il testo del contratto descriva l'istituto della caparra confirmatoria così come delineato dall'art. 1385 c.c.. La caparra confirmatoria così come delineata dalla norma richiamata, infatti, ha una funzione principale di garanzia e risarcimento in caso di inadempimento contrattuale, oltre ad avere una funzione di conferma e anticipo della prestazione. Quindi, la sua funzione principale è quella di tutelare le parti in un contratto, fungendo da risarcimento predeterminato nel caso in cui una delle parti non adempia agli impegni presi.
Ebbene, dall'istruttoria della causa è emerso che l'inadempimento alla stipula del rogito notarile nel termine indicato dalle parti è dipeso dall'attore Infatti, il Parte_1 primo rinvio della stipula del contratto, convenuto dalle parti alla presenza del Notaio (cfr anche testimonianza di all'udienza del 13 luglio 2012), è stato effettuato Testimone_3 atteso il rifiuto della convenuta a ricevere il saldo del prezzo mediante Controparte_1 assegni bancari. Ebbene, detto rifiuto è legittimo secondo quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione che ha espressamente statuito che “Il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, solo per giustificato motivo. Tale giustificazione può risiedere nell'incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi.” (cfr.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20643/14; depositata il 30 settembre).
Dall'istruttoria, invece, è emerso chiaramente che il ha avuto difficoltà Parte_1 nell'accesso al credito per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare.
Infatti dalla testimonianza di escusso all'udienza del 10.02.2010, riferisce “Il sig. Tes_4 si è rivolto al sottoscritto in qualità di amministratore della Parte_1 con sede in Agropoli per stipulare un mutuo ipotecario finalizzato Controparte_3 all'acquisto di un appartamento all'inizio del 2006”; il teste aggiunge “lo stesso gli è stato negato perché non aveva i requisiti per accedervi in quanto dagli accertamenti Parte_1 in banca - dati risultava che già aveva precedenti ed eccessivi impegni”.
pagina 4 di 6 Anche la teste escussa all'udienza del 18.01.2012 ha confermato detta Testimone_2 circostanza, dichiarando che “Sono a conoscenza del fatto che nel febbraio 2006 il
comunicò alla di non poter più acquistare non avendo ottenuto il Parte_1 CP_1 finanziamento che aveva chiesto per pagare il prezzo”; “E vero il comunicava di Parte_1 non aver avuto il finanziamento e di non poter pagare il prezzo residuo”.
La circostanza che il contratto non sia stato stipulato nel termine previsto dal preliminare è avvalorata anche dalla restituzione dell'assegno di euro 9.000,00 effettuato in data 15.3.2006, dunque antecedente alla missiva che invitava l'odierna convenuta alla stipula del contratto definitivo 30.11.2006. E' evidente, quindi, che le parti già alla data del 15.3.2006 avevano deciso concordemente di risolvere gli effetti contrattuali del contratto preliminare;
in particolare con la restituzione dell'assegno, l'attore ha dimostrato un contegno opposto a quello che avrebbe dovuto avere se effettivamente ancora interessato all'acquisto dell'appartamento.
La mancata stipula del contratto definitivo è dunque addebitabile all'attore, attese le difficoltà
a reperire la provvista per il pagamento del saldo del prezzo. Pertanto, la convenuta aveva pieno diritto a trattenere l'assegno di euro 5.000,00 versato dall'attore a titolo di caparra confirmatoria.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta relativa ai Controparte_1 danni ulteriori è da rigettare non essendo stati provati i danni subiti e la loro quantificazione.
Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91 cpc e vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società Verderame Srl e dei soci intervenuti ai sensi dell'art.111 cpc;
2. Rigetta la domanda dell'attore, e per l'effetto accerta il diritto della convenuta
[...]
a trattenere la somma di euro 5.000,00 versata dall'attore al Controparte_1 momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto;
3. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali, che vengono liquidati in complessivi euro 1.500,00 per ogni convenuto oltre iva cpa e rimborso forfettario nella misura prevista dalla legge per onorari;
pagina 5 di 6 4. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vallo della Lucania, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2007 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MAIONE GENNARO, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
, C.F. , in proprio e quale socia Controparte_1 CodiceFiscale_2 della società estinta VERDEMARE Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to MAGARELLI
MARIA ROSARIA, giusta procura in atti
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2 CodiceFiscale_3
MAGARELLI MARIA ROSARIA giusta procura in atti
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti pagina 1 di 6 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Con atto di citazione del 20 dicembre 2006 conveniva la sig.ra Parte_1 [...]
e la “Verdemare S.r.l.” innanzi all'intestato Tribunale all'udienza del 20 Controparte_1 aprile 2017 per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la scrittura privata del 30 gennaio 2006 intercorsa tra l'attore, la sig.ra
[...]
e la Verdemare s.r.l. si è risolta in virtù del grave inadempimento della sig.ra Controparte_1
e della Verdemare s.r.l. per non aver stipulato l'atto pubblico;
2) accertare e dichiarare CP_1 che la sig.ra e la società Verdemare s.r.l. sono debitori del sig. Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa ed, in particolare, in virtù della Parte_1 risoluzione della proposta di acquisto del 30 gennaio 2006, della somma di euro 5.000,00
(cinquemila/00); 3) per l'effetto condannare la sig.ra e la società Controparte_1
Verdemare s.r.l., ciascuno per l'intero e/o in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
4) in ogni caso condannare le convenute al risarcimento dei danni nella misura accertata in corso di giudizio e, comunque, in via equitativa;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pagina 2 di 6 Costituitisi i convenuti hanno contestato quanto sostenuto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale.
Si precisa, che con ordinanza del 25 giugno 2024 è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio, attesa la cancellazione della società Verdemare Srl dal registro delle imprese. Con ricorso per riassunzione del processo del 3 settembre 2024 il sig. Parte_1 avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, hae riassunto il giudizio nei confronti nei confronti di , già soci della “Verdemare S.r.l. in liquidazione” e Controparte_1 pertanto successori della medesima società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata. In primis occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Verdemare Srl originariamente citata e successivamente dei soci in seguito all'interruzione del giudizio.
Infatti, il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio è intercorso solo ed esclusivamente tra (personalmente non quale socia della Verdemare Controparte_1 srl) e l'attore Infatti, la società convenuta non ha effettuato nemmeno la Parte_1 propria attività di intermediazione nella vendita dell'immobile, pertanto è da considerarsi terza rispetto ai soggetti che hanno stipulato il contratto preliminare.
A sostegno di questa tesi vi sono le testimonianze dei testi escussi , escusso Testimone_1 all'udienza del 10.04.2009 e escussa all'udienza del 18.01.2012), nel Testimone_2 confermare, peraltro, le risultanze del documento del 30.01.2006, escludono che la
Verdemare s.r.l. abbia svolto qualunque attività negoziale, confermando che l'intera trattativa
è stata condotta direttamente dalla proprietaria dell'immobile . Controparte_1
Infatti, gli effetti obbligatori relativi alla somma richiesta con il presente giudizio si sono formati solo ed esclusivamente tra i soggetti stipulanti e Parte_1 CP_1
. Anche la somma di euro 5.000,00 è stata versata in favore della parte promittente
[...] venditrice mediante assegno bancario ad essa intestato e consegnato Controparte_1 come da documentazione in atti;
conseguentemente unica obbligata ad un'eventuale restituzione dell'assegno è la convenuta personalmente e non in Controparte_1 qualità di socia della società convenuta, restando estranea a detto rapporto la società
Verdemare Srl.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne invece la domanda attorea occorre precisare che la somma di euro
5.000,00 deve essere qualificata quale caparra confirmatoria secondo quanto risulta dal tenore letterale del punto e), che prevede in caso di “rinuncia alla proposta” le somme anticipate verranno trattenute quale “compenso forfettario per spese sostenute e risarcimento danni”.
E evidente come il testo del contratto descriva l'istituto della caparra confirmatoria così come delineato dall'art. 1385 c.c.. La caparra confirmatoria così come delineata dalla norma richiamata, infatti, ha una funzione principale di garanzia e risarcimento in caso di inadempimento contrattuale, oltre ad avere una funzione di conferma e anticipo della prestazione. Quindi, la sua funzione principale è quella di tutelare le parti in un contratto, fungendo da risarcimento predeterminato nel caso in cui una delle parti non adempia agli impegni presi.
Ebbene, dall'istruttoria della causa è emerso che l'inadempimento alla stipula del rogito notarile nel termine indicato dalle parti è dipeso dall'attore Infatti, il Parte_1 primo rinvio della stipula del contratto, convenuto dalle parti alla presenza del Notaio (cfr anche testimonianza di all'udienza del 13 luglio 2012), è stato effettuato Testimone_3 atteso il rifiuto della convenuta a ricevere il saldo del prezzo mediante Controparte_1 assegni bancari. Ebbene, detto rifiuto è legittimo secondo quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione che ha espressamente statuito che “Il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, solo per giustificato motivo. Tale giustificazione può risiedere nell'incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi.” (cfr.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20643/14; depositata il 30 settembre).
Dall'istruttoria, invece, è emerso chiaramente che il ha avuto difficoltà Parte_1 nell'accesso al credito per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare.
Infatti dalla testimonianza di escusso all'udienza del 10.02.2010, riferisce “Il sig. Tes_4 si è rivolto al sottoscritto in qualità di amministratore della Parte_1 con sede in Agropoli per stipulare un mutuo ipotecario finalizzato Controparte_3 all'acquisto di un appartamento all'inizio del 2006”; il teste aggiunge “lo stesso gli è stato negato perché non aveva i requisiti per accedervi in quanto dagli accertamenti Parte_1 in banca - dati risultava che già aveva precedenti ed eccessivi impegni”.
pagina 4 di 6 Anche la teste escussa all'udienza del 18.01.2012 ha confermato detta Testimone_2 circostanza, dichiarando che “Sono a conoscenza del fatto che nel febbraio 2006 il
comunicò alla di non poter più acquistare non avendo ottenuto il Parte_1 CP_1 finanziamento che aveva chiesto per pagare il prezzo”; “E vero il comunicava di Parte_1 non aver avuto il finanziamento e di non poter pagare il prezzo residuo”.
La circostanza che il contratto non sia stato stipulato nel termine previsto dal preliminare è avvalorata anche dalla restituzione dell'assegno di euro 9.000,00 effettuato in data 15.3.2006, dunque antecedente alla missiva che invitava l'odierna convenuta alla stipula del contratto definitivo 30.11.2006. E' evidente, quindi, che le parti già alla data del 15.3.2006 avevano deciso concordemente di risolvere gli effetti contrattuali del contratto preliminare;
in particolare con la restituzione dell'assegno, l'attore ha dimostrato un contegno opposto a quello che avrebbe dovuto avere se effettivamente ancora interessato all'acquisto dell'appartamento.
La mancata stipula del contratto definitivo è dunque addebitabile all'attore, attese le difficoltà
a reperire la provvista per il pagamento del saldo del prezzo. Pertanto, la convenuta aveva pieno diritto a trattenere l'assegno di euro 5.000,00 versato dall'attore a titolo di caparra confirmatoria.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta relativa ai Controparte_1 danni ulteriori è da rigettare non essendo stati provati i danni subiti e la loro quantificazione.
Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91 cpc e vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società Verderame Srl e dei soci intervenuti ai sensi dell'art.111 cpc;
2. Rigetta la domanda dell'attore, e per l'effetto accerta il diritto della convenuta
[...]
a trattenere la somma di euro 5.000,00 versata dall'attore al Controparte_1 momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto;
3. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali, che vengono liquidati in complessivi euro 1.500,00 per ogni convenuto oltre iva cpa e rimborso forfettario nella misura prevista dalla legge per onorari;
pagina 5 di 6 4. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vallo della Lucania, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 6 di 6