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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25258/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio le- gale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente e controricorrente – contro RI CO EG, RI CO CE, RI CO UC e SA SI, in qualità di erede di RI CO EUGENIA, rappresentati e difesi dagli Avv. Cristina Vandoni e Alessandro Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via A. De Gasperi, n. 21; – controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3004/17, depositata il 9 maggio 2017. Civile Sent. Sez. 1 Num. 4714 Anno 2024 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 22/02/2024 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso prin- cipale e la dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo del ricorso inci- dentale, con l'assorbimento del secondo motivo. FATTI DI CAUSA 1. DI ed NI NA TT, in qualità di eredi della madre IA CU, e RI OS ON, in qualità di procuratrice generale dei figli SA e UC NA TT, convennero in giudizio il Ministero del tesoro, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 e della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per la perdita di un'azienda agricola e di un'azienda mineraria site in Libia, presso Tripoli, e confiscate dal Governo di quel Paese nel mese di luglio 1970. 1.1. Con sentenza del 20 maggio 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda, determinando in Euro 14.325.380,04 all'attualità l'indennizzo do- vuto per l'azienda agricola ed in Euro 5.023.739,00 all'attualità quello dovuto per l'azienda mineraria, e condannando il Ministero al pagamento della som- ma complessiva di Euro 14.999.312,00, detratti gli acconti già versati, an- ch'essi rivalutati all'attualità, oltre agl'interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza. 2. L'impugnazione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, succeduto al Ministero del tesoro, fu parzialmente accolta dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 12 maggio 2008 rideterminò l'importo dovuto in Euro 8.650.326,00, oltre interessi legali dalla data di entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, detratti gli acconti già versati. 3. Avverso la predetta sentenza il Ministero propose ricorso per cassa- zione, parzialmente accolto da questa Corte, che con sentenza del 16 maggio 2014, n. 10794 accolse parzialmente anche il ricorso incidentale proposto dagli attori, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ridotto il valore dell'azienda mineraria, pur avendo rigettato le censure proposte al 3 riguardo, nella parte in cui aveva negato l'indennizzo per la perdita dell'av- viamento, per insufficienza della motivazione, nella parte in cui aveva fatto decorrere gl'interessi dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985, anziché dalla proposizione della domanda giudiziale, e nella parte in cui aveva ritenuto non provato il maggior danno da svalutazione, determinabile in via presuntiva sulla base del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi. 4. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello, che con sentenza del 9 maggio 2017 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 14.108.209,70, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e rivalutazione monetaria dalla medesima data a quella di pubblica- zione della sentenza, detratti gli acconti già versati. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che, nella determina- zione del valore dell'azienda mineraria, la sentenza di primo grado si era at- tenuta alla stima dell'UTE, che aveva liquidato l'indennizzo in complessive Lire 9.727.316.000, ivi compresa la rivalutazione calcolata sulla base del coeffi- ciente previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985, ed ha pertanto rideter- minato l'importo dovuto in Euro 5.023.739,00. In ordine all'avviamento, ha invece richiamato il principio enunciato dalla sentenza di cassazione, secondo cui la sopravvenienza dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, applicabile anche alle cause in corso, non consente l'automatico riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari al 30% del valore dei beni aziendali, postulando invece un apprezzamento discrezionale corre- lato al carattere equitativo della liquidazione, volto a superare le difficoltà probatorie legale alla particolarità della situazione. Ciò posto, e rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato specificamente i valori accertati per entrambe le aziende, ha determinato il valore dell'avviamento in misura pari al 30% dei relativi importi, già rivalutati, escludendone l'ulteriore rivaluta- zione. Sugl'importi liquidati a titolo d'indennizzo, la Corte ha poi riconosciuto, in conformità dei principi enunciati dalla sentenza di cassazione, gl'interessi le- gali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, indicata nel 17 no- vembre 1992, e fino al saldo, nonché il maggior danno da svalutazione, de- 4 terminato in misura corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degl'in- teressi legali, anch'esso con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e fino alla data di pubblicazione della sentenza. 5. Avverso la predetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo. Hanno resistito con controricorso DI, SA e UC NA TT e VI AL, in qualità di erede della madre NI NA TT, i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi ed illustrato anche con memoria, al quale il Ministero ha resistito a sua volta con controricorso. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocu- toria del 25 marzo 2019, avendo il Collegio ritenuto di non poter ravvisare, rispetto alle problematiche sottese ai motivi di ricorso, evidenze decisorie tali da consentire la definizione del giudizio dinanzi alla Sezione c.d. filtro. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso principale, il Ministero denuncia la viola- zione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblicazione, senza considerare che le somme ancora dovute sono state integralmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, la cui riforma da parte del Giudice di rinvio, imponendo il ricalcolo di tutti i valori, ha comportato anzi l'insor- genza di un credito a favore dell'Amministrazione. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti deducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'individuazione della de- correnza degl'interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, ha fatto riferimento alla data del 17 novembre 1992, anziché a quella del 17 marzo 1992, senza tenere conto della relata di notifica dell'atto di citazione in primo grado, dalla quale risultava che la notificazione aveva avuto luogo in quest'ultima data. Premesso che tale questione aveva costituito oggetto di 5 discussione nel corso del giudizio, avendo l'Amministrazione sostenuto che sul punto si era formato il giudicato, affermano che l'esattezza della data indicata nella sentenza di appello non era stata verificata dalla sentenza di cassazione, la quale si era limitata a riportare la data risultante dalla sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo, i controricorrenti lamentano la violazione dello art. 1224 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblica- zione, anziché fino al saldo, senza tenere conto dell'assenza di sostanziali differenze tra la disciplina dettata dal primo e dal secondo comma dell'art. 1224, la quale giustifica l'affermazione dell'identità sia della decorrenza, che della data finale delle relative obbligazioni. 4. Prioritario rispetto all'esame del ricorso principale è quello del primo motivo del ricorso incidentale, riguardante l'individuazione della data di de- correnza degl'interessi sulle somme riconosciute agli attori, e quindi idoneo ad incidere anche sulla liquidazione del maggior danno da svalutazione mo- netaria, che costituisce oggetto delle censure proposte dal Ministero. Come si evince dalla sentenza di cassazione, la questione riguardante la decorrenza degl'interessi aveva costituito oggetto del giudizio di legittimità, avendo il Ministero censurato la sentenza di appello nella parte in cui, in man- canza di un atto di costituzione in mora, aveva riconosciuto gl'interessi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985: tale censura era stata accolta da questa Corte, che aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., rilevando che l'obbligazione non derivava da fatto illecito e non era pagabile presso il domicilio del creditore, ed affermando quindi che, in mancanza della prova di una precedente intimazione, gl'interessi e il maggior danno per l'i- nadempimento erano dovuti dalla data di proposizione della domanda giudi- ziale. Tale data non aveva peraltro costituito oggetto di uno specifico accer- tamento né da parte della sentenza di cassazione, che si era limitata a darne atto in premessa, né da parte delle sentenze di primo grado e di appello, che avevano fatto decorrere gl'interessi rispettivamente dalla data di liquidazione dell'indennizzo e da quella di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985: 6 non merita dunque consenso l'eccezione sollevata dal Ministero, secondo cui in ordine alla data di decorrenza degl'interessi sulle somme dovute agli attori si era formato il giudicato interno, per effetto della decisione adottata da que- sta Corte o delle sentenze di merito che l'avevano preceduta. Parimenti non condivisibile è la tesi sostenuta in via subordinata dalla difesa erariale, secondo cui la questione riguardante l'individuazione della data di proposizione della domanda non è proponibile nel giudizio di legitti- mità, trattandosi di un'indagine di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito: al pari di ogni altro apprezzamento di fatto, l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello in ordine alla predetta data deve ritenersi sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riguar- dando un fatto storico che, oltre a risultare idoneo ad orientare in senso di- verso la decisione, in quanto incidente sulla decorrenza degl'interessi, ha co- stituito oggetto di discussione nel giudizio di rinvio;
in quella sede, gli attori hanno infatti insistito per il riconoscimento degl'interessi con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione, mentre il Ministero ha eccepito che sul punto si era ormai formato il giudicato, per effetto dell'indicazione conte- nuta nella sentenza di cassazione: la sentenza impugnata ha accolto la prima tesi, richiamando il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma, nell'individuare la data di proposizione della domanda, ha omesso di spie- gare le ragioni per cui ha fatto riferimento a quella erroneamente riportata nella medesima sentenza (17 novembre 1992), anziché a quella indicata nella relata di notifica dell'atto di citazione (17 marzo 1992), trascritta in questa sede a corredo del motivo di ricorso. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale va pertanto accolto, con la con- seguente caducazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., anche nella parte in cui ha provveduto alla liquida- zione del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ricono- scendolo con decorrenza dalla medesima data: resta pertanto assorbito il ri- corso principale, con cui l'Amministrazione ha censurato la sentenza impu- gnata proprio nella parte riguardante la predetta liquidazione, per non aver tenuto conto della circostanza, da essa allegata, che le somme riconosciute a titolo d'indennizzo erano state integralmente corrisposte in esecuzione della 7 sentenza di primo grado. Tale pagamento andrà infatti preso in considera- zione nell'ambito del ricalcolo del maggior danno, che dovrà essere ricono- sciuto sull'intero indennizzo per il periodo compreso tra la data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e quella del pagamento, ove quest'ultimo risulti interamente satisfattivo del credito vantato dagli attori, nonché, limitatamente all'importo residuo, anche per il periodo successivo, ove la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado risulti inferiore a quella liquidata in sede di rinvio. 6. E' invece infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta il riconoscimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, anziché fino al saldo. In quanto non avente carattere automatico, ma subordinato alla prova, sia pure presuntiva, del pregiudizio derivante dall'indisponibilità della somma dovuta durante il periodo di mora, che abbia impedito al creditore di reimpie- garla utilmente o lo abbia costretto a sopportare i costi necessari per il ricorso al credito, il risarcimento del maggior danno cagionato dal ritardo nell'adem- pimento e non compensato dalla corresponsione degl'interessi moratori non può essere infatti riconosciuto fino al pagamento effettivo della somma do- vuta, ma solo fino alla data di pubblicazione della sentenza, non potendosi attribuire rilievo, a tal fine, neppure alla notorietà degli effetti depauperativi del fenomeno inflattivo e alla possibilità che intervengano successivamente variazioni nel potere di acquisto della moneta, poiché, non essendo prevedi- bile anticipatamente l'andamento dell'inflazione, non è in alcun modo ipotiz- zabile una rivalutazione in futuro (cfr. Cass., Sez. III, 21/01/2005; Cass., Sez. I, 20/06/2000, n. 8371). 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo del ricorso incidentale e dalle relative ricadute in tema di liquidazione del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che prov- vederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità. 8
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo, di- chiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso prin- cipale e la dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo del ricorso inci- dentale, con l'assorbimento del secondo motivo. FATTI DI CAUSA 1. DI ed NI NA TT, in qualità di eredi della madre IA CU, e RI OS ON, in qualità di procuratrice generale dei figli SA e UC NA TT, convennero in giudizio il Ministero del tesoro, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 e della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per la perdita di un'azienda agricola e di un'azienda mineraria site in Libia, presso Tripoli, e confiscate dal Governo di quel Paese nel mese di luglio 1970. 1.1. Con sentenza del 20 maggio 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda, determinando in Euro 14.325.380,04 all'attualità l'indennizzo do- vuto per l'azienda agricola ed in Euro 5.023.739,00 all'attualità quello dovuto per l'azienda mineraria, e condannando il Ministero al pagamento della som- ma complessiva di Euro 14.999.312,00, detratti gli acconti già versati, an- ch'essi rivalutati all'attualità, oltre agl'interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza. 2. L'impugnazione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, succeduto al Ministero del tesoro, fu parzialmente accolta dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 12 maggio 2008 rideterminò l'importo dovuto in Euro 8.650.326,00, oltre interessi legali dalla data di entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, detratti gli acconti già versati. 3. Avverso la predetta sentenza il Ministero propose ricorso per cassa- zione, parzialmente accolto da questa Corte, che con sentenza del 16 maggio 2014, n. 10794 accolse parzialmente anche il ricorso incidentale proposto dagli attori, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ridotto il valore dell'azienda mineraria, pur avendo rigettato le censure proposte al 3 riguardo, nella parte in cui aveva negato l'indennizzo per la perdita dell'av- viamento, per insufficienza della motivazione, nella parte in cui aveva fatto decorrere gl'interessi dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985, anziché dalla proposizione della domanda giudiziale, e nella parte in cui aveva ritenuto non provato il maggior danno da svalutazione, determinabile in via presuntiva sulla base del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi. 4. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello, che con sentenza del 9 maggio 2017 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 14.108.209,70, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e rivalutazione monetaria dalla medesima data a quella di pubblica- zione della sentenza, detratti gli acconti già versati. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che, nella determina- zione del valore dell'azienda mineraria, la sentenza di primo grado si era at- tenuta alla stima dell'UTE, che aveva liquidato l'indennizzo in complessive Lire 9.727.316.000, ivi compresa la rivalutazione calcolata sulla base del coeffi- ciente previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985, ed ha pertanto rideter- minato l'importo dovuto in Euro 5.023.739,00. In ordine all'avviamento, ha invece richiamato il principio enunciato dalla sentenza di cassazione, secondo cui la sopravvenienza dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, applicabile anche alle cause in corso, non consente l'automatico riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari al 30% del valore dei beni aziendali, postulando invece un apprezzamento discrezionale corre- lato al carattere equitativo della liquidazione, volto a superare le difficoltà probatorie legale alla particolarità della situazione. Ciò posto, e rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato specificamente i valori accertati per entrambe le aziende, ha determinato il valore dell'avviamento in misura pari al 30% dei relativi importi, già rivalutati, escludendone l'ulteriore rivaluta- zione. Sugl'importi liquidati a titolo d'indennizzo, la Corte ha poi riconosciuto, in conformità dei principi enunciati dalla sentenza di cassazione, gl'interessi le- gali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, indicata nel 17 no- vembre 1992, e fino al saldo, nonché il maggior danno da svalutazione, de- 4 terminato in misura corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degl'in- teressi legali, anch'esso con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e fino alla data di pubblicazione della sentenza. 5. Avverso la predetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo. Hanno resistito con controricorso DI, SA e UC NA TT e VI AL, in qualità di erede della madre NI NA TT, i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi ed illustrato anche con memoria, al quale il Ministero ha resistito a sua volta con controricorso. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocu- toria del 25 marzo 2019, avendo il Collegio ritenuto di non poter ravvisare, rispetto alle problematiche sottese ai motivi di ricorso, evidenze decisorie tali da consentire la definizione del giudizio dinanzi alla Sezione c.d. filtro. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso principale, il Ministero denuncia la viola- zione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblicazione, senza considerare che le somme ancora dovute sono state integralmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, la cui riforma da parte del Giudice di rinvio, imponendo il ricalcolo di tutti i valori, ha comportato anzi l'insor- genza di un credito a favore dell'Amministrazione. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti deducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'individuazione della de- correnza degl'interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, ha fatto riferimento alla data del 17 novembre 1992, anziché a quella del 17 marzo 1992, senza tenere conto della relata di notifica dell'atto di citazione in primo grado, dalla quale risultava che la notificazione aveva avuto luogo in quest'ultima data. Premesso che tale questione aveva costituito oggetto di 5 discussione nel corso del giudizio, avendo l'Amministrazione sostenuto che sul punto si era formato il giudicato, affermano che l'esattezza della data indicata nella sentenza di appello non era stata verificata dalla sentenza di cassazione, la quale si era limitata a riportare la data risultante dalla sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo, i controricorrenti lamentano la violazione dello art. 1224 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblica- zione, anziché fino al saldo, senza tenere conto dell'assenza di sostanziali differenze tra la disciplina dettata dal primo e dal secondo comma dell'art. 1224, la quale giustifica l'affermazione dell'identità sia della decorrenza, che della data finale delle relative obbligazioni. 4. Prioritario rispetto all'esame del ricorso principale è quello del primo motivo del ricorso incidentale, riguardante l'individuazione della data di de- correnza degl'interessi sulle somme riconosciute agli attori, e quindi idoneo ad incidere anche sulla liquidazione del maggior danno da svalutazione mo- netaria, che costituisce oggetto delle censure proposte dal Ministero. Come si evince dalla sentenza di cassazione, la questione riguardante la decorrenza degl'interessi aveva costituito oggetto del giudizio di legittimità, avendo il Ministero censurato la sentenza di appello nella parte in cui, in man- canza di un atto di costituzione in mora, aveva riconosciuto gl'interessi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985: tale censura era stata accolta da questa Corte, che aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., rilevando che l'obbligazione non derivava da fatto illecito e non era pagabile presso il domicilio del creditore, ed affermando quindi che, in mancanza della prova di una precedente intimazione, gl'interessi e il maggior danno per l'i- nadempimento erano dovuti dalla data di proposizione della domanda giudi- ziale. Tale data non aveva peraltro costituito oggetto di uno specifico accer- tamento né da parte della sentenza di cassazione, che si era limitata a darne atto in premessa, né da parte delle sentenze di primo grado e di appello, che avevano fatto decorrere gl'interessi rispettivamente dalla data di liquidazione dell'indennizzo e da quella di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985: 6 non merita dunque consenso l'eccezione sollevata dal Ministero, secondo cui in ordine alla data di decorrenza degl'interessi sulle somme dovute agli attori si era formato il giudicato interno, per effetto della decisione adottata da que- sta Corte o delle sentenze di merito che l'avevano preceduta. Parimenti non condivisibile è la tesi sostenuta in via subordinata dalla difesa erariale, secondo cui la questione riguardante l'individuazione della data di proposizione della domanda non è proponibile nel giudizio di legitti- mità, trattandosi di un'indagine di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito: al pari di ogni altro apprezzamento di fatto, l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello in ordine alla predetta data deve ritenersi sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riguar- dando un fatto storico che, oltre a risultare idoneo ad orientare in senso di- verso la decisione, in quanto incidente sulla decorrenza degl'interessi, ha co- stituito oggetto di discussione nel giudizio di rinvio;
in quella sede, gli attori hanno infatti insistito per il riconoscimento degl'interessi con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione, mentre il Ministero ha eccepito che sul punto si era ormai formato il giudicato, per effetto dell'indicazione conte- nuta nella sentenza di cassazione: la sentenza impugnata ha accolto la prima tesi, richiamando il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma, nell'individuare la data di proposizione della domanda, ha omesso di spie- gare le ragioni per cui ha fatto riferimento a quella erroneamente riportata nella medesima sentenza (17 novembre 1992), anziché a quella indicata nella relata di notifica dell'atto di citazione (17 marzo 1992), trascritta in questa sede a corredo del motivo di ricorso. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale va pertanto accolto, con la con- seguente caducazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., anche nella parte in cui ha provveduto alla liquida- zione del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ricono- scendolo con decorrenza dalla medesima data: resta pertanto assorbito il ri- corso principale, con cui l'Amministrazione ha censurato la sentenza impu- gnata proprio nella parte riguardante la predetta liquidazione, per non aver tenuto conto della circostanza, da essa allegata, che le somme riconosciute a titolo d'indennizzo erano state integralmente corrisposte in esecuzione della 7 sentenza di primo grado. Tale pagamento andrà infatti preso in considera- zione nell'ambito del ricalcolo del maggior danno, che dovrà essere ricono- sciuto sull'intero indennizzo per il periodo compreso tra la data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e quella del pagamento, ove quest'ultimo risulti interamente satisfattivo del credito vantato dagli attori, nonché, limitatamente all'importo residuo, anche per il periodo successivo, ove la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado risulti inferiore a quella liquidata in sede di rinvio. 6. E' invece infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta il riconoscimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, anziché fino al saldo. In quanto non avente carattere automatico, ma subordinato alla prova, sia pure presuntiva, del pregiudizio derivante dall'indisponibilità della somma dovuta durante il periodo di mora, che abbia impedito al creditore di reimpie- garla utilmente o lo abbia costretto a sopportare i costi necessari per il ricorso al credito, il risarcimento del maggior danno cagionato dal ritardo nell'adem- pimento e non compensato dalla corresponsione degl'interessi moratori non può essere infatti riconosciuto fino al pagamento effettivo della somma do- vuta, ma solo fino alla data di pubblicazione della sentenza, non potendosi attribuire rilievo, a tal fine, neppure alla notorietà degli effetti depauperativi del fenomeno inflattivo e alla possibilità che intervengano successivamente variazioni nel potere di acquisto della moneta, poiché, non essendo prevedi- bile anticipatamente l'andamento dell'inflazione, non è in alcun modo ipotiz- zabile una rivalutazione in futuro (cfr. Cass., Sez. III, 21/01/2005; Cass., Sez. I, 20/06/2000, n. 8371). 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo del ricorso incidentale e dalle relative ricadute in tema di liquidazione del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che prov- vederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità. 8
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo, di- chiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere