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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 07.10.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 26.06.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Co Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte dell'attore e della , queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte della R.a.p.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore16.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Barbara Sollima) Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2
convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino) CP_5
terze chiamate in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 28.05.2021, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
15.759,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attore del 50% delle spese di Controparte_2
lite, liquidate, d'ufficio, in proporzione alla condanna e non alla domanda, in complessivi €
2.049,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo, compensando la restante metà;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti della e nei Controparte_2 CP_4
confronti della CP_5
- Condanna il alla rifusione in favore della e della Controparte_2 CP_4 CP_5
delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , non Controparte_2
essendosi lo stesso costituito a seguito della riassunzione da parte dell'attore del procedimento, interrotto all'udienza del 12.09.2023 a causa del venir meno dello jus postulandi del procuratore.
Ciò detto, va precisato che la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303
c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.
Fermo quanto precede, nel merito, agisce in giudizio per ottenere Parte_1
il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.12.2019 alle ore 12,00 circa, allorquando, mentre percorreva la via Hazon Azolino di , giunto in prossimità del numero civico 9, cadeva a CP_2
terra a causa di un dissesto della pavimentazione del marciapiede costituito dal dislivello tra il manto stradale e il coperchio di un tombino sip .
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona. Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 22.12.2022, da , Testimone_1
che, precisando di avere assistito al sinistro perché, al momento dello stesso, “mi trovavo di fronte al marciapiede dove è caduto l'attore”, ha dichiarato di averlo visto cadere e di essersi avveduto della presenza di un tombino disallineato rispetto al manto del marciapiede circostante soltanto dopo esserglisi avvicinato per soccorrerlo.
Il ha, invero, precisato di non avere visto l'attore inciampare nel tombino sopraelevato Tes_1
“perché c'erano le macchine davanti posteggiate lungo il marciapiede”.
Il tombino all'altezza del quale il teste ha visto l'attore cadere era, a suo dire, “di colore nero… abbastanza grande… all'incirca un metro per un metro… sano… più alto rispetto alla sede del marciapiede… sollevato di un paio di centimetri rispetto alla sede del marciapiede…”.
Dalle fotografie prodotte dall'attore, nelle quali il ha riconosciuto lo stato del tombino al Tes_1
momento del fatto, si ricava che: il manufatto presentava effettivamente uno dei lati sollevato di pochi centimetri dalla sede del marciapiede;
riportava sul coperchio la scritta “sip”; non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e l'asfalto circostante;
fosse in sé integro.
Il disallineamento visibile dalle fotografie ben ha potuto costituire un'interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
È bene soggiungere, peraltro, che, sebbene il abbia dichiarato di non avere materialmente Tes_1
visto il momento in cui l'attore inciampò nel tombino, cadendo, l'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul tratto di marciapiede occupato dal tombino sollevato e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui il testimone rinvenne l'attore completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la ragionevole convinzione che la perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla sopraelevazione del tombino posto di fronte al civico n. 9 della via Azolino Hazon.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva il marciapiede in custodia ex art. 2051
c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode Controparte_2
delle strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attore-danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo di Parte_1
nell'uso del bene demaniale, in quanto egli, gravato da un onere di attenzione nell'uso del
[...]
bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappato.
Dagli atti di causa emerge che, se, da un lato, il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione
(intorno a mezzogiorno) e la caduta si verificò in prossimità dell'abitazione dell'attore – il quale ha riferito, in sede di assunzione dell'interrogatorio formale, di risiedere al n. 1 della predetta via dal
1988 e di avere già percorso quel marciapiede –; dall'altro, non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e l'asfalto circostante, circostanza, questa, che può avere reso meno percepibile il dissesto.
Nondimeno, in ordine alla pregressa conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, va ricordato che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza di un'insidia ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non comporta di per sé la colpa del danneggiato né può valere a farne presumere la conoscenza e soprattutto l'ubicazione, e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
Si aggiunga a tanto che i marciapiedi sono destinati al transito di qualsivoglia tipologia di utente, anche di soggetti particolarmente fragili, ovvero di tutti coloro che, a causa dell'età avanzata o delle condizioni di salute o di handicap motori, non riescono ad articolare “in modo corretto” il passo di camminata, oltre che di tutti coloro che sono costretti nella loro quotidianità a servirsi di sedie a rotelle e stampelle per deambulare.
Dette categorie di persone – tra le quali rientra indubbiamente l'attore, all'epoca dei fatti, settantunenne – hanno la legittima aspettativa di transitare su marciapiedi sicuri, essendo essi appositamente destinati ai pedoni.
In buona sostanza, la P.A. non può nutrire nei confronti dei pedoni in età avanzata le stesse pretese in termini di attenzione e di equilibrio richieste a persone giovani o di mezza età, addebitandogli la colpa per l'accaduto; al contrario, le responsabilità in capo all'Ente per la cosa in custodia sono molto più stringenti nel caso di anziani.
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche l'attore con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro.
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto il da colpa. CP_2
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attore danneggiato che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
60%.
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della CP_2 CP_4
deve ribadirsi quanto sopra specificato: la mancata costituzione del a seguito della CP_2
riassunzione comporta la declaratoria di contumacia ma non l'abbandono delle domande spiegate.
Nondimeno, la domanda de qua va disattesa.
Invero, in forza dell'art. 11 del contratto di servizio del 06.08.14 sottoscritto dalle parti, versato in atti, la “espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e CP_4
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli Controparte_2
allegati tecnici (Allegato B)...” (cfr. co. 1), ed “è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (cfr. co. 6), dovendosi ritenere responsabile in via esclusiva del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. co. 7).
Il secondo comma del citato art. 11 statuisce che è onere della P.A. fornire l'elenco delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio, provvedendo annualmente all'aggiornamento; detta pattuizione viene richiamata in seno all'Allegato B, che al paragrafo B.1 dispone che “il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”.
Quanto alla frequenza, l'allegato B dispone che il servizio di monitoraggio delle superfici pedonali
“è determinato in mesi 6”.
Ebbene, in concreto, non vi è prova in atti che la P.A abbia fornito, come era suo onere contrattuale,
l'elenco delle strade e dei marciapiedi oggetto del servizio di monitoraggio.
E dunque, posto che l'obbligazione di custodia contrattualmente prevista deve farsi ricadere sulla esclusivamente per gli interventi effettuati a seguito della predetta programmazione e non già CP_4
indistintamente per i sinistri verificatisi su tutta la superficie viaria della città di e CP_2
considerato che non vi è prova alcuna che l'intervento di cui si discute sia mai stato posto in programmazione dalla P.A., sì da onerare la al ripristino della sede stradale, non può che CP_4
escludersi la responsabilità di quest'ultima.
Ancor più significativamente, le disposizioni contrattuali escludono espressamente la responsabilità della per “gli interventi relativi al riallineamento della quota del piano stradale dei tombini CP_4
dei sottoservizi e delle caditoie stradali” (cfr. Allegato B.
1.1 del contratto di servizio).
Non migliore sorte merita la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della CP_2 [...]
CP_6 In proposito, va osservato anzitutto che, chiamando in giudizio quest'ultima, l' non ha CP_7
mosso alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il
Co si è limitato a chiedere la chiamata in causa della esclusivamente in quanto nel sinistro CP_2
sarebbe stato coinvolto un tombino.
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico, Tes_1
l'anomalia, in cui l'attore ha provato di avere incappato, era costituita da un dissesto creato dal disallineamento di un tombino con la scritta “sip” in sé integro intrinsecamente e strutturalmente.
Co Dette circostanze consentono, dunque, di escludere anche la responsabilità della .
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Ebbene, il Ctu ha, molto significativamente, rappresentato la carenza di documentazione medica, concludendo nondimeno che “in base a quanto emerso quindi dalla frammentaria documentazione in atti, è allora possibile affermare che a seguito del sinistro subito in 14.12.2019 il sig. Parte_1
riportava un trauma contusivo a carico della spalla destra, sede di frattura dell'epifisi
[...]
prossimale omerale, trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare bloccato, successivamente rimosso”.
In ordine alla segnalata mancanza del verbale di Pronto Soccorso, che impedirebbe al perito di valutare, sotto il profilo dell'accertamento del criterio cronologico, l'intervallo di tempo occorso tra l'evento e il successivo accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, va osservato che siffatta informazione è fornita dalla cartella infermieristica allegata agli atti di causa: nel dettaglio, i sanitari del reparto di ortopedia e traumatologia richiedevano un approfondimento cardiologico alle ore 13.32 del 14.12.2019 (pg. 9).
È evidente, dunque, che l'accesso al P.S. sia avvenuto immediatamente dopo il fatto, che l'attore ha rappresentato essere avvenuto intorno a mezzogiorno, come confermato dal teste. In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attore postumi quantificati con la percentuale del 12%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (20 giorni di
I.T.T., 40 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% e 60 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ.,
S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (12%), sulla base del valore- punto adeguato all'età (71 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità e, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 28.473,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 10.925,00 (di cui € 2.300,00 per I.T.T., € 3.450,00 per I.T.P. al 75%, €
3.450,00 per I.T.P. al 50% ed € 1.725,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono state, invece, chieste né documentate spese mediche sostenute per la diagnosi e la cura delle lesioni residuate.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonterebbe ad € 39.398,00: detto importo va però abbattuto del 60% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
15.759,00, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.12.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al riconosciuto concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra l'attore e il e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore del restante 50%, che si CP_2
liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.049,00, di cui € 272,50 per spese, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che va distratto, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il convenuto dovrà rifondere all'attore le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.
Co Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dalla e dalla , liquidate, CP_2 CP_4
d'ufficio, in favore di entrambe nella somma di € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 07 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Co Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte dell'attore e della , queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte della R.a.p.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore16.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Barbara Sollima) Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2
convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino) CP_5
terze chiamate in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 28.05.2021, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
15.759,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attore del 50% delle spese di Controparte_2
lite, liquidate, d'ufficio, in proporzione alla condanna e non alla domanda, in complessivi €
2.049,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo, compensando la restante metà;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti della e nei Controparte_2 CP_4
confronti della CP_5
- Condanna il alla rifusione in favore della e della Controparte_2 CP_4 CP_5
delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , non Controparte_2
essendosi lo stesso costituito a seguito della riassunzione da parte dell'attore del procedimento, interrotto all'udienza del 12.09.2023 a causa del venir meno dello jus postulandi del procuratore.
Ciò detto, va precisato che la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303
c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.
Fermo quanto precede, nel merito, agisce in giudizio per ottenere Parte_1
il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.12.2019 alle ore 12,00 circa, allorquando, mentre percorreva la via Hazon Azolino di , giunto in prossimità del numero civico 9, cadeva a CP_2
terra a causa di un dissesto della pavimentazione del marciapiede costituito dal dislivello tra il manto stradale e il coperchio di un tombino sip .
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona. Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 22.12.2022, da , Testimone_1
che, precisando di avere assistito al sinistro perché, al momento dello stesso, “mi trovavo di fronte al marciapiede dove è caduto l'attore”, ha dichiarato di averlo visto cadere e di essersi avveduto della presenza di un tombino disallineato rispetto al manto del marciapiede circostante soltanto dopo esserglisi avvicinato per soccorrerlo.
Il ha, invero, precisato di non avere visto l'attore inciampare nel tombino sopraelevato Tes_1
“perché c'erano le macchine davanti posteggiate lungo il marciapiede”.
Il tombino all'altezza del quale il teste ha visto l'attore cadere era, a suo dire, “di colore nero… abbastanza grande… all'incirca un metro per un metro… sano… più alto rispetto alla sede del marciapiede… sollevato di un paio di centimetri rispetto alla sede del marciapiede…”.
Dalle fotografie prodotte dall'attore, nelle quali il ha riconosciuto lo stato del tombino al Tes_1
momento del fatto, si ricava che: il manufatto presentava effettivamente uno dei lati sollevato di pochi centimetri dalla sede del marciapiede;
riportava sul coperchio la scritta “sip”; non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e l'asfalto circostante;
fosse in sé integro.
Il disallineamento visibile dalle fotografie ben ha potuto costituire un'interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
È bene soggiungere, peraltro, che, sebbene il abbia dichiarato di non avere materialmente Tes_1
visto il momento in cui l'attore inciampò nel tombino, cadendo, l'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul tratto di marciapiede occupato dal tombino sollevato e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui il testimone rinvenne l'attore completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la ragionevole convinzione che la perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla sopraelevazione del tombino posto di fronte al civico n. 9 della via Azolino Hazon.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva il marciapiede in custodia ex art. 2051
c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode Controparte_2
delle strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attore-danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo di Parte_1
nell'uso del bene demaniale, in quanto egli, gravato da un onere di attenzione nell'uso del
[...]
bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappato.
Dagli atti di causa emerge che, se, da un lato, il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione
(intorno a mezzogiorno) e la caduta si verificò in prossimità dell'abitazione dell'attore – il quale ha riferito, in sede di assunzione dell'interrogatorio formale, di risiedere al n. 1 della predetta via dal
1988 e di avere già percorso quel marciapiede –; dall'altro, non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e l'asfalto circostante, circostanza, questa, che può avere reso meno percepibile il dissesto.
Nondimeno, in ordine alla pregressa conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, va ricordato che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza di un'insidia ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non comporta di per sé la colpa del danneggiato né può valere a farne presumere la conoscenza e soprattutto l'ubicazione, e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
Si aggiunga a tanto che i marciapiedi sono destinati al transito di qualsivoglia tipologia di utente, anche di soggetti particolarmente fragili, ovvero di tutti coloro che, a causa dell'età avanzata o delle condizioni di salute o di handicap motori, non riescono ad articolare “in modo corretto” il passo di camminata, oltre che di tutti coloro che sono costretti nella loro quotidianità a servirsi di sedie a rotelle e stampelle per deambulare.
Dette categorie di persone – tra le quali rientra indubbiamente l'attore, all'epoca dei fatti, settantunenne – hanno la legittima aspettativa di transitare su marciapiedi sicuri, essendo essi appositamente destinati ai pedoni.
In buona sostanza, la P.A. non può nutrire nei confronti dei pedoni in età avanzata le stesse pretese in termini di attenzione e di equilibrio richieste a persone giovani o di mezza età, addebitandogli la colpa per l'accaduto; al contrario, le responsabilità in capo all'Ente per la cosa in custodia sono molto più stringenti nel caso di anziani.
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche l'attore con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro.
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto il da colpa. CP_2
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attore danneggiato che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
60%.
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della CP_2 CP_4
deve ribadirsi quanto sopra specificato: la mancata costituzione del a seguito della CP_2
riassunzione comporta la declaratoria di contumacia ma non l'abbandono delle domande spiegate.
Nondimeno, la domanda de qua va disattesa.
Invero, in forza dell'art. 11 del contratto di servizio del 06.08.14 sottoscritto dalle parti, versato in atti, la “espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e CP_4
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli Controparte_2
allegati tecnici (Allegato B)...” (cfr. co. 1), ed “è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (cfr. co. 6), dovendosi ritenere responsabile in via esclusiva del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. co. 7).
Il secondo comma del citato art. 11 statuisce che è onere della P.A. fornire l'elenco delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio, provvedendo annualmente all'aggiornamento; detta pattuizione viene richiamata in seno all'Allegato B, che al paragrafo B.1 dispone che “il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”.
Quanto alla frequenza, l'allegato B dispone che il servizio di monitoraggio delle superfici pedonali
“è determinato in mesi 6”.
Ebbene, in concreto, non vi è prova in atti che la P.A abbia fornito, come era suo onere contrattuale,
l'elenco delle strade e dei marciapiedi oggetto del servizio di monitoraggio.
E dunque, posto che l'obbligazione di custodia contrattualmente prevista deve farsi ricadere sulla esclusivamente per gli interventi effettuati a seguito della predetta programmazione e non già CP_4
indistintamente per i sinistri verificatisi su tutta la superficie viaria della città di e CP_2
considerato che non vi è prova alcuna che l'intervento di cui si discute sia mai stato posto in programmazione dalla P.A., sì da onerare la al ripristino della sede stradale, non può che CP_4
escludersi la responsabilità di quest'ultima.
Ancor più significativamente, le disposizioni contrattuali escludono espressamente la responsabilità della per “gli interventi relativi al riallineamento della quota del piano stradale dei tombini CP_4
dei sottoservizi e delle caditoie stradali” (cfr. Allegato B.
1.1 del contratto di servizio).
Non migliore sorte merita la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della CP_2 [...]
CP_6 In proposito, va osservato anzitutto che, chiamando in giudizio quest'ultima, l' non ha CP_7
mosso alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il
Co si è limitato a chiedere la chiamata in causa della esclusivamente in quanto nel sinistro CP_2
sarebbe stato coinvolto un tombino.
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico, Tes_1
l'anomalia, in cui l'attore ha provato di avere incappato, era costituita da un dissesto creato dal disallineamento di un tombino con la scritta “sip” in sé integro intrinsecamente e strutturalmente.
Co Dette circostanze consentono, dunque, di escludere anche la responsabilità della .
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Ebbene, il Ctu ha, molto significativamente, rappresentato la carenza di documentazione medica, concludendo nondimeno che “in base a quanto emerso quindi dalla frammentaria documentazione in atti, è allora possibile affermare che a seguito del sinistro subito in 14.12.2019 il sig. Parte_1
riportava un trauma contusivo a carico della spalla destra, sede di frattura dell'epifisi
[...]
prossimale omerale, trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare bloccato, successivamente rimosso”.
In ordine alla segnalata mancanza del verbale di Pronto Soccorso, che impedirebbe al perito di valutare, sotto il profilo dell'accertamento del criterio cronologico, l'intervallo di tempo occorso tra l'evento e il successivo accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, va osservato che siffatta informazione è fornita dalla cartella infermieristica allegata agli atti di causa: nel dettaglio, i sanitari del reparto di ortopedia e traumatologia richiedevano un approfondimento cardiologico alle ore 13.32 del 14.12.2019 (pg. 9).
È evidente, dunque, che l'accesso al P.S. sia avvenuto immediatamente dopo il fatto, che l'attore ha rappresentato essere avvenuto intorno a mezzogiorno, come confermato dal teste. In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attore postumi quantificati con la percentuale del 12%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (20 giorni di
I.T.T., 40 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% e 60 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ.,
S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (12%), sulla base del valore- punto adeguato all'età (71 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità e, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 28.473,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 10.925,00 (di cui € 2.300,00 per I.T.T., € 3.450,00 per I.T.P. al 75%, €
3.450,00 per I.T.P. al 50% ed € 1.725,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono state, invece, chieste né documentate spese mediche sostenute per la diagnosi e la cura delle lesioni residuate.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonterebbe ad € 39.398,00: detto importo va però abbattuto del 60% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
15.759,00, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.12.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al riconosciuto concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra l'attore e il e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore del restante 50%, che si CP_2
liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.049,00, di cui € 272,50 per spese, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che va distratto, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il convenuto dovrà rifondere all'attore le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.
Co Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dalla e dalla , liquidate, CP_2 CP_4
d'ufficio, in favore di entrambe nella somma di € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 07 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina