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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/04/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 614/2022 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. ACRI FRANCESCA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. GALDI ALFONSO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: ““Nel merito:
- determinare l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
- determinare le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, con contestuale affiancamento di un idoneo percorso psicoterapeutico finalizzato a favorire il recupero di un normale rapporto del padre con la figlia previa audizione della stessa;
Per_1
- revocare il provvedimento assunto all'udienza presidenziale in relazione all'assegnazione e alle modalità di uso della casa coniugale, assegnandola in via esclusiva alla moglie, fatta salva la facoltà di questa ultima di vivere temporaneamente con la figlia in altra idonea dimora;
- ordinare che il pagamento dei pannelli solari che ammonta ad una spesa di € 176,00 mensile sia posta a carico esclusivo del sino al saldo;
CP_2
- stabilire un contributo di mantenimento per la figlia da versare in favore della Per_1 ricorrente, per un valore di € 250,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutato CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
- stabilire che i coniugi dovranno contribuire in ragione del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e condanna del sig. per CP_2 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
Per parte convenuta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- disporre l'affido congiunto della figlia minore con collocamento prevalente presso Per_1 il padre, regolando le modalità di visita della madre;
- assegnare la casa coniugale al Sig. quale genitore collocatario Controparte_2 prevalente, dispendendo che la madre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, da rivalutare ogni anno in base agli indici ISTAT, oltre che al 50% delle spese a carattere straordinario;
- regolare diritto di visita della madre nella modalità più confacente agli interessi della minore;
- accertare e dichiarare, salvo altro, l'avvenuta violazione dell'obbligo di assistenza da parte della sig.ra nei confronti della figlia e del marito ammalato e, per l'effetto pronunciare CP_1 la separazione dei coniugi con addebito a suo carico;
2 - accertare e dichiarare il diritto del al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi CP_2 in conseguenza delle condotte illecite e contrarie ai doveri discendenti dal matrimonio perpetrate dalla Sig.ra e condannare quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma CP_1 che verrà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione in via equitativa;
- disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 17.11.2023”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.03.2022 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal
[...] coniuge sposato con matrimonio civile contratto, in CP_2 CP_2 regime di separazione dei beni, a Prato il 13.06.2015, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, specificamente nel registro Atti di Matrimonio dell'anno
2015, Parte I, atto n. 101.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione col è CP_2 nata la figlia in data 04.04.2007, ancora minorenne;
(2) che i coniugi hanno Per_1 stabilito la propria residenza coniugale in Prato, via di Grignano n. 77; (3) che la ricorrente è dipendente presso la società con sede operativa in Campi Org_1
Bisenzio e percepisce uno stipendio mensile di € 2.000,00, mentre il è in CP_2 servizio presso la Guardia di Finanza di Firenze ed è economicamente autosufficiente;
(4) che i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, sul quale è stato acceso un mutuo presso la a nome di Organizzazione_2 entrambi e con garante la madre della ricorrente (5) che, fin Parte_1 dai primi anni di convivenza, il si è mostrato una persona autoritaria e CP_2 prepotente, assumendo un atteggiamento manipolativo ed ostile nei confronti della moglie, che poi è degenerato a partire dal mese di Marzo 2018 quando gli è stata diagnosticata la “sindrome di AR”; (6) che, a far data dall'anno 2021,
l'atteggiamento del è ulteriormente peggiorato e la ricorrente si è vista CP_2 costretta a sporgere denuncia ai Carabinieri e a rivolgersi al centro antiviolenza
[...] in cerca di supporto per sé e per la figlia;
(7) che, manifestata la volontà di Pt_2 separarsi dal marito, questi ha preteso di rivolgersi ad un mediatore familiare, il quale, in seguito a diversi incontri, ha confermato l'atteggiamento ostile e di scherno tenuto
3 dal marito nei riguardi della moglie ed ha fatto emergere l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare tra i due coniugi;
(8) che la figlia ha cominciato ad essere Per_1 seguita da una psicologa infantile, avendo manifestato un forte stato di ansia a causa dell'atteggiamento paterno;
(9) che, contrariamente alla volontà della moglie e della figlia, il ha arbitrariamente messo in vendita la casa coniugale ad un CP_2 prezzo di € 430.000,00, informando la ricorrente delle visite effettuate da parte di persone interessate a mezzo messaggi whatsapp, accentuando così lo stato di instabilità della figlia;
(10) che le rate del mutuo della casa sono state sempre sostenute in misura maggiore dalla ricorrente e, dal mese di Febbraio 2022, il ha CP_2 cessato di contribuire in toto al pagamento del mutuo della casa familiare, oltre che delle utenze ed altre spese domestiche;
(11) che dal 2020 al 2021 i coniugi, dopo aver rinegoziato a marzo 2020 con la il mutuo chiedendo l'applicazione del tasso CP_3 fisso, hanno concordato come rata mensile la somma di € 1.250,00 e, in ragione di ciò, il si è impegnato con la moglie a corrispondere la somma di € 400,00 CP_2 mensili, mentre la ricorrente si è accollata i restanti € 850,00; (12) che tale accordo è rimasto totalmente inadempiuto, avendo il contribuito a versare solo € CP_2
200,00 nel mese di Gennaio 2022, cessando ogni ulteriore esborso economico;
(13) che il rapporto tra i e la figlia è fortemente compromesso, tanto che CP_2 Per_1 quest'ultima ha espresso il desiderio di non voler stare col padre neppure un giorno alla settimana, né di voler trascorrere con lui le sue vacanze.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la separazione dal marito chiedendo, quali provvedimenti accessori: a) Controparte_2
l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del diritto di visita del padre con percorso propedeutico con una psicoterapeuta, previo consenso della figlia c) l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, quale genitore collocatario della prole;
d) la determinazione di un assegno di mantenimento della figlia, a carico del ed in favore della , per CP_2 CP_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) disporre l'allontanamento del dalla casa familiare, stante l'impossibilità della prosecuzione della CP_2 convivenza;
f) disporre il pagamento di € 176,00 per il ripristino dei pannelli solari a carico esclusivo del convenuto;
g) disporre che, contestualmente all'alienazione della casa coniugale, il coniuge restituisca alla ricorrente la somma da questa versata, a titolo di contributo al pagamento delle rate del mutuo, fino all'atto di vendita.
4 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_2
il quale si è associato alla domanda di separazione personale ex adverso
[...] avanzata, contestando nel merito la ricostruzione della vicenda familiare esposta dalla ricorrente ed ogni altra domanda accessoria da questa avanzata.
Nello specifico, il convenuto ha eccepito: che la moglie ha tenuto una condotta incompatibile con l'obbligo di assistenza della minore, trasformando la sua passione per le arti marziali in una vera e propria ossessione che l'hanno portata a trascurare la vita matrimoniale e familiare, portandola spesso ad assentarsi per gli allenamenti;
che la moglie si è disinteressata delle condizioni psico-fisiche del marito in seguito alla scoperta della malattia invalidante che tuttora lo affligge e per la quale non esistono, al momento, cure specifiche se non la sottoposizione a cicli di chemioterapia;
che la relazione depositata da parte ricorrente a firma della psicologa Dott.ssa si Per_2 appalesa pretestuosa ed infondata, in quanto la professionista mai ha incontrato il
[...]
e, dunque, le sue conclusioni in ordine all'atteggiamento manipolatorio ed CP_2 intimidatorio tenuto da quest'ultimo non sono provate;
che le argomentazioni relative alla volontà del marito di vendere la casa coniugale sono del tutto inconferenti ai fini del presente giudizio, essendo, peraltro, il convenuto proprietario al 50% insieme alla moglie dell'abitazione familiare;
che la domanda di collocamento prevalente della minore presso la madre non garantirebbe l'interesse della figlia difettando Per_1 la medesima di idonea capacità genitoriale;
che la ricorrente ha, altresì, violato gli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge previsti dall'art. 143 c.c., non avendogli fornito assistenza né morale né materiale nel periodo della malattia e ciò costituisce valido motivo per richiedere ed ottenere l'addebito della separazione a carico della moglie, ex art. 151, comma 2, c.c.; che la condotta tenuta dalla SA in seguito alla diagnosi della sindrome di AR in capo al marito ha causato gravi danni morali e biologici sulla sua persona, suscettibili di essere risarciti.
Pertanto, il convenuto ha adito l'intestato Tribunale demandando la pronuncia di separazione dalla moglie , con addebito a suo carico, e Controparte_1 chiedendo, quali domande accessorie: a) l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre;
b) l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, quale genitore collocatario;
c) la determinazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia, a carico della madre, quantificato nella somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
d) il diritto di visita della madre da esercitare secondo la modalità più confacente agli interessi della
5 minore;
e) di accertare e dichiarare il diritto del di ottenere il risarcimento CP_2 di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza delle condotte illecite perpetrate dalla moglie e condannare quest'ultima al pagamento della somma che sarà accertata in corso di giustizia o, in difetto, in via equitativa dal giudice;
f) non prevedere alcun contributo al mantenimento economico di uno o dell'altra coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
g) in via subordinata, preso atto della consistenza della casa coniugale, ben frazionabile funzionalmente in due singole unità abitative, disporre che la si trasferisca a vivere nella parte attualmente occupata dai propri CP_1 genitori, regolando l'accesso all'altra porzione, ove rimarrebbe la figlia;
h) in via ulteriormente subordinata, disporre che la porzione oggi occupata dai suoceri sia posta nella disponibilità esclusiva del resistente fermo restando il collocamento CP_2 prevalente della figlia minore presso il padre.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 29.06.2022, il Presidente del
Tribunale di Prato, esaminata la documentazione e sentite le parti personalmente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto ed ha ritenuto la necessità di adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: a) ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, eccettuata la porzione del “vano soffitta” destinato a mansarda, che sarà attribuito al oltre al “piccolo wc” CP_2 ubicato nel piano seminterrato ed oltre al vano cucina ed al tinello, che saranno nella disponibilità del convenuto nei giorni e negli orari prestabiliti;
b) ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
c) il diritto di visita del padre secondo gli accordi presi di volta in volta con la madre, tenuto conto delle esigenze della minore e dei rispettivi impegni lavorativi e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
d) ha disposto l'obbligo, a carico del ed in favore della CP_2 ricorrente, di versare a titolo di contributo al mantenimento economico della figlia la somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie rese Per_1 necessarie secondo il Protocollo d'Intesa n. 468/2019 adottato dal Tribunale di Prato.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo della causa, le parti si sono tempestivamente costituite nel giudizio di merito: la ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, in via ulteriore, la conferma del contenuto dell'ordinanza presidenziale adottata dal Presidente del Tribunale in punto di assegnazione della casa coniugale, fatta salva la facoltà della moglie di vivere temporaneamente con la figlia in altra idonea dimora, in attesa di una normalizzazione
6 dei rapporti di convivenza tra i coniugi;
mentre il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta demandando, in via istruttoria, l'espletamento di idonea CTU psicologica finalizzata a valutare le capacità genitoriali della ricorrente.
Con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 21.02.2023, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e preso atto delle mutate circostanze di fatto
(allontanamento della ricorrente unitamente alla figlia dalla casa familiare), ha disposto un aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, Per_1 quantificandolo nella somma di € 250,00 mensili.
La causa è stata istruita oralmente e mediante produzioni documentali.
Medio tempore, parte ricorrente ha depositato istanza per la modifica e/o revoca dell'ordinanza assunta in data 21.02.2023, demandando, in tesi, l'assegnazione della casa coniugale in via esclusiva a se stessa in quanto genitore collocatario della figlia e, in ipotesi, l'ulteriore aumento del contributo al mantenimento della Per_1 minore disposto a carico del padre, da quantificare nella somma di € 900,00, ovvero pari al canone di locazione che la è tenuta a versare mensilmente per CP_1
l'abitazione ove temporaneamente risiede a causa della situazione di elevata conflittualità data dalla coabitazione forzata col marito.
Il giudice istruttore ha parzialmente accolto l'istanza della e, a modifica CP_1 dell'ordinanza impugnata, ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di € 500,00 mensili in favore Per_1 della ricorrente, con le modalità ed i tempi già indicati nei precedenti provvedimenti.
All'udienza del 15.11.2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi tenuto conto di quanto emerso nel corso del presente giudizio. Si osserva, peraltro, che il permanere ininterrotto della separazione e la prosecuzione del presente giudizio sono di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di
7 ricostituire il nucleo familiare. Di conseguenza, la domanda di separazione di cui al ricorso deve essere accolta.
Domanda di addebito – La domanda di addebito per colpa della separazione formulata da parte convenuta è infondata e non merita accoglimento. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte non è emerso che la ricorrente abbia violato il dovere di assistenza verso il coniuge a seguito della malattia che ancor'oggi lo affligge. Nessuno dei testi sentiti ha saputo rispondere circa la vicinanza della CP_1 al coniuge durante le visite ed i controlli relativi alla sua malattia ad eccezione della madre della ricorrente, la quale ha riferito che era lei che si occupava della nipote quando la propria figlia accompagnava il marito alle visite programmate. L'altro teste che ha saputo riferire qualcosa sul punto è stato il teste il quale ha Tes_1 dichiarato “da quello che mi ha detto no. quando io gli chiedevo con chi era andato, CP_2 mi diceva che andava da solo. Anche se io gli chiedevo se aveva bisogno di essere accompagnato lui mi diceva che andava da solo.”. Tale dichiarazione, tuttavia, da sola non riesce ad assolvere l'onere probatorio a carico del convenuto, non potendosi escludere la fondatezza delle eccezioni sul punto formulate da parte ricorrente, circa la volontà del marito di affrontare la malattia da solo senza alcun coinvolgimento e condivisione con la moglie.
Anche in ordine all'altra motivazione posta a fondamento della domanda di addebito
(trascuratezza della famiglia e degli obblighi e doveri coniugali nei confronti della figlia) all'esito del giudizio non può dirsi che il abbia assolto al proprio CP_2 onere probatorio. I testimoni escussi hanno riferito che delle necessità della figlia se ne occupavano entrambi, a seconda delle proprie esigenze lavorative Per_1
(cfr. testimonianza di “quando mia figlia frequentava la piscina di Capalle Testimone_2 insieme a vedevo il padre il più delle volte portare la figlia in piscina. Poi negli Per_1 ultimi anni quando la piscina era quella di la portava e poi ci siamo Per_3 CP_1 organizzati tra tre genitori quindi una volta portava , un'altra, mio marito e un'altra CP_1 ancora l'altra mamma, . (…). Lui aveva il pomeriggio libero quindi si occupava delle Per_4 attività di per esempio venire a casa mia per fare spagnolo. Mentre per esempio alle Per_1 riunioni scolastiche, ai colloqui con gli insegnanti io ci trovavo la madre.”).
Tanto basta per respingere la domanda di addebito e la conseguente domanda risarcitoria svolta dal convenuto.
Affidamento, collocamento e diritto di visita della minore – Il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dettata dal legislatore
8 e prevedere, pertanto, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre. Appare non accoglibile, infatti, la richiesta del padre di collocare presso di sé la minore, tenuto conto del difficile rapporto che ha con la medesima, come allegato in atti e riferito anche dalla figlia in sede di audizione. In relazione al diritto di visita da parte del genitore collocatario, alla luce di quanto appena dedotto e dell'età della figlia, prossima alla maggiore età, il
Tribunale ritiene che il diritto di visita da parte del padre potrà essere esercitato liberamente previi accordi con la figlia medesima, nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e delle sue volontà.
Assegnazione casa familiare – Come noto, l'assegnazione della casa familiare ad un genitore è disposta esclusivamente nell'interesse del figlio. Nel caso in esame, tenuto conto che la ricorrente ha lasciato la casa familiare da oltre un anno e mezzo unitamente alla figlia, non si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di assegnazione dalla stessa formulata. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, anche se l'abitazione nella quale ha vissuto il minore deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato in prevalenza, nel caso in esame si ritiene che tale statuizione non corrisponderebbe a tutelare il primario interesse della figlia minore (Cass. ordinanza 23501/2023). L'abitazione familiare, infatti, oltre ad essere molto onerosa perché ampia e quindi comporta consumi elevati,
è gravata da mutuo ipotecario che, attualmente, non viene onerato con quindi probabile pignoramento della stessa da parte dell'istituto di credito mutuante.
Rimane, comunque, il fatto che la ricorrente ne è comproprietaria e, come tale, alla medesima spetta ogni diritto che la legge prevede. Il convenuto, infatti, non alcun titolo all'assegnazione della casa, in assenza di convivenza con prole minorenne, e l'utilizzo da parte del medesimo in via esclusiva dell'abitazione di cui la moglie è comproprietaria con la negazione dell'accesso alla stessa è del tutto illegittimo.
Mantenimento della figlia - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza
9 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso in esame, tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, degli esborsi mensili che ognuno deve effettuare, dei tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, si ritiene che debba essere confermato il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, somma Org_ annualmente rivalutabile secondo gli indici oltre alla suddivisione del 50% ciascuno delle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Occorre, infatti, considerare che il convenuto, attualmente, gode in via esclusiva dell'immobile adibito a casa familiare senza contribuire in alcun modo alle spese per il mutuo, mentre la ricorrente, gravata da vari finanziamenti, è attualmente ospitata da amici ma dovrà verosimilmente trovarsi una abitazione. Si sottolinea, inoltre, che la allegazione del convenuto circa la sospensione della propria attività lavorativa per problemi di salute (allegazione svolta negli scritti difensivi conclusivi) oltre che tardiva, è comunque priva di qualsiasi supporto probatorio.
Preme, infine, rilevare che il legislatore ha previsto strumenti per l'attuazione coattiva dell'obbligo di mantenimento in assenza di adempimento spontaneo da parte del genitore onerato.
Ulteriori domande – La domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'ordine di pagamento dei pannelli solari che si chiede che il Tribunale disponga nei confronti del convenuto è del tutto inammissibile in difetto di connessione forte con l'oggetto del presente procedimento.
Deve, del pari, respingersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente in assenza di prova di mala fede o dolo della controparte nel comportamento processuale posto in essere.
Spese di lite – Alla luce della sostanziale soccombenza di parte convenuta, le spese processuali dovranno essere posto a carico del medesimo. Le stesse saranno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento, tenuto conto anche del sub procedimento cautelare (valore indeterminabile, valori medi per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
10 - dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
sposati con rito civile a Prato, in data 13.6.2015, trascritto nei
[...] registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2015, Parte I, atto n. 101;
- respinge la domanda di addebito e la domanda risarcitoria formulate da parte convenuta;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
- revoca l'assegnazione della casa familiare al convenuto in assenza dei presupposti di legge;
- dispone che il padre possa vedere la figlia previ accordi con la medesima tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e dei suoi desideri;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_2 mantenimento della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli Org_ indici oltre al 50% delle spese straordinarie così articolate:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in
11 ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- respinge le altre domande formulate da parte ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_2 da parte ricorrente che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro 104,46 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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