TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4297/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4297/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 19/07/2024 da:
CF ) CP_1 Parte_1 C.F._1 con l'avv. BERTUOLA MATTIA
e:
(CF ) Controparte_2 C.F._2 con l'avv. BERTUOLA MATTIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e, trascorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse. La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 24.9.2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
4.4.2025, in sostituzione dell'udienza del 22.4.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 4297/2024 V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7.10.2023 da
[...]
(n. a Montebelluna (TV) il 22.7.1996) e , (n. a MONTEBELLUNA Parte_2 Controparte_2
(TV) il 14.4.1996), trascritto al n. 4, parte II, Serie A, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CORNUDA (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“i) Assegnare l'immobile allora adibito a dimora coniugale e sito in Comune di Asolo, loc. Pagnano, via Vallorgana n.27, in via esclusiva al sig. Parte_2
ii) Con esclusione vicendevole al contributo divorzile/alimentare/di mantenimento.
- La trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornuda per la relativa annotazione.
- Spese di lite compensate”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CORNUDA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera