TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/08/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
Dott. Chiara Michelone Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/04/2024, da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
RB Vicolo Parisio n. 6 (C. F. , rappresentata, assistita e C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Patacconi del Foro di RB (C. F.
ed elettivamente domiciliata in RB, Corso Europa n. 12 C.F._2 presso e nello studio del suo difensore
, nato RB il 23.03.1966, residente a [...]
Annibale Rosa n. 98 (C.F. ), rappresentato, assistito e difeso, CodiceFiscale_3 come da procura in atti, dall'Avv. Melania Ruberto del Foro di RB (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso la stessa in RB, via C.F._4
Piazza Ranzoni n. 35
AVV SVEVA INSABATO del foro di Torino quale curatore speciale del figlio minore
(e, fino al raggiungimento della maggiore età, di ), come da nomina del Per_1 Per_2
Tribunale per i Minori di Torino del 4.3.2024
con i seguenti figli
, nata a [...] il [...]; Persona_3
, nato a [...] il [...]. Persona_4
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “il Tribunale di RB, competente ex lege, esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia regolare i rapporti tra i medesimi e i figli minori di età secondo quanto appresso indicato:
CONDIZIONI
1. Nella casa familiare, sita in RB Vicolo Parisio 6, resterà ad abitare la IG,ra
, quale proprietaria della stessa. Pt_1
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, presso cui verrà individuata la residenza dei minori;
i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione di carattere straordinario nel loro preminente interesse.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con i ragazzi;
4. In ragione delle rispettive capacità reddituali, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200,00 (€. 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutato annualmente;
i genitori sosterranno in pari quota, nell'interesse dei figli, le spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri previsti dai
Protocolli applicati dal tribunale di RB per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
5. la madre percepirà interamente l'assegno unico per i figli minori;
6. i genitori esprimono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto, anche per i minori, si danno atto di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede;
7. Spese legali compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27.05.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati dalla loro relazione Per_2 Per_1 di convivenza, in allora entrambi minorenni, oggi cessata, alle seguenti condizioni
1. Nella casa familiare, sita in RB Vicolo Parisio 6, resterà ad abitare la IG,ra , Pt_1 Per_ quale proprietaria della stessa.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, presso cui verrà individuata la residenza dei minori;
i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione di carattere straordinario nel loro preminente interesse.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con i ragazzi;
4. In ragione delle rispettive capacità reddituali, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200,00 (€. 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutato annualmente;
i genitori sosterranno in pari quota, nell'interesse dei figli, le spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri previsti dai Protocolli applicati dal tribunale di RB per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
5. la madre percepirà interamente l'assegno unico per i figli minori;
6. i genitori esprimono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto, anche per i minori, si danno atto di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede;
7. Spese legali compensate fra le parti.
In ricorso si evidenziava come fosse pendente avanti al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta il procedimento N. 629/2024 rg nell'interesse dei minori Per_2
e nell'ambito del quale era stata fissata l'udienza di audizione dei genitori per il Per_1 giorno 29.05.2024, come tale procedimento fosse conseguente alla querela sporta dalla nei confronti del che aveva dato avvio al procedimento penale RGNR Pt_1 Pt_2
2688/2023 avanti al Tribunale di RB Sezione Penale, per il reato di maltrattamenti in famiglia che vedeva come unica persona offesa la . Pt_1
Le parti chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 29.5.2024 il giudice delegato disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte, assegnando termine per provvedervi al
12.9.2024.
Con successivo decreto del 28.6.2024, sulla scorta di quanto emergeva dal verbale dell'udienza tenutasi in data 29.5.2024 davanti al TM di Torino, circa la nomina dell'avv S.
Insabato quale curatore speciale dei minori, il giudice delegato disponeva che ricorso e decreto venissero al medesimo notificati.
Con decreto in data 3.9.2024 il TM di Torino confermava la nomina dell'avv S. Insabato quale curatore speciale dei minori, disponeva la presa in carico sociale del nucleo, la presa in carico del padre da parte del per verificare la presunta ludopatia, la presa in carico CP_1 familiare da parte della per valutazione genitoriale e monitoraggio e sostegno CP_2 a autorizzava incontri tra ed il padre solo alla presenza di personale Per_1 Per_1 educativo fino a diversa determinazione del TO al quale disponeva, con la massima urgenza, trasmettersi gli atti per la prosecuzione del procedimento sulla decadenza.
Si costituiva nella procedura, con comparsa depositata in data 9.9.2024, il curatore speciale avv S. Insabato così rassegnando le sue conclusioni disporre l'attivazione di un progetto educativo mirato con un massiccio monte ore di educativa domiciliare in favore di Per_1
confermare l'incarico alla sia per il sostegno al minore che per il sostegno CP_2
e la valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre;
attivare incontri monitorati tra ed il padre con frequenza quantomeno settimanale Per_1 presso il domicilio paterno o in altro luogo gradito al minore;
sospendere la decisione circa l'accoglimento della presente domanda congiunta proposta dai genitori sino alla definizione del procedimento penale e del progetto di sostegno alla relazione genitoriale degli istanti con il figlio onde potersi valutare la domanda Per_1 formulata dal Pubblico Ministero minorile di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Riservandosi all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore / diversa istanza (anche istruttoria) nell'interesse del minore ed ogni valutazione circa la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale proposta dal P.M.
In subordine: respingere la domanda di affidamento condiviso proposta dai genitori, attesa la situazione di pregiudizio nella quale si trova il minore, situazione che richiede la prosecuzione dei vari strumenti di sostegno socio-sanitari già attivati, anche alla luce della domanda di decadenza pendente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
All'esito dei percorsi intrapresi e, alla luce di quanto emerge dalla relazione del CISS
Verbano pervenuta in data 4.7.2025, appaiono meritevoli di accoglimento, risultando oggi rispondenti all'interesse del minore (la figlia è, invero, nelle more, divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne), le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Il servizio sociale, incaricato dal TM di Torino in data 3.9.2024 per gli incontri protetti tra il padre e il ragazzo, descrive gli stessi come “ricchi di emozioni positive per entrambi”, evidenziando la necessità avvertita dal ragazzo di aver con il padre un rapporto libero e normale e di poterlo sentire regolarmente, aspetto in relazione alla quale la madre, così come il curatore speciale, si sono detti favorevoli in occasione dell'ultima udienza tenutasi.
Il Tribunale, ritenuta dunque la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese legali devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali avranno il compito Per_1 di adottare le decisioni più rilevanti riguardanti l'educazione, l'istruzione e tutto ciò che riguarda la straordinaria amministrazione, nel prevalente interesse del figlio medesimo;
colloca il minore in via prevalente presso la madre;
Per_1 assegna in uso a la casa familiare sita in RB Vicolo Parte_1
Parisio 6; dà facoltà a di visitare il figlio minore liberamente, previo accordo con il Parte_2 medesimo;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di 200,00 € a titolo di contributo al mantenimento dei figli, 100,00 € ciascuno, annualmente rivalutabili Istat;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre;
pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere in pari quota, le spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di RB.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in RB, il 28.7.2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
Dott. Chiara Michelone Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/04/2024, da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
RB Vicolo Parisio n. 6 (C. F. , rappresentata, assistita e C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Patacconi del Foro di RB (C. F.
ed elettivamente domiciliata in RB, Corso Europa n. 12 C.F._2 presso e nello studio del suo difensore
, nato RB il 23.03.1966, residente a [...]
Annibale Rosa n. 98 (C.F. ), rappresentato, assistito e difeso, CodiceFiscale_3 come da procura in atti, dall'Avv. Melania Ruberto del Foro di RB (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso la stessa in RB, via C.F._4
Piazza Ranzoni n. 35
AVV SVEVA INSABATO del foro di Torino quale curatore speciale del figlio minore
(e, fino al raggiungimento della maggiore età, di ), come da nomina del Per_1 Per_2
Tribunale per i Minori di Torino del 4.3.2024
con i seguenti figli
, nata a [...] il [...]; Persona_3
, nato a [...] il [...]. Persona_4
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “il Tribunale di RB, competente ex lege, esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia regolare i rapporti tra i medesimi e i figli minori di età secondo quanto appresso indicato:
CONDIZIONI
1. Nella casa familiare, sita in RB Vicolo Parisio 6, resterà ad abitare la IG,ra
, quale proprietaria della stessa. Pt_1
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, presso cui verrà individuata la residenza dei minori;
i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione di carattere straordinario nel loro preminente interesse.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con i ragazzi;
4. In ragione delle rispettive capacità reddituali, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200,00 (€. 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutato annualmente;
i genitori sosterranno in pari quota, nell'interesse dei figli, le spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri previsti dai
Protocolli applicati dal tribunale di RB per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
5. la madre percepirà interamente l'assegno unico per i figli minori;
6. i genitori esprimono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto, anche per i minori, si danno atto di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede;
7. Spese legali compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27.05.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati dalla loro relazione Per_2 Per_1 di convivenza, in allora entrambi minorenni, oggi cessata, alle seguenti condizioni
1. Nella casa familiare, sita in RB Vicolo Parisio 6, resterà ad abitare la IG,ra , Pt_1 Per_ quale proprietaria della stessa.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, presso cui verrà individuata la residenza dei minori;
i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione di carattere straordinario nel loro preminente interesse.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con i ragazzi;
4. In ragione delle rispettive capacità reddituali, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200,00 (€. 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutato annualmente;
i genitori sosterranno in pari quota, nell'interesse dei figli, le spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri previsti dai Protocolli applicati dal tribunale di RB per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
5. la madre percepirà interamente l'assegno unico per i figli minori;
6. i genitori esprimono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto, anche per i minori, si danno atto di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede;
7. Spese legali compensate fra le parti.
In ricorso si evidenziava come fosse pendente avanti al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta il procedimento N. 629/2024 rg nell'interesse dei minori Per_2
e nell'ambito del quale era stata fissata l'udienza di audizione dei genitori per il Per_1 giorno 29.05.2024, come tale procedimento fosse conseguente alla querela sporta dalla nei confronti del che aveva dato avvio al procedimento penale RGNR Pt_1 Pt_2
2688/2023 avanti al Tribunale di RB Sezione Penale, per il reato di maltrattamenti in famiglia che vedeva come unica persona offesa la . Pt_1
Le parti chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 29.5.2024 il giudice delegato disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte, assegnando termine per provvedervi al
12.9.2024.
Con successivo decreto del 28.6.2024, sulla scorta di quanto emergeva dal verbale dell'udienza tenutasi in data 29.5.2024 davanti al TM di Torino, circa la nomina dell'avv S.
Insabato quale curatore speciale dei minori, il giudice delegato disponeva che ricorso e decreto venissero al medesimo notificati.
Con decreto in data 3.9.2024 il TM di Torino confermava la nomina dell'avv S. Insabato quale curatore speciale dei minori, disponeva la presa in carico sociale del nucleo, la presa in carico del padre da parte del per verificare la presunta ludopatia, la presa in carico CP_1 familiare da parte della per valutazione genitoriale e monitoraggio e sostegno CP_2 a autorizzava incontri tra ed il padre solo alla presenza di personale Per_1 Per_1 educativo fino a diversa determinazione del TO al quale disponeva, con la massima urgenza, trasmettersi gli atti per la prosecuzione del procedimento sulla decadenza.
Si costituiva nella procedura, con comparsa depositata in data 9.9.2024, il curatore speciale avv S. Insabato così rassegnando le sue conclusioni disporre l'attivazione di un progetto educativo mirato con un massiccio monte ore di educativa domiciliare in favore di Per_1
confermare l'incarico alla sia per il sostegno al minore che per il sostegno CP_2
e la valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre;
attivare incontri monitorati tra ed il padre con frequenza quantomeno settimanale Per_1 presso il domicilio paterno o in altro luogo gradito al minore;
sospendere la decisione circa l'accoglimento della presente domanda congiunta proposta dai genitori sino alla definizione del procedimento penale e del progetto di sostegno alla relazione genitoriale degli istanti con il figlio onde potersi valutare la domanda Per_1 formulata dal Pubblico Ministero minorile di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Riservandosi all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore / diversa istanza (anche istruttoria) nell'interesse del minore ed ogni valutazione circa la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale proposta dal P.M.
In subordine: respingere la domanda di affidamento condiviso proposta dai genitori, attesa la situazione di pregiudizio nella quale si trova il minore, situazione che richiede la prosecuzione dei vari strumenti di sostegno socio-sanitari già attivati, anche alla luce della domanda di decadenza pendente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
All'esito dei percorsi intrapresi e, alla luce di quanto emerge dalla relazione del CISS
Verbano pervenuta in data 4.7.2025, appaiono meritevoli di accoglimento, risultando oggi rispondenti all'interesse del minore (la figlia è, invero, nelle more, divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne), le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Il servizio sociale, incaricato dal TM di Torino in data 3.9.2024 per gli incontri protetti tra il padre e il ragazzo, descrive gli stessi come “ricchi di emozioni positive per entrambi”, evidenziando la necessità avvertita dal ragazzo di aver con il padre un rapporto libero e normale e di poterlo sentire regolarmente, aspetto in relazione alla quale la madre, così come il curatore speciale, si sono detti favorevoli in occasione dell'ultima udienza tenutasi.
Il Tribunale, ritenuta dunque la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese legali devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali avranno il compito Per_1 di adottare le decisioni più rilevanti riguardanti l'educazione, l'istruzione e tutto ciò che riguarda la straordinaria amministrazione, nel prevalente interesse del figlio medesimo;
colloca il minore in via prevalente presso la madre;
Per_1 assegna in uso a la casa familiare sita in RB Vicolo Parte_1
Parisio 6; dà facoltà a di visitare il figlio minore liberamente, previo accordo con il Parte_2 medesimo;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di 200,00 € a titolo di contributo al mantenimento dei figli, 100,00 € ciascuno, annualmente rivalutabili Istat;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre;
pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere in pari quota, le spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di RB.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in RB, il 28.7.2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco