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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2405/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
15.05.2024
da
, con l'avv. D'AGOSTINI ANNALISA, come da procura in Parte_1
atti;
- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. CALORE ELENA, come da procura in atti;
CP_1
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione personale dei coniugi.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
22.11.2024, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato
ex art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c.: 2
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e dichiara la separazione;
2. Pone a carico del convenuto il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo
bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 900,00, oltre
rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza
dal mese di dicembre 2024;
3. Le parti si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale il prima possibile
con previsione di un eventuale rogito successivamente al mese di giugno 2025 per
ragioni fiscali;
4. Le parti concordano la divisione al 50% di tutti i conti ancora cointestati e di
eventuali investimenti ancora non svincolati;
5. Spese di lite compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le conclusioni
all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 15.05.2024
conveniva in giudizio formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“1. Pronunciarsi la separazione personale, anche con sentenza non definitiva ai
sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., dei coniugi sig.ra nata a [...] il Parte_1
30.07.1964 C.F. e sig. nato a [...] il C.F._1 CP_1
14.12.1961, C.F.: , entrambi residenti in [...]
Caduti di Nassyria, 27;
2. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria
residenza, pur con l'obbligo di comunicarla all'altro nonché di reciproco rispetto;
2 3
3. Porsi a carico del Sig. , anche con i provvedimenti temporanei ed CP_1
urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n.22 c.p.c., un contributo mensile di € 1.250,00
rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di
concorso al mantenimento della moglie da corrispondersi in via anticipata entro il
giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra a Parte_1
decorrere dalla data della presente domanda.
Spese e compensi di causa interamente rifusi.
Con memoria di costituzione, depositata in data 09.10.2024, si costituiva il resistente rassegnando le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
Nel merito, anche in via provvisoria ed urgente
1. Disporsi la separazione personale, anche con sentenza non definitiva, dei coniugi
sigg. nato a [...] il [...] – C.F.: CP_1 CodiceFiscale_3
e nata a [...] il [...] – C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_4
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la
propria residenza ed ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente le
conseguenti annotazioni;
2. Disporsi l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla moglie CP_1
,a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa, la Parte_1
somma di €. 450,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario alle
coordinate che saranno dalla stessa comunicate, a far data dalla pronuncia.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali.
3 4
All'udienza di comparizione delle parti del 22.11.2024 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c., rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe;
e il
Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 07.02.1982 a Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 1982, Numero 49, Parte II, Serie A.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 22.11.2024 è emerso, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
In merito alle ulteriori domande proposte, va osservato che le conclusioni riportate in epigrafe sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1
matrimonio contratto il 07.02.1982 a Padova (PD) CP_1
e trascritto nel registro del suddetto Comune, parte II, serie A, n. 49, anno
1982.
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2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Omologa le conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 4,
c.p.c..
4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 03.12.24
Si comunichi.
Il Giudice Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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