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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 370 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANGANARO DARIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 802, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 29/07/1999, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. , nato a [...] Parte_1
(ME), il 20.10.1956, c.f. e la SI.ra , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(ME), l'1.5.1971, c.f. , entrambi residenti in [...] salita C.F._2
Tremonti n. 1 (matrimonio contratto il 19.9.1998 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Messina al n. 802 P. 2 A anno 1998); b. La SI.ra , Parte_2
rimarrà ad abitare nell'immobile di proprietà della figlia, sita in Messina, salita Tremonti n.
1, con ogni arredo e pertinenza acquistate in costanza di matrimonio, ove già era stata fissata la residenza familiare;
c. Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza Parte_1
entro tre mesi dall'omologazione dell'emananda sentenza;
d. I coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento da parte dell'altro e pertanto dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro; e. Le due autovetture, modello Citroen C1 TG. DE248CY e Toyota
Aygo TG. DB392YL, acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della SI.ra ; f. I coniugi si scambiano sin d'ora il Parte_2
reciproco assenso per l'espatrio, per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e documenti equivalenti (carta di identità etc…), nonché reciproca autorizzazione a vivere separatamente ed a stabilire ove vogliano il loro domicilio e residenza. g. I restanti rapporti sono stati definiti da entrambi ed ognuno dichiara di non pretendere nulla dall'altro, tranne per i punti sopra riportati”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
SS (ME) l'01/05/1971, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 802, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 370 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANGANARO DARIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 802, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 29/07/1999, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. , nato a [...] Parte_1
(ME), il 20.10.1956, c.f. e la SI.ra , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(ME), l'1.5.1971, c.f. , entrambi residenti in [...] salita C.F._2
Tremonti n. 1 (matrimonio contratto il 19.9.1998 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Messina al n. 802 P. 2 A anno 1998); b. La SI.ra , Parte_2
rimarrà ad abitare nell'immobile di proprietà della figlia, sita in Messina, salita Tremonti n.
1, con ogni arredo e pertinenza acquistate in costanza di matrimonio, ove già era stata fissata la residenza familiare;
c. Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza Parte_1
entro tre mesi dall'omologazione dell'emananda sentenza;
d. I coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento da parte dell'altro e pertanto dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro; e. Le due autovetture, modello Citroen C1 TG. DE248CY e Toyota
Aygo TG. DB392YL, acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della SI.ra ; f. I coniugi si scambiano sin d'ora il Parte_2
reciproco assenso per l'espatrio, per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e documenti equivalenti (carta di identità etc…), nonché reciproca autorizzazione a vivere separatamente ed a stabilire ove vogliano il loro domicilio e residenza. g. I restanti rapporti sono stati definiti da entrambi ed ognuno dichiara di non pretendere nulla dall'altro, tranne per i punti sopra riportati”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
SS (ME) l'01/05/1971, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 802, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.