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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 427/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
ANTONIO LA CORTE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA CP_1 C.F._2
GENTILE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/01/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni eventuale contraria eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 25173/2011 oggetto d'impugnazione, disporre per l'accoglimento delle conclusioni gradatemente rassegnate nell'ambito del giudizio di 1° grado, e precisamente:
pagina 1 di 16 1} Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato, per usucapione, a titolo Parte_1 originario, l'appartamento sito sull'isola di TR, Piazzetta Cala Spalmatoio, piano primo, meglio individuato in atti ed al NCEU Comune di isola del Giglio (GR) Località Isola di TR, foglio 78, particella 326, sub 23, L.go TR, primo piano, vani 3,5 intestato al Signor — ed ora intestato a in conseguenza Testimone_1 CP_1 delle disposizioni edatte dal precitato er effetto ed in conseguenza dell'usucapione ventennale ex artt. 1158 Codice Civile maturata;
2) Conseguentemente, disporre con sentenza il trasferimento della proprietà del suddetto immobile in favore dell'istante ordinando la trascrizione dell'emananda Parte_1 sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
3) Il tutto con ogni conseguente statuizione accessoria e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per la parte appellata:
“I – Respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, rigettare l'impugnazione avversaria, perché inammissibile, improcedibile o comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di I grado n. 18/2022 in ogni sua parte;
II – Condannare l'appellante alle spese e compensi di lite del presente giudizio Parte_1 di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 18/2022 pubblicata il 14/01/2022, ha così deciso:
- Respinge la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 7.300,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti.
1.1 Ruggero con atto di citazione spedito a notifica il 21.3.2011, aveva convenuto Pt_1
, per far dichiarare in suo danno l'avvenuta usucapione del bene immobile Controparte_2 costituito da appartamento sito sull'Isola di TR Piazzetta Cala Spalmatoio, piano primo, censito al NCEU del Comune di Isola del Giglio Località Isola di TR al foglio 78,
p.lla 326 sub 23, vani 3.5.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) il 31.7.1987 il aveva sottoscritto, in proprio e per la società una CP_2 CP_3 scrittura privata nella quale si era riconosciuto debitore del a titolo di compenso per la Pt_1
pagina 2 di 16 prestazione professionale prestata per l'acquisizione di beni provenienti dal Fallimento Val di
Sole, nella misura del 5% della proprietà immobiliare sita in TR, che era stata individuata nell'appartamento oggetto di domanda;
(-) contestualmente aveva immesso nel possesso del bene immobile;
CP_2 Pt_1
(-) il 21.9.1990 aveva agito contro ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedendo che Pt_1 CP_2 gli venisse trasferita la proprietà del bene;
(-) il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27141/2002 aveva respinto la domanda e la
Corte d'Appello di Roma, in sede di gravame, aveva, con sentenza n. 4362/2005, rimesso le parti dinanzi al primo giudice, che aveva emesso sentenza n. 8696/2010, anch'essa appellata, con giudizio pendente al n. 6504/2010 rg della Corte d'Appello;
(-) era pacifico, per averlo ammesso la controparte in quel giudizio, che possedeva Pt_1
l'immobile sin dal luglio 1987, così che era ormai maturata l'usucapione.
1.2 si era costituito per resistere, sostenendo che era mero Controparte_2 Pt_1 detentore.
1.3 Il Tribunale, istruita la causa, aveva dichiarato interrotto il processo all'udienza del
23.10.2019 per il sopravvenuto decesso del convenuto.
La causa era stata riassunta contro gli eredi e si era costituita, a tale titolo,
[...]
, facendo proprie le difese del dante causa. CP_1
1.4 Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che avendo ottenuto il Pt_1 godimento del bene in forza d'un titolo obbligatorio, quale era il contratto preliminare, aveva acquisito solo la detenzione del bene, occorrendo dunque, per l'usucapione, un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che, nel caso di specie, non esisteva, in quanto:
i) nella lettera del 3.4.1989 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) indirizzata al per conto del quest'ultimo viene espressamente qualificato come promittente CP_2 Pt_1 cessionario dell'appartamento “di Vs. proprietà” (e, del resto, all'epoca non era ancora spirato il termine per addivenire alla stipula del contratto definitivo, avendo le parti pattuito che il trasferimento dell'immobile sarebbe avvenuto “non prima del 31 luglio 1990”; non poteva quindi tecnicamente parlarsi di “retrovendita” dell'immobile); ii) il pagamento degli oneri consortili da parte del può ritenersi connesso al godimento del bene (in Pt_1 forza di rapporto assimilabile al comodato, come osservato sopra) e alla fruizione dei servizi offerti dal stesso;
iii) inoltre, il pagamento dei suddetti oneri consortili (che ha CP_4
pagina 3 di 16 visto coinvolti il e il ), non può considerarsi “in opposizione” al possessore Pt_1 CP_4
iv) analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla CP_2 raccomandata con cui il comunicava al le opere di scavo e verifica da CP_4 Pt_1 svolgersi “sul fabbricato e quello ad esso adiacente”, lavori asseritamente relative Pt_2 all'immobile di cui è causa (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione), fatto a cui il – CP_2 che pure ha documentato spese sostenute per l'immobile di cui è causa - risulta del tutto estraneo.
In altri termini, gli elementi sopra esposti non consentono di ritenere che il avesse Pt_1 cominciato ad esercitare un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sul bene, non potendosi ritenere che l'attore avesse cessato di riconoscere in altri la titolarità dello stesso;
tanto che instaurava il giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti dell'effettivo proprietario per conseguirne la proprietà.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto che, nel caso di specie, la scrittura del 1987 lo aveva immesso nel vero e proprio possesso dell'immobile.
L'avvenuta proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c. non aveva rilievo ai presenti fini, perché la domanda di usucapione era stata proposta ben dopo di essa e solo nel momento in cui era maturato il ventennio utile per l'acquisto a titolo originario.
2.2 In secondo luogo, l'appellante contesta, comunque, che non fosse stata fornita prova di un pieno possesso del bene, come invece dimostravano tutte le attività, tipiche del proprietario, poste in essere dal fraintese dal Tribunale. Pt_1
2.3 In terzo luogo, l'appellante ha rimarcato la completa assenza, da parte di , di CP_2 atti interruttivi del termine ventennale di usucapione.
2.4 Infine, ha invocato una corretta rivalutazione delle deposizioni assunte, che Pt_1 dimostrerebbero il suo possesso.
pagina 4 di 16 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Va disatteso il primo motivo.
5.1 La scrittura privata del 1987 è, per la parte che qui più interessa, del seguente tenore:
1) In forza di accordi già stipulati, il Sig. è creditore, a titolo di compenso per Pt_1
l'opera prestata, del cinque per cento della cubatura della proprietà immobiliare sull'isola di
TR acquisita in proprietà da e dalla Soc. FICET. CP_2
2) I Sig.ri e – quest'ultimo per sé e per il terzo Soc. FICET - convengono Pt_1 CP_2 che il 5% di cubatura di spettanza di per le acquisizioni di cui sub 1) è ad oggi Pt_1 individuato nell'appartamentino sito in TR [...] il tutto salvo conguaglio per difetto o per eccesso”.
3) Il trasferimento di proprietà di quanto indicato sub 2) in favore del Sig. Pt_1 avverrà, a richiesta della parte più diligente, non prima del 31 luglio 1990.
pagina 5 di 16 4) Fino alla data del 31 luglio 1990 è istituito rapporto di mandato senza rappresentanza in forza del quale il medesimo Sig. opererà per l'acquisizione di Pt_1 ulteriori proprietà immobiliari in TR in favore del Sig. […] Il compenso in CP_2 favore del mandatario sarà costituito dal cinque per cento della complessiva cubatura acquisita alla scadenza del mandato. [...].
La scrittura contiene, come correttamente ritenuto dal primo giudice e dalle parti stesse, la promessa del di trasferire la proprietà del bene al (non prima del 31.7.1990) e CP_2 Pt_1 la contestuale promessa del di acquistare la proprietà a saldo del compenso maturato Pt_1 per l'opera lato sensu di intermediazione (passata; per quella futura, intercorrevano altri patti, che qui non interessano).
5.2 Va allora premesso che, allorquando il promittente venditore (o, più in generale, il promittente alienante) consegni anticipatamente il bene al promissario acquirente, questi ottiene il godimento non perché sia anticipato l'effetto reale della compravendita (i.e., del contratto di scambio immobiliare), ma perché viene a esistenza “… un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori …” (Cass. SSUU 27.3.2008 n. 7930 e successive;
Cass. sez. 2^ 16.3.20216 n. 5211).
La difesa appellante pare talora voler sovvertire in radice questo postulato, il quale,
d'altra parte, oltre che assistito dall'autorità della giurisprudenza di legittimità che l'ha fissato,
è, ad avviso del collegio, indiscutibile.
Gli argomenti contrari del eludono tutti questa semplice constatazione, ossia che il Pt_1 contratto preliminare ha soli effetti obbligatorî, così che esso, di per sé, non attua l'obbligazione (ex art. 1476 c.c.) del venditore di consegnare la cosa (con trasmissione del possesso giuridico e materiale della res); essendo la traditio del bene, se effettuata contestualmente al preliminare, pur sempre posta in essere in vista della futura stipulazione dell'atto traslativo, rispetto al quale resta funzionale e dipendente.
Di per sé, dunque, la consegna del bene in occasione del preliminare trasferisce al cessionario niente più di una detenzione, quand'anche essa possa essere, in ipotesi, nomine proprio, ossia in vista di un interesse proprio del promissario acquirente a fruire da subito del bene.
5.3 È ovvio – e sul punto concorda il collegio – che la libertà negoziale consente agli stipulanti di anticipare la trasmissione del possesso pieno dell'immobile rispetto al momento pagina 6 di 16 del contratto definitivo, ma ciò, per l'appunto, costituendo una deroga al fisiologico svolgimento dell'iter negoziale, deve risultare in modo inequivocabile.
Nel caso in esame, la trasmissione del possesso, anziché della mera detenzione, non risulta in alcun modo.
5.3.a Innanzitutto, non si registra certo quella che è la situazione più logica e più semplice, ossia quella in cui i contraenti esprimano in modo diretto la loro volontà di trasmissione del possesso giuridico e materiale: nulla nella scrittura del 1987 rivela un simile intento.
Eppure, proprio perché la trasmissione anticipata del possesso pieno costituisce, per gli argomenti svolti, una ipotesi che deroga a quella ordinaria, sarebbe legittimo attendersi dagli stipulanti, se non altro a fini di chiarezza, una espressa manifestazione di volontà; la cui assenza, dunque, è un elemento non semplicemente neutro, nella interpretazione del contratto, ma che milita, pur senza volerne enfatizzare la portata, contro la tesi attorea.
5.3.b Non è poi vero che, come sostenuto più che altro nell'atto di citazione di primo grado (§ 3 di pag. 4), la controparte abbia mai riconosciuto il possesso in capo al Pt_1 addirittura sin dalla comparsa di costituzione nella pregressa causa ex art. 2932 c.c.-
(e poi l'erede ) hanno sempre e solo dato atto che dal 1987 CP_2 CP_1 Pt_1 usufruiva dell'immobile, ossia lo occupava; ma hanno sempre qualificato tale fruizione come detenzione e non come possesso.
5.3.c Con l'appello, poi, viene prospettata la necessità di desumere la trasmissione del possesso dalla circostanza che, nella scrittura privata, la cessione dell'appartamento costituiva la controprestazione a carico del , a fronte di una prestazione del ossia quella di CP_2 Pt_1 intermediazione, già completamente eseguita.
Spiega l'appellante (appello, da pag. 8, sottolineatura della parte):
1) Al momento della sottoscrizione di tale contratto [n.d.r.: del 1987] il corrispettivo astrattamente dovuto dal in favore del - a titolo di prezzo di cessione Pt_1 CP_2 dell'appartamento in TR - era stato già corrisposto.
2) Tale corrispettivo è costituito dal tantundem dovuto al medesimo a titolo di Pt_1 compensi professionali riconosciuti dal a fronte dell'attività professionale espletata CP_2 in relazione alle acquisizioni immobiliari effettuate in favore del medesimo e/o CP_2 della CP_5
pagina 7 di 16 È quindi del tutto plausibile ritenere – secondo l'id quod plerumque accidit – che proprio in considerazione dell'avvenuto adempimento della controprestazione, avente a oggetto l'integrale pagamento del prezzo di vendita, il sia stato immesso nel possesso Pt_1 del bene immobile promesso in vendita.
Si dissente:
5.3.c.i L'argomento esegetico si risolve, a ben vedere, nell'affermazione che, siccome l'attribuzione al dell'appartamento era, nella volontà delle parti, per così dire Pt_1 irreversibile (perché esso costituiva corrispettivo di una prestazione già del tutto eseguita dal
, sarebbe conseguente dedurne la trasmissione del possesso vero e proprio. Pt_1
In realtà, in qualsiasi contratto preliminare, l'attribuzione del bene è, nella volontà delle parti, irreversibile, nel senso che essa, in attuazione del contratto a effetti obbligatorî, dovrà necessariamente (i.e., con quella forza di legge di cui fa menzione l'art. 1372 c.c.) essere trasferita al promissario.
Sicché, sotto questo profilo, solo in apparenza il caso presente differisce da un'ordinaria fattispecie di contratto preliminare di compravendita;
e differisce solo per la circostanza che una delle due prestazioni, quella del promissario, è stata già eseguita (come, a es., se l'acquirente avesse già pagato l'intero prezzo); differenza che, però, non è tale da rivelare la volontà comune dei contraenti di trasmettere subito il possesso vero e proprio, anziché la mera detenzione funzionale al futuro definitivo (i.e., il comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare identificato dalla giurisprudenza di legittimità già citata).
Al fine di ricostruire la comune volontà dei contrenti sul tema d'interesse (trasmissione del possesso o della detenzione), insomma, poco importa in qual misura l'assetto definitivo dei rapporti sia già attuato anticipatamente, perché ciò non toglie che il perfezionamento della complessiva operazione economico patrimoniale si sarebbe avuta esclusivamente e solo al momento della stipulazione del contratto definitivo, il quale, dunque, resta pur sempre il fine da cui dipende qualsiasi prodromica disposizione delle parti;
così che, alla fin fine, desumere la trasmissione del possesso dalla mera circostanza che aveva già eseguito la sua Pt_1 controprestazione sembra al collegio operazione ermeneutica decisamente impraticabile.
5.3.c.ii Peraltro, il ragionamento dell'appellante è in sé viziato e fuorviante, perché non tiene conto della clausola secondo la quale il corrispettivo del 5% della cubatura, pur individuato pattiziamente nell'appartamento de quo, sarebbe stato soggetto, a consuntivo
(ossia al definitivo), a conguaglio, positivo o negativo (convengono che il 5% di cubatura di pagina 8 di 16 spettanza di … è ad oggi individuato nell'appartamentino sito in TR … il tutto Pt_1 salvo conguaglio per difetto o per eccesso).
L'attribuzione dell'appartamento, dunque, non era poi così irreversibile come pretende l'appellante, perché era contemplata l'ipotesi in cui il bene immobile si fosse rivelato una controprestazione eccessiva per , rispetto a quella eseguita dal (salvo CP_2 Pt_1 conguaglio … per eccesso).
In tale ipotesi, è senz'altro verosimile – e ciò va riconosciuto in favore dell'appellante - che l'eccesso in danno di sarebbe stato riequilibrato non già mettendo in dubbio CP_2
l'obbligo di trasferire l'appartamento, bensì stabilendo a carico di un conguaglio in Pt_1 denaro: ma ciò avrebbe pur sempre potenzialmente rimesso in discussione (anche) il trasferimento, perché, a esempio, se poi non avesse saldato il conguaglio (che, nel caso Pt_1 di specie, vi sarebbe stato e in misura consistente, come risulterà dal prosieguo;
infra, §
5.3.d.i), restando inadempiente, sarebbe stato legittimato a chiedere, se del caso, CP_2 persino la risoluzione ovvero a negare l'adempimento ex art. 1460 c.c.-
Proprio, dunque, con riferimento al tenore specifico del contratto del 1987, che parte appellante sostiene essere di prioritaria importanza, ma del quale poi tralascia selettivamente le clausole sgradite, è assai improbabile che abbia voluto trasmettere alla controparte CP_2 il pieno possesso di un immobile che, sino al definitivo, restava pur sempre sua proprietà.
5.3.d Il collegio non condivide neppure quanto l'appellante argomenta con riferimento alla pregressa causa ex art. 2932 c.c.-
5.3.d.i Essa si è medio tempore definitivamente conclusa con l'emissione della sentenza n. 4330/2020, pubblicata il 21.9.2020 (in produzione dell'appellante), con la quale la Corte
d'Appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., pur riconoscendo al (e a carico della erede di ) un credito di € 11.104,08 per le prestazioni Pt_1 CP_2 effettuate e menzionate nella scrittura del 1987.
La Corte d'Appello ha in quel caso ritenuto che la scrittura privata non contenesse, quanto al trasferimento immobiliare, una sufficiente determinazione del bene, tanto da non permetterne l'esecuzione in forma specifica.
Ha, però, ritenuto che l'attività del meritasse corrispettivo in denaro, determinato, Pt_1
a seguito di c.t.u. sul 5% della cubatura dei beni acquisiti da tramite (ossia del CP_2 Pt_1
pagina 9 di 16 complesso di tutti i beni acquisti, pari a una cubatura totale del valore di ₤ 430.000.000), in ₤
21.500.000.
È interessante notare che, secondo quanto accertato dalla Corte d'Appello di Roma, il valore di cubatura dell'appartamento oggetto di questo processo è di ₤ 64.030.878; il che significa che il trasferimento dell'appartamento, stabilito nella scrittura del 1987 a tacitazione del credito professionale di avrebbe generato un conguaglio per eccesso di ₤ Pt_1
(64.030.878 – 21.500.000=) 42.530.878, pari a € 21.965,36.
Vale a dire che il 5% del valore del complessivo compendio immobiliare acquisito da grazie a era pari a ₤ 21.500.000 e che, pertanto, l'attribuzione CP_2 Pt_1 dell'appartamento, che da solo valeva ₤ 64.030.878, sbilanciava il sinallagma a favore di
Pt_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 della scrittura privata del 1987, sarebbe stato necessario determinare un conguaglio a carico di pari a ₤ 42.530.878, il che significa che la Pt_1 determinazione pattizia effettuata dai contraenti nel 1987 era addirittura maldestra, pari a circa tre volte quanto spettava realmente a Pt_1
Questa constatazione rafforza, al di là di qualsiasi dubbio, quanto già si è avuto modo di osservare in precedenza (supra, § 5.3.c.ii).
5.3.d.ii Per quanto persista col notare che era sua facoltà reagire immediatamente Pt_1 all'inadempimento di con l'azione ex art. 2932 c.c.; e che solo al compimento del CP_2 ventennio utile per la usucapione egli ha avanzato la relativa domanda, senza dunque che, a suo avviso, sia possibile ravvisare una qualche contraddizione nella sua linea d'agire, la Corte ritiene diversamente.
Sino al 2020, quando si è concluso l'altro processo, ha sostenuto d'avere diritto, in Pt_1 forza di un titolo obbligatorio (ossia della scrittura del 1987), a diventare, mediante sentenza costitutiva, proprietario dell'immobile, il che, ad avviso del collegio, presuppone necessariamente il riconoscimento che, ancora a quella data, egli non era proprietario.
Tanto è vero che, se la Corte d'Appello di Roma avesse emesso sentenza ex art. 2932 c.c.
e questa fosse passata in giudicato, sarebbe diventato proprietario dell'immobile per via Pt_1 derivativa e questo processo non avrebbe potuto procedere oltre, a tacere della revocabilità
(art. 395 n. 5 c.p.c.) di una eventuale sentenza affermativa dell'acquisto del medesimo bene a titolo originario.
pagina 10 di 16 Il libero esperimento di facoltà difensive non si spinge sino al punto di porre sempre e comunque nel nulla le contraddizioni logiche e giuridiche che esse esprimono.
Nel presente caso, in una sede giudiziale distinta da questa e in assoluto difetto di coordinamento fra le linee difensive, anche mediante riserve o subordinazioni, ha Pt_1 sostenuto, sino al 2020, di non essere proprietario e di volervi diventare in via derivativa in forza della scrittura privata del 1987, mediante l'intervento del giudice ex art. 2932 c.c., il che contraddice in radice la sua pretesa di avere già da tempo usucapito il bene.
Poco importa che la domanda di usucapione sia stata formulata dopo il compiersi del ventennio dal 1987, perché ciò non toglie che, come risulta dalla sentenza n. 4330/2020 della
Corte d'Appello di Roma, sino a quella data (2020) egli ha anche riconosciuto di non avere ancora la proprietà del bene.
5.3.d.iii È infine del tutto irrilevante che talora la Corte d'Appello di Roma si sia espressa nel senso di un trasferimento di possesso in occasione della scrittura privata del
1987: i relativi passi rendono massimamente evidente che lì il giudice ha usato il termine possesso come equivalente di materiale occupazione, senza la benché minima intenzione di distinguerlo dalla mera detenzione, anche perché profilo del tutto irrilevante in quella sede per dirimere la controversia.
6. Il secondo motivo, che sostiene, in linea gradata, l'esistenza di atti, successivi alla scrittura privata del 1987, di interversione del possesso, non può essere accolto, perché il
Tribunale ha già adeguatamente valutato questo tema, senza che il gravame sia in grado di indurre ripensamenti.
Va premesso che l'interversione «… non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in
pagina 11 di 16 un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (Cass. sez. 1^ civ. 20.12.2016 n. 26327 rv 642763).
Nel caso in esame, manca qualsiasi atto contro il;
e si resta nell'ambito di una CP_2 serie di attività che ha posto in essere abusando della sua posizione di vantaggio, datagli Pt_1 dalla detenzione.
6.1 La circostanza che «[…] il nel corso del periodo temporale successivo Pt_1
l'immissione in possesso, ha provveduto spontaneamente (oltre che nell'assoluto silenzio del
al pagamento tanto degli oneri consortili così come delle spese afferenti i vari CP_2 interventi manutentivi resi necessari […]» (appello, pag. 11) non costituisce un atto di interversione.
Esso è del tutto equivoco, perché, nella situazione data, restava funzionale al persistente intento del di rendersi proprietario del bene ex art. 2932 c.c., intento che, si torna a Pt_1 sottolineare, è perdurato sino al 2020; e, si può aggiungere riprendendo una condivisibile difesa dell'appellata, si tratta per lo più di pagamenti (vds elenco in 2^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c. di funzionali all'uso del bene, come tali tipici sia del proprietario, sia, però, di Pt_1 qualsiasi altro soggetto che a qualsiasi altro titolo (a es., perché detentore quale promissario acquirente), diverso dalla proprietà, faceva uso del bene.
Non si vede, poi, come questa attività possa definirsi atto di opposizione contro il
(o sua erede); né lo spiega la difesa appellante. CP_2
Ed è anche fuorviante l'asserzione secondo la quale era silente: egli, al contrario, CP_2 ha ininterrottamente resistito per anni e anni all'azione ex art. 2932 c.c., negando che Pt_1 potesse diventare proprietario in forza della scrittura privata del 1987, con ciò, per implicito, negando a fortiori che fosse già diventato proprietario per usucapione. Pt_1
L'atteggiamento di rispetto alle attività della controparte, dunque, non può CP_2 essere considerata inerte, perché egli, non avendo il corpus del possesso, trasmesso al detentore sin dal 1987 e da questi mai più restituito, compendiava nella resistenza all'avversa azione tutto quanto poteva fare nei limiti dell'ordinamento.
Non esiste, dunque, un comportamento inerte del che, protrattosi per anni, CP_2 possa in qualche modo suggerire l'idea di una avvenuta interversione: al contrario, per anni e poi la sua erede hanno continuato a sostenere che non aveva alcun titolo per CP_2 Pt_1 diventare proprietario dell'immobile, che restava loro.
pagina 12 di 16 6.2 L'appellante torna a sottolineare anche sotto questo profilo che «[…] lo stesso
all'atto della sua costituzione nel giudizio R.G. 54274/1990, ha di fatto ammesso CP_2 che il Sig. ha utilizzato 0 meglio posseduto, in modo pacifico ed indisturbato, Pt_1
l'appartamento di TR sin dal 1987. anno di effettiva consegna materiale del bene all'istante. […]» (appello, pag. 12, sottolineatura della parte).
Non si può che ribadire che mai ha ammesso il possesso ad usucapionem in CP_2 capo al e che, sul punto, l'appellante travisa a proprio favore il mero riconoscimento da Pt_1 parte di si un fatto pacifico, ossia che la materiale detenzione del bene (e non già il CP_2 suo possesso) è stata trasmessa sin dal 1987 al Pt_1
6.3 Vi è poi una osservazione del Tribunale (supra, § 1.4), che l'appellante non investe col gravame.
Scrive il Tribunale: «[…] nella lettera del 3.4.1989 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) indirizzata al per conto del quest'ultimo viene espressamente CP_2 Pt_1 qualificato come promittente cessionario dell'appartamento “di Vs. proprietà” […]».
Si tratta di un elemento, pur non decisivo, nondimeno significativo, perché incompatibile con la tesi della acquisizione del possesso sin dal 1987, nonché anche con quella della successiva interversione.
Si intende dire che, se avesse davvero acquistato il possesso al momento della Pt_1 scrittura privata del 1987, ben difficilmente il suo avvocato avrebbe scritto nel 1989 a CP_2 che era un mero promittente cessionario, ossia un soggetto tipicamente mero detentore;
Pt_1
e che, comunque, una simile condotta è francamente all'antitesi di chi intenda porre in essere una interversione.
7. Il terzo motivo, che concerne la mancanza di atti interruttivi da parte di , è, CP_2 di per sé, assorbito, dal momento che, in difetto di qualsiasi possesso mai avuto da Pt_1 nessun atto interruttivo competeva a allegare e dimostrare. CP_2
8. Il quarto motivo, che si sofferma sulle prove testimoniali, è infondato.
8.1 Innanzitutto, l'appellante invoca nei seguenti termini la deposizione Tes_2
(appello, pagg. 14-15):
pagina 13 di 16 In tale contesto rammentiamo - a noi stessi - che il teste , sul punto relativo al Tes_2 possesso pacifico e continuativo del quale ii ha usufruito, ha disposto Pt_1 affermativamente, aggiungendo, peraltro, che “L'immobile è stato consegnato dal Sig.
e dalla sua Società quale compenso per un'attività espletata in favore degli Controparte_2 stessi”.
Il teste in commento, dopo aver preso visione della scrittura del 1987, ha esplicitamente confermato di essere a conoscenza dell'esistenze di tale scrittura e delle pattuizioni in essa trasfuse.
Il teste in commento ha, di poi, confermato l'ulteriore circostanza — in quanto tale atta ad integrare l'elemento psicologico — avente ad oggetto l'avvenuto assolvimento, da parte del medesimo dei costi per interventi manutentivi sull'immobile de quo. Pt_1
In realtà, la teste (ud. 11.1.2013), moglie di ha solo confermato che Testimone_3 Pt_1
l'immobile è stato utilizzato (abbiamo sempre utilizzato tale immobile) dal suo nucleo familiare;
che esso era stato concesso dal in contropartita dell'attività svolta da CP_2 Pt_1 come da scrittura privata del 1987; che ha pagato gli oneri consortili. Pt_1
Non c'è bisogno si sottolineare la minor attendibilità soggettiva della testimone, in quanto moglie del per rilevarne lo scarso contributo probatorio oggettivo: ella, infatti, Pt_1 ha solo confermato dati di fatto già noti e analizzati, nessuno dei quali idoneo a comprovare le tesi dell'appellante.
È appena il caso di aggiungere che non compete alla teste – né ella, giustamente, l'ha fatto – qualificare l'utilizzazione del bene in termini di detenzione o possesso;
ovvero di qualificare gli altri atti come atti di interversione o di possesso ad usucapionem.
8.2 Aggiunge l'appellante (ivi, pag. 15):
Ma a ben vedere anche l'altro teste escusso ha confermato, con la propria deposizione, le circostanze di fatto volte a consentire di poter affermare che il possesso goduto, per oltre un ventennio, dal Sig. è avvenuto uti dominus. Parte_1
Ritiene il collegio di poter individuare l'altro teste escusso in (ud. Testimone_4
11.1.2013), cognata del ella, d'altra parte, ha reso una deposizione in sostanza Pt_1 sovrapponibile a quella della sorella , sicché valgono gli stessi argomenti già esposti. Tes_3
pagina 14 di 16 9. soccombente, deve rimborsare a le spese processuali del grado. Pt_1 CP_1
Esse, vista la nota prodotta, da ridurre come di seguito, si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente disposto).
Il valore di causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., così che il giudice, non disponendo della rendita catastale dell'appartamento, deve regolarsi secondo quanto emerge dagli atti (terzo comma).
Si è già avuto modo di rilevare (supra, § 5.3.d.i) che nell'altro giudizio intercorso fra le parti, il valore della cubatura dell'immobile è stato determinato in ₤ 64.030.878, pari a €
33.069,19, che ben va qui adottato quale criterio di riferimento (scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per tener conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori di legge.
Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/01/2022, che conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. STEFANIA GENTILE;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 15 di 16 Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 427/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
ANTONIO LA CORTE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA CP_1 C.F._2
GENTILE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/01/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni eventuale contraria eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 25173/2011 oggetto d'impugnazione, disporre per l'accoglimento delle conclusioni gradatemente rassegnate nell'ambito del giudizio di 1° grado, e precisamente:
pagina 1 di 16 1} Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato, per usucapione, a titolo Parte_1 originario, l'appartamento sito sull'isola di TR, Piazzetta Cala Spalmatoio, piano primo, meglio individuato in atti ed al NCEU Comune di isola del Giglio (GR) Località Isola di TR, foglio 78, particella 326, sub 23, L.go TR, primo piano, vani 3,5 intestato al Signor — ed ora intestato a in conseguenza Testimone_1 CP_1 delle disposizioni edatte dal precitato er effetto ed in conseguenza dell'usucapione ventennale ex artt. 1158 Codice Civile maturata;
2) Conseguentemente, disporre con sentenza il trasferimento della proprietà del suddetto immobile in favore dell'istante ordinando la trascrizione dell'emananda Parte_1 sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
3) Il tutto con ogni conseguente statuizione accessoria e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per la parte appellata:
“I – Respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, rigettare l'impugnazione avversaria, perché inammissibile, improcedibile o comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di I grado n. 18/2022 in ogni sua parte;
II – Condannare l'appellante alle spese e compensi di lite del presente giudizio Parte_1 di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 18/2022 pubblicata il 14/01/2022, ha così deciso:
- Respinge la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 7.300,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti.
1.1 Ruggero con atto di citazione spedito a notifica il 21.3.2011, aveva convenuto Pt_1
, per far dichiarare in suo danno l'avvenuta usucapione del bene immobile Controparte_2 costituito da appartamento sito sull'Isola di TR Piazzetta Cala Spalmatoio, piano primo, censito al NCEU del Comune di Isola del Giglio Località Isola di TR al foglio 78,
p.lla 326 sub 23, vani 3.5.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) il 31.7.1987 il aveva sottoscritto, in proprio e per la società una CP_2 CP_3 scrittura privata nella quale si era riconosciuto debitore del a titolo di compenso per la Pt_1
pagina 2 di 16 prestazione professionale prestata per l'acquisizione di beni provenienti dal Fallimento Val di
Sole, nella misura del 5% della proprietà immobiliare sita in TR, che era stata individuata nell'appartamento oggetto di domanda;
(-) contestualmente aveva immesso nel possesso del bene immobile;
CP_2 Pt_1
(-) il 21.9.1990 aveva agito contro ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedendo che Pt_1 CP_2 gli venisse trasferita la proprietà del bene;
(-) il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27141/2002 aveva respinto la domanda e la
Corte d'Appello di Roma, in sede di gravame, aveva, con sentenza n. 4362/2005, rimesso le parti dinanzi al primo giudice, che aveva emesso sentenza n. 8696/2010, anch'essa appellata, con giudizio pendente al n. 6504/2010 rg della Corte d'Appello;
(-) era pacifico, per averlo ammesso la controparte in quel giudizio, che possedeva Pt_1
l'immobile sin dal luglio 1987, così che era ormai maturata l'usucapione.
1.2 si era costituito per resistere, sostenendo che era mero Controparte_2 Pt_1 detentore.
1.3 Il Tribunale, istruita la causa, aveva dichiarato interrotto il processo all'udienza del
23.10.2019 per il sopravvenuto decesso del convenuto.
La causa era stata riassunta contro gli eredi e si era costituita, a tale titolo,
[...]
, facendo proprie le difese del dante causa. CP_1
1.4 Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che avendo ottenuto il Pt_1 godimento del bene in forza d'un titolo obbligatorio, quale era il contratto preliminare, aveva acquisito solo la detenzione del bene, occorrendo dunque, per l'usucapione, un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che, nel caso di specie, non esisteva, in quanto:
i) nella lettera del 3.4.1989 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) indirizzata al per conto del quest'ultimo viene espressamente qualificato come promittente CP_2 Pt_1 cessionario dell'appartamento “di Vs. proprietà” (e, del resto, all'epoca non era ancora spirato il termine per addivenire alla stipula del contratto definitivo, avendo le parti pattuito che il trasferimento dell'immobile sarebbe avvenuto “non prima del 31 luglio 1990”; non poteva quindi tecnicamente parlarsi di “retrovendita” dell'immobile); ii) il pagamento degli oneri consortili da parte del può ritenersi connesso al godimento del bene (in Pt_1 forza di rapporto assimilabile al comodato, come osservato sopra) e alla fruizione dei servizi offerti dal stesso;
iii) inoltre, il pagamento dei suddetti oneri consortili (che ha CP_4
pagina 3 di 16 visto coinvolti il e il ), non può considerarsi “in opposizione” al possessore Pt_1 CP_4
iv) analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla CP_2 raccomandata con cui il comunicava al le opere di scavo e verifica da CP_4 Pt_1 svolgersi “sul fabbricato e quello ad esso adiacente”, lavori asseritamente relative Pt_2 all'immobile di cui è causa (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione), fatto a cui il – CP_2 che pure ha documentato spese sostenute per l'immobile di cui è causa - risulta del tutto estraneo.
In altri termini, gli elementi sopra esposti non consentono di ritenere che il avesse Pt_1 cominciato ad esercitare un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sul bene, non potendosi ritenere che l'attore avesse cessato di riconoscere in altri la titolarità dello stesso;
tanto che instaurava il giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti dell'effettivo proprietario per conseguirne la proprietà.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto che, nel caso di specie, la scrittura del 1987 lo aveva immesso nel vero e proprio possesso dell'immobile.
L'avvenuta proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c. non aveva rilievo ai presenti fini, perché la domanda di usucapione era stata proposta ben dopo di essa e solo nel momento in cui era maturato il ventennio utile per l'acquisto a titolo originario.
2.2 In secondo luogo, l'appellante contesta, comunque, che non fosse stata fornita prova di un pieno possesso del bene, come invece dimostravano tutte le attività, tipiche del proprietario, poste in essere dal fraintese dal Tribunale. Pt_1
2.3 In terzo luogo, l'appellante ha rimarcato la completa assenza, da parte di , di CP_2 atti interruttivi del termine ventennale di usucapione.
2.4 Infine, ha invocato una corretta rivalutazione delle deposizioni assunte, che Pt_1 dimostrerebbero il suo possesso.
pagina 4 di 16 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Va disatteso il primo motivo.
5.1 La scrittura privata del 1987 è, per la parte che qui più interessa, del seguente tenore:
1) In forza di accordi già stipulati, il Sig. è creditore, a titolo di compenso per Pt_1
l'opera prestata, del cinque per cento della cubatura della proprietà immobiliare sull'isola di
TR acquisita in proprietà da e dalla Soc. FICET. CP_2
2) I Sig.ri e – quest'ultimo per sé e per il terzo Soc. FICET - convengono Pt_1 CP_2 che il 5% di cubatura di spettanza di per le acquisizioni di cui sub 1) è ad oggi Pt_1 individuato nell'appartamentino sito in TR [...] il tutto salvo conguaglio per difetto o per eccesso”.
3) Il trasferimento di proprietà di quanto indicato sub 2) in favore del Sig. Pt_1 avverrà, a richiesta della parte più diligente, non prima del 31 luglio 1990.
pagina 5 di 16 4) Fino alla data del 31 luglio 1990 è istituito rapporto di mandato senza rappresentanza in forza del quale il medesimo Sig. opererà per l'acquisizione di Pt_1 ulteriori proprietà immobiliari in TR in favore del Sig. […] Il compenso in CP_2 favore del mandatario sarà costituito dal cinque per cento della complessiva cubatura acquisita alla scadenza del mandato. [...].
La scrittura contiene, come correttamente ritenuto dal primo giudice e dalle parti stesse, la promessa del di trasferire la proprietà del bene al (non prima del 31.7.1990) e CP_2 Pt_1 la contestuale promessa del di acquistare la proprietà a saldo del compenso maturato Pt_1 per l'opera lato sensu di intermediazione (passata; per quella futura, intercorrevano altri patti, che qui non interessano).
5.2 Va allora premesso che, allorquando il promittente venditore (o, più in generale, il promittente alienante) consegni anticipatamente il bene al promissario acquirente, questi ottiene il godimento non perché sia anticipato l'effetto reale della compravendita (i.e., del contratto di scambio immobiliare), ma perché viene a esistenza “… un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori …” (Cass. SSUU 27.3.2008 n. 7930 e successive;
Cass. sez. 2^ 16.3.20216 n. 5211).
La difesa appellante pare talora voler sovvertire in radice questo postulato, il quale,
d'altra parte, oltre che assistito dall'autorità della giurisprudenza di legittimità che l'ha fissato,
è, ad avviso del collegio, indiscutibile.
Gli argomenti contrari del eludono tutti questa semplice constatazione, ossia che il Pt_1 contratto preliminare ha soli effetti obbligatorî, così che esso, di per sé, non attua l'obbligazione (ex art. 1476 c.c.) del venditore di consegnare la cosa (con trasmissione del possesso giuridico e materiale della res); essendo la traditio del bene, se effettuata contestualmente al preliminare, pur sempre posta in essere in vista della futura stipulazione dell'atto traslativo, rispetto al quale resta funzionale e dipendente.
Di per sé, dunque, la consegna del bene in occasione del preliminare trasferisce al cessionario niente più di una detenzione, quand'anche essa possa essere, in ipotesi, nomine proprio, ossia in vista di un interesse proprio del promissario acquirente a fruire da subito del bene.
5.3 È ovvio – e sul punto concorda il collegio – che la libertà negoziale consente agli stipulanti di anticipare la trasmissione del possesso pieno dell'immobile rispetto al momento pagina 6 di 16 del contratto definitivo, ma ciò, per l'appunto, costituendo una deroga al fisiologico svolgimento dell'iter negoziale, deve risultare in modo inequivocabile.
Nel caso in esame, la trasmissione del possesso, anziché della mera detenzione, non risulta in alcun modo.
5.3.a Innanzitutto, non si registra certo quella che è la situazione più logica e più semplice, ossia quella in cui i contraenti esprimano in modo diretto la loro volontà di trasmissione del possesso giuridico e materiale: nulla nella scrittura del 1987 rivela un simile intento.
Eppure, proprio perché la trasmissione anticipata del possesso pieno costituisce, per gli argomenti svolti, una ipotesi che deroga a quella ordinaria, sarebbe legittimo attendersi dagli stipulanti, se non altro a fini di chiarezza, una espressa manifestazione di volontà; la cui assenza, dunque, è un elemento non semplicemente neutro, nella interpretazione del contratto, ma che milita, pur senza volerne enfatizzare la portata, contro la tesi attorea.
5.3.b Non è poi vero che, come sostenuto più che altro nell'atto di citazione di primo grado (§ 3 di pag. 4), la controparte abbia mai riconosciuto il possesso in capo al Pt_1 addirittura sin dalla comparsa di costituzione nella pregressa causa ex art. 2932 c.c.-
(e poi l'erede ) hanno sempre e solo dato atto che dal 1987 CP_2 CP_1 Pt_1 usufruiva dell'immobile, ossia lo occupava; ma hanno sempre qualificato tale fruizione come detenzione e non come possesso.
5.3.c Con l'appello, poi, viene prospettata la necessità di desumere la trasmissione del possesso dalla circostanza che, nella scrittura privata, la cessione dell'appartamento costituiva la controprestazione a carico del , a fronte di una prestazione del ossia quella di CP_2 Pt_1 intermediazione, già completamente eseguita.
Spiega l'appellante (appello, da pag. 8, sottolineatura della parte):
1) Al momento della sottoscrizione di tale contratto [n.d.r.: del 1987] il corrispettivo astrattamente dovuto dal in favore del - a titolo di prezzo di cessione Pt_1 CP_2 dell'appartamento in TR - era stato già corrisposto.
2) Tale corrispettivo è costituito dal tantundem dovuto al medesimo a titolo di Pt_1 compensi professionali riconosciuti dal a fronte dell'attività professionale espletata CP_2 in relazione alle acquisizioni immobiliari effettuate in favore del medesimo e/o CP_2 della CP_5
pagina 7 di 16 È quindi del tutto plausibile ritenere – secondo l'id quod plerumque accidit – che proprio in considerazione dell'avvenuto adempimento della controprestazione, avente a oggetto l'integrale pagamento del prezzo di vendita, il sia stato immesso nel possesso Pt_1 del bene immobile promesso in vendita.
Si dissente:
5.3.c.i L'argomento esegetico si risolve, a ben vedere, nell'affermazione che, siccome l'attribuzione al dell'appartamento era, nella volontà delle parti, per così dire Pt_1 irreversibile (perché esso costituiva corrispettivo di una prestazione già del tutto eseguita dal
, sarebbe conseguente dedurne la trasmissione del possesso vero e proprio. Pt_1
In realtà, in qualsiasi contratto preliminare, l'attribuzione del bene è, nella volontà delle parti, irreversibile, nel senso che essa, in attuazione del contratto a effetti obbligatorî, dovrà necessariamente (i.e., con quella forza di legge di cui fa menzione l'art. 1372 c.c.) essere trasferita al promissario.
Sicché, sotto questo profilo, solo in apparenza il caso presente differisce da un'ordinaria fattispecie di contratto preliminare di compravendita;
e differisce solo per la circostanza che una delle due prestazioni, quella del promissario, è stata già eseguita (come, a es., se l'acquirente avesse già pagato l'intero prezzo); differenza che, però, non è tale da rivelare la volontà comune dei contraenti di trasmettere subito il possesso vero e proprio, anziché la mera detenzione funzionale al futuro definitivo (i.e., il comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare identificato dalla giurisprudenza di legittimità già citata).
Al fine di ricostruire la comune volontà dei contrenti sul tema d'interesse (trasmissione del possesso o della detenzione), insomma, poco importa in qual misura l'assetto definitivo dei rapporti sia già attuato anticipatamente, perché ciò non toglie che il perfezionamento della complessiva operazione economico patrimoniale si sarebbe avuta esclusivamente e solo al momento della stipulazione del contratto definitivo, il quale, dunque, resta pur sempre il fine da cui dipende qualsiasi prodromica disposizione delle parti;
così che, alla fin fine, desumere la trasmissione del possesso dalla mera circostanza che aveva già eseguito la sua Pt_1 controprestazione sembra al collegio operazione ermeneutica decisamente impraticabile.
5.3.c.ii Peraltro, il ragionamento dell'appellante è in sé viziato e fuorviante, perché non tiene conto della clausola secondo la quale il corrispettivo del 5% della cubatura, pur individuato pattiziamente nell'appartamento de quo, sarebbe stato soggetto, a consuntivo
(ossia al definitivo), a conguaglio, positivo o negativo (convengono che il 5% di cubatura di pagina 8 di 16 spettanza di … è ad oggi individuato nell'appartamentino sito in TR … il tutto Pt_1 salvo conguaglio per difetto o per eccesso).
L'attribuzione dell'appartamento, dunque, non era poi così irreversibile come pretende l'appellante, perché era contemplata l'ipotesi in cui il bene immobile si fosse rivelato una controprestazione eccessiva per , rispetto a quella eseguita dal (salvo CP_2 Pt_1 conguaglio … per eccesso).
In tale ipotesi, è senz'altro verosimile – e ciò va riconosciuto in favore dell'appellante - che l'eccesso in danno di sarebbe stato riequilibrato non già mettendo in dubbio CP_2
l'obbligo di trasferire l'appartamento, bensì stabilendo a carico di un conguaglio in Pt_1 denaro: ma ciò avrebbe pur sempre potenzialmente rimesso in discussione (anche) il trasferimento, perché, a esempio, se poi non avesse saldato il conguaglio (che, nel caso Pt_1 di specie, vi sarebbe stato e in misura consistente, come risulterà dal prosieguo;
infra, §
5.3.d.i), restando inadempiente, sarebbe stato legittimato a chiedere, se del caso, CP_2 persino la risoluzione ovvero a negare l'adempimento ex art. 1460 c.c.-
Proprio, dunque, con riferimento al tenore specifico del contratto del 1987, che parte appellante sostiene essere di prioritaria importanza, ma del quale poi tralascia selettivamente le clausole sgradite, è assai improbabile che abbia voluto trasmettere alla controparte CP_2 il pieno possesso di un immobile che, sino al definitivo, restava pur sempre sua proprietà.
5.3.d Il collegio non condivide neppure quanto l'appellante argomenta con riferimento alla pregressa causa ex art. 2932 c.c.-
5.3.d.i Essa si è medio tempore definitivamente conclusa con l'emissione della sentenza n. 4330/2020, pubblicata il 21.9.2020 (in produzione dell'appellante), con la quale la Corte
d'Appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., pur riconoscendo al (e a carico della erede di ) un credito di € 11.104,08 per le prestazioni Pt_1 CP_2 effettuate e menzionate nella scrittura del 1987.
La Corte d'Appello ha in quel caso ritenuto che la scrittura privata non contenesse, quanto al trasferimento immobiliare, una sufficiente determinazione del bene, tanto da non permetterne l'esecuzione in forma specifica.
Ha, però, ritenuto che l'attività del meritasse corrispettivo in denaro, determinato, Pt_1
a seguito di c.t.u. sul 5% della cubatura dei beni acquisiti da tramite (ossia del CP_2 Pt_1
pagina 9 di 16 complesso di tutti i beni acquisti, pari a una cubatura totale del valore di ₤ 430.000.000), in ₤
21.500.000.
È interessante notare che, secondo quanto accertato dalla Corte d'Appello di Roma, il valore di cubatura dell'appartamento oggetto di questo processo è di ₤ 64.030.878; il che significa che il trasferimento dell'appartamento, stabilito nella scrittura del 1987 a tacitazione del credito professionale di avrebbe generato un conguaglio per eccesso di ₤ Pt_1
(64.030.878 – 21.500.000=) 42.530.878, pari a € 21.965,36.
Vale a dire che il 5% del valore del complessivo compendio immobiliare acquisito da grazie a era pari a ₤ 21.500.000 e che, pertanto, l'attribuzione CP_2 Pt_1 dell'appartamento, che da solo valeva ₤ 64.030.878, sbilanciava il sinallagma a favore di
Pt_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 della scrittura privata del 1987, sarebbe stato necessario determinare un conguaglio a carico di pari a ₤ 42.530.878, il che significa che la Pt_1 determinazione pattizia effettuata dai contraenti nel 1987 era addirittura maldestra, pari a circa tre volte quanto spettava realmente a Pt_1
Questa constatazione rafforza, al di là di qualsiasi dubbio, quanto già si è avuto modo di osservare in precedenza (supra, § 5.3.c.ii).
5.3.d.ii Per quanto persista col notare che era sua facoltà reagire immediatamente Pt_1 all'inadempimento di con l'azione ex art. 2932 c.c.; e che solo al compimento del CP_2 ventennio utile per la usucapione egli ha avanzato la relativa domanda, senza dunque che, a suo avviso, sia possibile ravvisare una qualche contraddizione nella sua linea d'agire, la Corte ritiene diversamente.
Sino al 2020, quando si è concluso l'altro processo, ha sostenuto d'avere diritto, in Pt_1 forza di un titolo obbligatorio (ossia della scrittura del 1987), a diventare, mediante sentenza costitutiva, proprietario dell'immobile, il che, ad avviso del collegio, presuppone necessariamente il riconoscimento che, ancora a quella data, egli non era proprietario.
Tanto è vero che, se la Corte d'Appello di Roma avesse emesso sentenza ex art. 2932 c.c.
e questa fosse passata in giudicato, sarebbe diventato proprietario dell'immobile per via Pt_1 derivativa e questo processo non avrebbe potuto procedere oltre, a tacere della revocabilità
(art. 395 n. 5 c.p.c.) di una eventuale sentenza affermativa dell'acquisto del medesimo bene a titolo originario.
pagina 10 di 16 Il libero esperimento di facoltà difensive non si spinge sino al punto di porre sempre e comunque nel nulla le contraddizioni logiche e giuridiche che esse esprimono.
Nel presente caso, in una sede giudiziale distinta da questa e in assoluto difetto di coordinamento fra le linee difensive, anche mediante riserve o subordinazioni, ha Pt_1 sostenuto, sino al 2020, di non essere proprietario e di volervi diventare in via derivativa in forza della scrittura privata del 1987, mediante l'intervento del giudice ex art. 2932 c.c., il che contraddice in radice la sua pretesa di avere già da tempo usucapito il bene.
Poco importa che la domanda di usucapione sia stata formulata dopo il compiersi del ventennio dal 1987, perché ciò non toglie che, come risulta dalla sentenza n. 4330/2020 della
Corte d'Appello di Roma, sino a quella data (2020) egli ha anche riconosciuto di non avere ancora la proprietà del bene.
5.3.d.iii È infine del tutto irrilevante che talora la Corte d'Appello di Roma si sia espressa nel senso di un trasferimento di possesso in occasione della scrittura privata del
1987: i relativi passi rendono massimamente evidente che lì il giudice ha usato il termine possesso come equivalente di materiale occupazione, senza la benché minima intenzione di distinguerlo dalla mera detenzione, anche perché profilo del tutto irrilevante in quella sede per dirimere la controversia.
6. Il secondo motivo, che sostiene, in linea gradata, l'esistenza di atti, successivi alla scrittura privata del 1987, di interversione del possesso, non può essere accolto, perché il
Tribunale ha già adeguatamente valutato questo tema, senza che il gravame sia in grado di indurre ripensamenti.
Va premesso che l'interversione «… non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in
pagina 11 di 16 un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (Cass. sez. 1^ civ. 20.12.2016 n. 26327 rv 642763).
Nel caso in esame, manca qualsiasi atto contro il;
e si resta nell'ambito di una CP_2 serie di attività che ha posto in essere abusando della sua posizione di vantaggio, datagli Pt_1 dalla detenzione.
6.1 La circostanza che «[…] il nel corso del periodo temporale successivo Pt_1
l'immissione in possesso, ha provveduto spontaneamente (oltre che nell'assoluto silenzio del
al pagamento tanto degli oneri consortili così come delle spese afferenti i vari CP_2 interventi manutentivi resi necessari […]» (appello, pag. 11) non costituisce un atto di interversione.
Esso è del tutto equivoco, perché, nella situazione data, restava funzionale al persistente intento del di rendersi proprietario del bene ex art. 2932 c.c., intento che, si torna a Pt_1 sottolineare, è perdurato sino al 2020; e, si può aggiungere riprendendo una condivisibile difesa dell'appellata, si tratta per lo più di pagamenti (vds elenco in 2^ memoria ex art. 183 co.
6^ c.p.c. di funzionali all'uso del bene, come tali tipici sia del proprietario, sia, però, di Pt_1 qualsiasi altro soggetto che a qualsiasi altro titolo (a es., perché detentore quale promissario acquirente), diverso dalla proprietà, faceva uso del bene.
Non si vede, poi, come questa attività possa definirsi atto di opposizione contro il
(o sua erede); né lo spiega la difesa appellante. CP_2
Ed è anche fuorviante l'asserzione secondo la quale era silente: egli, al contrario, CP_2 ha ininterrottamente resistito per anni e anni all'azione ex art. 2932 c.c., negando che Pt_1 potesse diventare proprietario in forza della scrittura privata del 1987, con ciò, per implicito, negando a fortiori che fosse già diventato proprietario per usucapione. Pt_1
L'atteggiamento di rispetto alle attività della controparte, dunque, non può CP_2 essere considerata inerte, perché egli, non avendo il corpus del possesso, trasmesso al detentore sin dal 1987 e da questi mai più restituito, compendiava nella resistenza all'avversa azione tutto quanto poteva fare nei limiti dell'ordinamento.
Non esiste, dunque, un comportamento inerte del che, protrattosi per anni, CP_2 possa in qualche modo suggerire l'idea di una avvenuta interversione: al contrario, per anni e poi la sua erede hanno continuato a sostenere che non aveva alcun titolo per CP_2 Pt_1 diventare proprietario dell'immobile, che restava loro.
pagina 12 di 16 6.2 L'appellante torna a sottolineare anche sotto questo profilo che «[…] lo stesso
all'atto della sua costituzione nel giudizio R.G. 54274/1990, ha di fatto ammesso CP_2 che il Sig. ha utilizzato 0 meglio posseduto, in modo pacifico ed indisturbato, Pt_1
l'appartamento di TR sin dal 1987. anno di effettiva consegna materiale del bene all'istante. […]» (appello, pag. 12, sottolineatura della parte).
Non si può che ribadire che mai ha ammesso il possesso ad usucapionem in CP_2 capo al e che, sul punto, l'appellante travisa a proprio favore il mero riconoscimento da Pt_1 parte di si un fatto pacifico, ossia che la materiale detenzione del bene (e non già il CP_2 suo possesso) è stata trasmessa sin dal 1987 al Pt_1
6.3 Vi è poi una osservazione del Tribunale (supra, § 1.4), che l'appellante non investe col gravame.
Scrive il Tribunale: «[…] nella lettera del 3.4.1989 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) indirizzata al per conto del quest'ultimo viene espressamente CP_2 Pt_1 qualificato come promittente cessionario dell'appartamento “di Vs. proprietà” […]».
Si tratta di un elemento, pur non decisivo, nondimeno significativo, perché incompatibile con la tesi della acquisizione del possesso sin dal 1987, nonché anche con quella della successiva interversione.
Si intende dire che, se avesse davvero acquistato il possesso al momento della Pt_1 scrittura privata del 1987, ben difficilmente il suo avvocato avrebbe scritto nel 1989 a CP_2 che era un mero promittente cessionario, ossia un soggetto tipicamente mero detentore;
Pt_1
e che, comunque, una simile condotta è francamente all'antitesi di chi intenda porre in essere una interversione.
7. Il terzo motivo, che concerne la mancanza di atti interruttivi da parte di , è, CP_2 di per sé, assorbito, dal momento che, in difetto di qualsiasi possesso mai avuto da Pt_1 nessun atto interruttivo competeva a allegare e dimostrare. CP_2
8. Il quarto motivo, che si sofferma sulle prove testimoniali, è infondato.
8.1 Innanzitutto, l'appellante invoca nei seguenti termini la deposizione Tes_2
(appello, pagg. 14-15):
pagina 13 di 16 In tale contesto rammentiamo - a noi stessi - che il teste , sul punto relativo al Tes_2 possesso pacifico e continuativo del quale ii ha usufruito, ha disposto Pt_1 affermativamente, aggiungendo, peraltro, che “L'immobile è stato consegnato dal Sig.
e dalla sua Società quale compenso per un'attività espletata in favore degli Controparte_2 stessi”.
Il teste in commento, dopo aver preso visione della scrittura del 1987, ha esplicitamente confermato di essere a conoscenza dell'esistenze di tale scrittura e delle pattuizioni in essa trasfuse.
Il teste in commento ha, di poi, confermato l'ulteriore circostanza — in quanto tale atta ad integrare l'elemento psicologico — avente ad oggetto l'avvenuto assolvimento, da parte del medesimo dei costi per interventi manutentivi sull'immobile de quo. Pt_1
In realtà, la teste (ud. 11.1.2013), moglie di ha solo confermato che Testimone_3 Pt_1
l'immobile è stato utilizzato (abbiamo sempre utilizzato tale immobile) dal suo nucleo familiare;
che esso era stato concesso dal in contropartita dell'attività svolta da CP_2 Pt_1 come da scrittura privata del 1987; che ha pagato gli oneri consortili. Pt_1
Non c'è bisogno si sottolineare la minor attendibilità soggettiva della testimone, in quanto moglie del per rilevarne lo scarso contributo probatorio oggettivo: ella, infatti, Pt_1 ha solo confermato dati di fatto già noti e analizzati, nessuno dei quali idoneo a comprovare le tesi dell'appellante.
È appena il caso di aggiungere che non compete alla teste – né ella, giustamente, l'ha fatto – qualificare l'utilizzazione del bene in termini di detenzione o possesso;
ovvero di qualificare gli altri atti come atti di interversione o di possesso ad usucapionem.
8.2 Aggiunge l'appellante (ivi, pag. 15):
Ma a ben vedere anche l'altro teste escusso ha confermato, con la propria deposizione, le circostanze di fatto volte a consentire di poter affermare che il possesso goduto, per oltre un ventennio, dal Sig. è avvenuto uti dominus. Parte_1
Ritiene il collegio di poter individuare l'altro teste escusso in (ud. Testimone_4
11.1.2013), cognata del ella, d'altra parte, ha reso una deposizione in sostanza Pt_1 sovrapponibile a quella della sorella , sicché valgono gli stessi argomenti già esposti. Tes_3
pagina 14 di 16 9. soccombente, deve rimborsare a le spese processuali del grado. Pt_1 CP_1
Esse, vista la nota prodotta, da ridurre come di seguito, si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente disposto).
Il valore di causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., così che il giudice, non disponendo della rendita catastale dell'appartamento, deve regolarsi secondo quanto emerge dagli atti (terzo comma).
Si è già avuto modo di rilevare (supra, § 5.3.d.i) che nell'altro giudizio intercorso fra le parti, il valore della cubatura dell'immobile è stato determinato in ₤ 64.030.878, pari a €
33.069,19, che ben va qui adottato quale criterio di riferimento (scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per tener conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori di legge.
Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/01/2022, che conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi al procuratore antistatario Avv. STEFANIA GENTILE;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 15 di 16 Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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