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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2213/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, Via della Conciliazione n. 9, presso lo studio dell'Avv. MATTA
FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti NAPOLETANO KATYA LEA e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Grosseto, in Via Trento n. 44; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 3257/2021 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute della istante fossero tali da determinare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e dei relativi benefici previsti per gli invalidi civili.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4 “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 30.5.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.6.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che quest'ultimo non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante e, in occasione del deposito delle note scritte del 5.12.2023, ha allegato certificazione medica attestante, secondo la sua prospettazione, un'ingravescenza del quadro clinico già valutato. Ebbene, dal momento che veniva depositata siffatta documentazione il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale aggravamento del quadro clinico del periziando.
Il consulente con l'elaborato integrativo ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento evidenziando che la certificazione medica dell'Asp di Catanzaro del 19.5.2023, ove veniva diagnosticato “lombalgia cronica in sospetta discopatia lombo-sacrale” e consigliata
RM, può essere valutata per analogia al codice 7008 attribuendo una percentuale pari al 12% e, pertanto, concludeva formulando la seguente diagnosi “esiti di tetralogia di fallot sottoposta ad intervento chirurgico (cod. 6442/6443 perc.70%) in soggetto con stato ansioso depressivo (cod. 2207 perc. 15%), lombalgia in soggetto con sospetta discopatia lombo-sacrale (cod. 7008 perc. 12%)” ed una percentuale complessiva pari all'80%, in luogo della precedente valutazione percentuale resa in sede di ATPO pari al 75%.
In occasione del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.3.2024, parte ricorrente evidenziava che il consulente non aveva preso visione della documentazione relativa alla RM effettuata in data 30.6.2023 e per tale motivo lo scrivente ha ritenuto necessario disporre una nuova integrazione della relazione peritale affinché il CTU valutasse la documentazione su richiamata.
Ebbene il consulente con il secondo elaborato integrativo ha specificato che in relazione alla RM del 30.6.2023 è emerso che il ricorrente è affetto da protrusioni discali sia in L1-L2 che in LS-S1, le quali proprio perché trattasi di protrusioni non possono essere assimilate alla patologia più grave di ernie discali e pertanto, come già evidenziato con il primo elaborato integrativo, concludeva per il riconoscimento di
“esiti di tetralogia di fallot sottoposta ad intervento chirurgico (cod. 6442/6443 perc.70%) in soggetto con stato ansioso depressivo (cod. 2207 perc. 15%), lombalgia in soggetto con protrusioni lombo-sacrali (cod. 7008 perc. 12%)”. Sulla scorta di tali valutazioni il CTU, dunque, ha riconfermato che il ricorrente presenta un'invalidità dell'80% e per tale motivo non abbisogna di assistenza continua, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2213/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, Via della Conciliazione n. 9, presso lo studio dell'Avv. MATTA
FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti NAPOLETANO KATYA LEA e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Grosseto, in Via Trento n. 44; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 3257/2021 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute della istante fossero tali da determinare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e dei relativi benefici previsti per gli invalidi civili.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4 “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 30.5.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.6.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che quest'ultimo non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante e, in occasione del deposito delle note scritte del 5.12.2023, ha allegato certificazione medica attestante, secondo la sua prospettazione, un'ingravescenza del quadro clinico già valutato. Ebbene, dal momento che veniva depositata siffatta documentazione il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale aggravamento del quadro clinico del periziando.
Il consulente con l'elaborato integrativo ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento evidenziando che la certificazione medica dell'Asp di Catanzaro del 19.5.2023, ove veniva diagnosticato “lombalgia cronica in sospetta discopatia lombo-sacrale” e consigliata
RM, può essere valutata per analogia al codice 7008 attribuendo una percentuale pari al 12% e, pertanto, concludeva formulando la seguente diagnosi “esiti di tetralogia di fallot sottoposta ad intervento chirurgico (cod. 6442/6443 perc.70%) in soggetto con stato ansioso depressivo (cod. 2207 perc. 15%), lombalgia in soggetto con sospetta discopatia lombo-sacrale (cod. 7008 perc. 12%)” ed una percentuale complessiva pari all'80%, in luogo della precedente valutazione percentuale resa in sede di ATPO pari al 75%.
In occasione del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.3.2024, parte ricorrente evidenziava che il consulente non aveva preso visione della documentazione relativa alla RM effettuata in data 30.6.2023 e per tale motivo lo scrivente ha ritenuto necessario disporre una nuova integrazione della relazione peritale affinché il CTU valutasse la documentazione su richiamata.
Ebbene il consulente con il secondo elaborato integrativo ha specificato che in relazione alla RM del 30.6.2023 è emerso che il ricorrente è affetto da protrusioni discali sia in L1-L2 che in LS-S1, le quali proprio perché trattasi di protrusioni non possono essere assimilate alla patologia più grave di ernie discali e pertanto, come già evidenziato con il primo elaborato integrativo, concludeva per il riconoscimento di
“esiti di tetralogia di fallot sottoposta ad intervento chirurgico (cod. 6442/6443 perc.70%) in soggetto con stato ansioso depressivo (cod. 2207 perc. 15%), lombalgia in soggetto con protrusioni lombo-sacrali (cod. 7008 perc. 12%)”. Sulla scorta di tali valutazioni il CTU, dunque, ha riconfermato che il ricorrente presenta un'invalidità dell'80% e per tale motivo non abbisogna di assistenza continua, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi