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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 21.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2867 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Luigi D'Ambrosio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto all'adito
Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto … al pagamento della Indennità di Fine
Servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto con il Controparte_2 per le province di Napoli e Caserta dal 1 febbraio 2010 al 2 marzo 2013” e, per l'effetto, di
“condannare l' … al pagamento … della somma di € 12.994,27…”. CP_1
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto e documentato che “Con Mandato Nr.
9000106232 del 16/10/2024 è stato pagato il tfr sulla base dei dati riportati nel mod tfr1 del cub per anni e stipendi lordo euro 15.083,40 comprensivo di interessi per ritardato
1 CP_ pagamento euro 1145,65” (cfr. memoria ); ha quindi chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha dichiarato di aderire alla richiesta ex adverso formulata (cfr. note 1.11.2024), insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, si impone la declaratoria di cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, in
CP_ considerazione del fatto che l ha adottato in via amministrativa – benché nelle more del giudizio – il provvedimento di liquidazione della prestazione in questa sede reclamata. CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ a) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 14.01.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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