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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. L'abitazione familiare, sita in Capannori, Lucca, Via Stradone di Camigliano, 194, continuerà ad essere condotta in locazione dalla sig.ra la quale provvederà a corrispondere interamente il Pt_2 canone di locazione, mentre il sig. si trasferirà altrove. Pt_1
3. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritario e residenza presso la madre.
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione 1 ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
5. I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, stante il collocamento paritario, saranno regolati nel modo seguente:
- a fine settimana alterni, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- con riguardo al collocamento infrasettimanale gli stessi trascorreranno 3 giorni con un genitore e 2 giorni con l'altro, e la settimana successiva viceversa;
- finché il sig. non avrà reperito una idonea soluzione abitativa, i coniugi concordano Pt_1 nell'alternarsi all'interno dell'abitazione familiare secondo il calendario sopra indicato.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno con ciascun genitore alternando di anno in anno:
- la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento;
- durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per le vacanze pasquali 2024 la madre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e il papà quello di Pasquetta, salvo diverso accordo raggiunto dalle parti;
- per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario;
- i compleanni dei figli saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
- in caso di malattia dei bambini, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio/a malato.
- Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con i figli.
6. In ragione della paritaria permanenza dei figli presso ciascun genitore, nonché della paritetica condizione reddituale dei coniugi, questi ultimi provvederanno al mantenimento dei figli in modo
“diretto”, contribuendo a sostenere le loro necessità per il periodo di collocazione presso ciascun genitore. Si precisa che, in virtù di tale modalità di mantenimento, i genitori si faranno carico, in maniera paritaria al 50%, dell'acquisto del vestiario principale nonché del pagamento della mensa scolastica per tutti e tre i figli.
7. L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra in ragione del 100% così come le detrazioni. Pt_2
8. Ai ricorrenti faranno altresì carico nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, concordando che, ad eccezione di quanto già precisato al precedente p.to 6), si intendono per tali tutte quante quelle stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che le parti dichiarano di conoscere e che comunque di seguito si trascrive: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
- In caso di mancato accordo il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione del 50% dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale/fattura con rendiconto mensile.
9. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti per cui non hanno pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 19/4/2008, dal quale sono nati i tre figli (nato Persona_1 il 18/11/2011), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora Per_2 Persona_3 minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Capannori (LU) in data 19/4/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 14, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. L'abitazione familiare, sita in Capannori, Lucca, Via Stradone di Camigliano, 194, continuerà ad essere condotta in locazione dalla sig.ra la quale provvederà a corrispondere interamente il Pt_2 canone di locazione, mentre il sig. si trasferirà altrove. Pt_1
3. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritario e residenza presso la madre.
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione 1 ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
5. I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, stante il collocamento paritario, saranno regolati nel modo seguente:
- a fine settimana alterni, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- con riguardo al collocamento infrasettimanale gli stessi trascorreranno 3 giorni con un genitore e 2 giorni con l'altro, e la settimana successiva viceversa;
- finché il sig. non avrà reperito una idonea soluzione abitativa, i coniugi concordano Pt_1 nell'alternarsi all'interno dell'abitazione familiare secondo il calendario sopra indicato.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno con ciascun genitore alternando di anno in anno:
- la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento;
- durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per le vacanze pasquali 2024 la madre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e il papà quello di Pasquetta, salvo diverso accordo raggiunto dalle parti;
- per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario;
- i compleanni dei figli saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
- in caso di malattia dei bambini, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio/a malato.
- Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con i figli.
6. In ragione della paritaria permanenza dei figli presso ciascun genitore, nonché della paritetica condizione reddituale dei coniugi, questi ultimi provvederanno al mantenimento dei figli in modo
“diretto”, contribuendo a sostenere le loro necessità per il periodo di collocazione presso ciascun genitore. Si precisa che, in virtù di tale modalità di mantenimento, i genitori si faranno carico, in maniera paritaria al 50%, dell'acquisto del vestiario principale nonché del pagamento della mensa scolastica per tutti e tre i figli.
7. L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra in ragione del 100% così come le detrazioni. Pt_2
8. Ai ricorrenti faranno altresì carico nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, concordando che, ad eccezione di quanto già precisato al precedente p.to 6), si intendono per tali tutte quante quelle stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che le parti dichiarano di conoscere e che comunque di seguito si trascrive: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
- In caso di mancato accordo il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione del 50% dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale/fattura con rendiconto mensile.
9. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti per cui non hanno pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 19/4/2008, dal quale sono nati i tre figli (nato Persona_1 il 18/11/2011), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora Per_2 Persona_3 minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Capannori (LU) in data 19/4/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 14, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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