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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2455/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2455/2024 R.G. promossa da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Giacomo
Gonzi, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 152, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per e Parte_1 [...]
, l'Avv. Giacomo Gonzi così concludeva: “pronunciare sentenza di Parte_2 divorzio e dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Montepulciano (SI) il
21/10/2006, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Montepulciano dell'anno 2006, parte 1 n. 25, con omologa delle seguenti condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montepulciano.
2) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Montepulciano il 21/10/2006, trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006 parte 1 serie
N 25, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
3) Stabilire l'importo dell'assegno divorzile mensile in € 650,00 (€ seicentocinquanta/00) che il sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese Pt_1 Parte_2 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4) Cumulativamente, sul presupposto che subito dopo la celebrazione del matrimonio la residenza ed il domicilio familiare sono stati fissati di comune accordo in Francia, che per effetto di tale decisione la moglie ha dovuto lasciare la propria posizione lavorativa, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali e ad un'autonoma prospettiva di carriera, pertanto in funzione perequativo-compensativa, avendo tale decisione agevolato il percorso professionale e reddituale del marito, determinare in Euro 50.000 (€ cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile che il sig. dovrà versare alla sig.ra , tramite accredito in c/c, a partire Pt_1 Parte_2 dal mese di giugno 2025 e al più tardi entro il mese di dicembre 2025.
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 21.10.2006 in Montepulciano (SI), con atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006, parte I, n.
25, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 118/2025 del 20.2.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. 3 / 4
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia di Separazione consensuale e Pt_1 Parte_2 divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 118/2025 del 20.2.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 celebrato in data 21.10.2006 in Montepulciano (SI), con atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006, parte I, n. 25, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025 4 / 4
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2455/2024 R.G. promossa da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Giacomo
Gonzi, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 152, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per e Parte_1 [...]
, l'Avv. Giacomo Gonzi così concludeva: “pronunciare sentenza di Parte_2 divorzio e dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Montepulciano (SI) il
21/10/2006, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Montepulciano dell'anno 2006, parte 1 n. 25, con omologa delle seguenti condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montepulciano.
2) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Montepulciano il 21/10/2006, trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006 parte 1 serie
N 25, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
3) Stabilire l'importo dell'assegno divorzile mensile in € 650,00 (€ seicentocinquanta/00) che il sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese Pt_1 Parte_2 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4) Cumulativamente, sul presupposto che subito dopo la celebrazione del matrimonio la residenza ed il domicilio familiare sono stati fissati di comune accordo in Francia, che per effetto di tale decisione la moglie ha dovuto lasciare la propria posizione lavorativa, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali e ad un'autonoma prospettiva di carriera, pertanto in funzione perequativo-compensativa, avendo tale decisione agevolato il percorso professionale e reddituale del marito, determinare in Euro 50.000 (€ cinquantamila/00) a titolo di una tantum divorzile che il sig. dovrà versare alla sig.ra , tramite accredito in c/c, a partire Pt_1 Parte_2 dal mese di giugno 2025 e al più tardi entro il mese di dicembre 2025.
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 21.10.2006 in Montepulciano (SI), con atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006, parte I, n.
25, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 118/2025 del 20.2.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. 3 / 4
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia di Separazione consensuale e Pt_1 Parte_2 divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 118/2025 del 20.2.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 celebrato in data 21.10.2006 in Montepulciano (SI), con atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Montepulciano, dell'anno 2006, parte I, n. 25, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025 4 / 4
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi