Decreto cautelare 23 luglio 2025
Sentenza breve 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 21/08/2025, n. 15650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15650 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8470 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 29 maggio 2025, protocollo n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, straniero richiedente protezione internazionale, impugnava il provvedimento col quale l’amministrazione, lo inseriva nell’elenco dei richiedenti accoglienza, precisando che sarebbe stato collocato presso un centro di accoglienza straordinaria (c.a.s.) non appena si renderanno disponibili posti, nel rispetto dell’ordine di priorità dettato dalle specifiche vulnerabilità.
2. Con decreto monocratico del 23 luglio 2025, n. -OMISSIS-, veniva accolta la domandata misura cautelare ex art. 56 c.p.a.
3. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
4. In vista della trattazione dell’istanza cautelare collegiale, parte resistente depositava una nota con la quale rappresentava l’ingresso del ricorrente presso il c.a.s. Casa del sole: conseguentemente, il procuratore dell’esponente evidenziava la cessazione della materia del contendere.
5. Su tali premesse, il Collegio, alla camera di consiglio del 20 agosto 2025 rilevava d’ufficio un possibile profilo di improcedibilità del ricorso e, avvisate le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., tratteneva la causa per la decisione.
6. Il ricorso è improcedibile.
7. Difatti, una volta inserito in un c.a.s. lo straniero non ha interesse ad annullare il provvedimento impugnato, essendo ormai stato soddisfatto l’interesse soggettivo (di fatto) sottostante alla posizione giuridica soggettiva azionata col ricorso.
8. Le spese, stante la definizione in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.