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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
EL RU, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.I._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 4 - Modena - Via Del Passatore N. 61 41011 Campogalliano MO
elettivamente domiciliato presso uadm.emilia4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14560 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito impugnazione del provvedimento di diniego parziale di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica emesso dal già Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, prot. n. 14560/RU del 21/08/2023, promosso dalla società con ricorso del 29/10/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
- Considerato che gli importi di cui la società Ricorrente_1 S.p.a. chiedeva il rimborso erano stati preventivamente versati al proprio cliente e consumatore finale Società_1 S.p.a. come da contabile bancaria allegata all'istanza di rimborso;
- Considerato che l'utenza intestata alla società Società_1 S.p.a., sita in Indirizzo_2 a Quattro Castella, VO (RE) (Pod. n. IT001E00043513) ha una potenza superiore ai 200 KW;
- Considerato, altresì, che gli importi per i quali la società Ricorrente_1 S.p.a. ha chiesto il rimborso sono riferibili ai consumi di energia elettrica avvenuti nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011;
- Visto il provvedimento emesso dal già Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, Prot. n. 14560/RU del
21/08/2023, con il quale l'Ufficio disponeva il rimborso di € 46.933,10, con rigetto parziale della somma di
€ 6.046,80 relativi alle addizionali riferibili ai consumi fatturati nel periodo 1°gennaio 2010 – 31 marzo 2010;
- Visto il ricorso notificato in data 29/10/2023 da Ricorrente_1 S.p.a. e instaurato
- Valutato il contenuto delle ordinanze della Corte di Cassazione n. 12142 e n. 12143 del 2022 con le quali la Suprema corte ha ritenuto che l'incompatibilità comunitaria delle imposte addizionali si fosse concretizzata al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE;
- Visto il provvedimento in autotutela prot. n. 26505/RU del 23/10/2025 con il quale l'Ufficio locale ADM
Emilia 4 ha annullato il diniego parziale di rimborso oggetto del presente giudizio, dichiarando spettante alla
Società ricorrente l'ulteriore importo di € 6.046,80 oltre interessi legali (acquisito agli atti del presente giudizio con nota di deposito del 24/10/2025)
La Corte dichiara la cessata materia del contendere spedse compensate per incertezza norma e giurisprudenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 46 D.Lvo 546/1992, a spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
EL RU, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.I._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 4 - Modena - Via Del Passatore N. 61 41011 Campogalliano MO
elettivamente domiciliato presso uadm.emilia4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14560 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito impugnazione del provvedimento di diniego parziale di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica emesso dal già Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, prot. n. 14560/RU del 21/08/2023, promosso dalla società con ricorso del 29/10/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
- Considerato che gli importi di cui la società Ricorrente_1 S.p.a. chiedeva il rimborso erano stati preventivamente versati al proprio cliente e consumatore finale Società_1 S.p.a. come da contabile bancaria allegata all'istanza di rimborso;
- Considerato che l'utenza intestata alla società Società_1 S.p.a., sita in Indirizzo_2 a Quattro Castella, VO (RE) (Pod. n. IT001E00043513) ha una potenza superiore ai 200 KW;
- Considerato, altresì, che gli importi per i quali la società Ricorrente_1 S.p.a. ha chiesto il rimborso sono riferibili ai consumi di energia elettrica avvenuti nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011;
- Visto il provvedimento emesso dal già Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, Prot. n. 14560/RU del
21/08/2023, con il quale l'Ufficio disponeva il rimborso di € 46.933,10, con rigetto parziale della somma di
€ 6.046,80 relativi alle addizionali riferibili ai consumi fatturati nel periodo 1°gennaio 2010 – 31 marzo 2010;
- Visto il ricorso notificato in data 29/10/2023 da Ricorrente_1 S.p.a. e instaurato
- Valutato il contenuto delle ordinanze della Corte di Cassazione n. 12142 e n. 12143 del 2022 con le quali la Suprema corte ha ritenuto che l'incompatibilità comunitaria delle imposte addizionali si fosse concretizzata al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE;
- Visto il provvedimento in autotutela prot. n. 26505/RU del 23/10/2025 con il quale l'Ufficio locale ADM
Emilia 4 ha annullato il diniego parziale di rimborso oggetto del presente giudizio, dichiarando spettante alla
Società ricorrente l'ulteriore importo di € 6.046,80 oltre interessi legali (acquisito agli atti del presente giudizio con nota di deposito del 24/10/2025)
La Corte dichiara la cessata materia del contendere spedse compensate per incertezza norma e giurisprudenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 46 D.Lvo 546/1992, a spese compensate.