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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di appello nella causa iscritta al n. 1909/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26.11.2024 con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c. TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mariglianella (NA) alla via O. Carpino n 1, presso lo studio dell'avv. Maria Lippiello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E società di diritto francese, con sede secondaria CP_1 in Milano, via Tiziano n 32 (P. IVA ) - con P.IVA_1 rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. , in persona del P.IVA_2 procuratore ad litem Dott. e Controparte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monteoliveto n.
5, presso lo Studio dell'avv. Dario Martorano;
- APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. con sede in Roma alla via A. Gustave Eiffel 15
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose. Conclusioni: all'udienza del come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_2 nella qualità di proprietario dell'auto NC Y tg. CZ 786 EF, premesso che il giorno 05/02/2017, alle ore 21,41 circa, in Napoli al viale Kennedy, la predetta autovettura veniva urtata e danneggiata dal veicolo IA AN tg. EW172YC il cui conducente, nell'immettersi per entrare in un garage, invadeva la corsia percorsa dalla NC Y, urtando con il suo lato anteriore destro il lato anteriore destro del veicolo NC. Deduceva che, a seguito dell'impatto, l'auto NC riportava danni alla porta anteriore sinistra, al paraurti e al parafango e che per le necessarie riparazioni, il danno veniva quantificato in una somma complessiva di Euro 2500,00, oltre al danno da sosta tecnica. Tutto ciò premesso citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Napoli la Società , nonché la Controparte_3
Società in persona dei rispettivi legali CP_1 rappresentanti, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di euro 2500,00 oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico e oltre interessi e spese.
La società assicurativa nel costituirsi, CP_1 impugnava la domanda, concludendo per il rigetto in quanto non provata e infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Con sentenza n. 23471/2022 il Giudice di Pace rigettava la domanda.
Con tempestivo atto di appello, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la suddetta decisione, chiedendone la riforma
[...] nella parte in cui veniva dichiarato il rigetto della domanda per
- 2 - carente e contradditoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze istruttorie. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata compagnia assicurativa chiedendo rigettarsi l'appello, con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. Acquisiti gli atti del fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione, all'udienza del 26.11.2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre in primis va dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la procedibilità dello stesso dal momento che:
a) la sentenza di primo grado risulta depositata in cancelleria in data 27.6.2022 e la stessa, sulla base della documentazione in atti, non risulta notificata né passata in giudicato;
b) l'atto di appello è stato notificato a mezzo PEC alle parti appellate il 17.1.2023 ovvero entro 6 mesi in base all'art. 46
n. 17, L. 69/2009 che ha abbreviato il termine lungo per proporre appello;
c) l'appellante si è costituito nei termini con iscrizione a ruolo del 23.1.2023
Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto avendo l'appellante dedotto motivi specifici, rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno
- 3 - dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della appellata la quale, benché ritualmente citata, non CP_4 si è costituita.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione su una circostanza che il Tribunale ritiene di condividere. Infatti, vi è una palese contraddizione tra la dinamica dell'incidente come descritta in citazione e pedissequamente confermata dal teste escusso e i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro e, per quanto riguarda l'auto attorea, rappresentati nella foto depositata agli atti. Difatti, come correttamente posto in rilievo dal Giudice di Pace, se l'auto
IA AN, percorrendo viale Kennedy con direzione Piazzale
Tecchio, avesse improvvisamente svoltato a sinistra, come dichiarato dal teste, delle due l'una: o la NC proveniente dall'opposta corsia avrebbe impattato frontalmente la IA AN trovandosela di fronte, oppure la IA AN avrebbe impattato la
NC sul lato sinistro. A tutto voler concedere, anche volendo ipotizzare una manovra di fortuna da parte di ambedue i conducenti, circostanza peraltro non riferita né dall'attore né dal teste, è da escludere che il danno, a seguito della “improvvisa svolta a sinistra” possa aver coinvolto la parte anteriore destra di entrambi i veicoli. Del resto, evidenti contraddizioni emergono anche dalla stessa lettura dell'atto di appello in quanto prima si asserisce che “l'auto IA AN tg. EW 172 YC nell'immettersi per entrare in un garage invadeva la crsia del veicolo NC Y tg.
CZ 786EF e lo urtava con il suo lato anteriore destro al lato anteriore destro del veicolo NC” e poi si dichiara che “ come appare chiaro dalla dinamica del sinistro, non poteva ( il veicolo
- 4 - NC ) evitare l'impatto e riportava danni alla porta anteriore sinistra , paraurti parafango”, danni alla porta anteriore sinistra neppure menzionati nella perizia agli atti. Inoltre, non è privo di rilievo il fatto che sul punto la decisione di primo grado sul punto non è stata oggetto di censura non avendo l'appellante offerto una ricostruzione dei fatti idonea a superare le contraddizioni poste in luce dal primo giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a pagare le spese di lite del Parte_1 secondo grado in favore della Società he CP_1 si liquidano in euro 147,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre iva cpa;
3) Applica a carico di la sanzione Parte_1 pecuniaria pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Napoli, li 9.4.2025 Il Giudice
(Dr.ssa Rosa Romano Cesareo)
- 5 -
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di appello nella causa iscritta al n. 1909/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26.11.2024 con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c. TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mariglianella (NA) alla via O. Carpino n 1, presso lo studio dell'avv. Maria Lippiello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E società di diritto francese, con sede secondaria CP_1 in Milano, via Tiziano n 32 (P. IVA ) - con P.IVA_1 rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. , in persona del P.IVA_2 procuratore ad litem Dott. e Controparte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monteoliveto n.
5, presso lo Studio dell'avv. Dario Martorano;
- APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. con sede in Roma alla via A. Gustave Eiffel 15
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose. Conclusioni: all'udienza del come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_2 nella qualità di proprietario dell'auto NC Y tg. CZ 786 EF, premesso che il giorno 05/02/2017, alle ore 21,41 circa, in Napoli al viale Kennedy, la predetta autovettura veniva urtata e danneggiata dal veicolo IA AN tg. EW172YC il cui conducente, nell'immettersi per entrare in un garage, invadeva la corsia percorsa dalla NC Y, urtando con il suo lato anteriore destro il lato anteriore destro del veicolo NC. Deduceva che, a seguito dell'impatto, l'auto NC riportava danni alla porta anteriore sinistra, al paraurti e al parafango e che per le necessarie riparazioni, il danno veniva quantificato in una somma complessiva di Euro 2500,00, oltre al danno da sosta tecnica. Tutto ciò premesso citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Napoli la Società , nonché la Controparte_3
Società in persona dei rispettivi legali CP_1 rappresentanti, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di euro 2500,00 oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico e oltre interessi e spese.
La società assicurativa nel costituirsi, CP_1 impugnava la domanda, concludendo per il rigetto in quanto non provata e infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Con sentenza n. 23471/2022 il Giudice di Pace rigettava la domanda.
Con tempestivo atto di appello, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la suddetta decisione, chiedendone la riforma
[...] nella parte in cui veniva dichiarato il rigetto della domanda per
- 2 - carente e contradditoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze istruttorie. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata compagnia assicurativa chiedendo rigettarsi l'appello, con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. Acquisiti gli atti del fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione, all'udienza del 26.11.2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre in primis va dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la procedibilità dello stesso dal momento che:
a) la sentenza di primo grado risulta depositata in cancelleria in data 27.6.2022 e la stessa, sulla base della documentazione in atti, non risulta notificata né passata in giudicato;
b) l'atto di appello è stato notificato a mezzo PEC alle parti appellate il 17.1.2023 ovvero entro 6 mesi in base all'art. 46
n. 17, L. 69/2009 che ha abbreviato il termine lungo per proporre appello;
c) l'appellante si è costituito nei termini con iscrizione a ruolo del 23.1.2023
Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto avendo l'appellante dedotto motivi specifici, rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno
- 3 - dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della appellata la quale, benché ritualmente citata, non CP_4 si è costituita.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione su una circostanza che il Tribunale ritiene di condividere. Infatti, vi è una palese contraddizione tra la dinamica dell'incidente come descritta in citazione e pedissequamente confermata dal teste escusso e i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro e, per quanto riguarda l'auto attorea, rappresentati nella foto depositata agli atti. Difatti, come correttamente posto in rilievo dal Giudice di Pace, se l'auto
IA AN, percorrendo viale Kennedy con direzione Piazzale
Tecchio, avesse improvvisamente svoltato a sinistra, come dichiarato dal teste, delle due l'una: o la NC proveniente dall'opposta corsia avrebbe impattato frontalmente la IA AN trovandosela di fronte, oppure la IA AN avrebbe impattato la
NC sul lato sinistro. A tutto voler concedere, anche volendo ipotizzare una manovra di fortuna da parte di ambedue i conducenti, circostanza peraltro non riferita né dall'attore né dal teste, è da escludere che il danno, a seguito della “improvvisa svolta a sinistra” possa aver coinvolto la parte anteriore destra di entrambi i veicoli. Del resto, evidenti contraddizioni emergono anche dalla stessa lettura dell'atto di appello in quanto prima si asserisce che “l'auto IA AN tg. EW 172 YC nell'immettersi per entrare in un garage invadeva la crsia del veicolo NC Y tg.
CZ 786EF e lo urtava con il suo lato anteriore destro al lato anteriore destro del veicolo NC” e poi si dichiara che “ come appare chiaro dalla dinamica del sinistro, non poteva ( il veicolo
- 4 - NC ) evitare l'impatto e riportava danni alla porta anteriore sinistra , paraurti parafango”, danni alla porta anteriore sinistra neppure menzionati nella perizia agli atti. Inoltre, non è privo di rilievo il fatto che sul punto la decisione di primo grado sul punto non è stata oggetto di censura non avendo l'appellante offerto una ricostruzione dei fatti idonea a superare le contraddizioni poste in luce dal primo giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a pagare le spese di lite del Parte_1 secondo grado in favore della Società he CP_1 si liquidano in euro 147,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre iva cpa;
3) Applica a carico di la sanzione Parte_1 pecuniaria pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Napoli, li 9.4.2025 Il Giudice
(Dr.ssa Rosa Romano Cesareo)
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