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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/08/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 18/06/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5315/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Auricchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito alla via Circumvallazione n.20 in Torre del
Greco; nonché presso gli indirizzi digitali pec: . iuffrè.it Email_1 Email_2
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dagli avv.ti Armando Gambino e dall'avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A.
De Gasperi n. 55, conche presso l'indirizzo digitale pec: t Email_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 05/09/2023, la ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale al fine di veder accertato il proprio diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.2021, e, per l'effetto, veder dichiarata l'insussistenza dell'indebito di Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021 di CP_ cui alla comunicazione del 19.04.2023. Più nel dettaglio, l'istante, con domanda amministrativa del 01.02.2020, chiedeva il riconoscimento CP_ del diritto all'indennità di disoccupazione Naspi;
la stessa veniva accolta dall' come da comunicazione del 17.02.2020. CP_
Con tale comunicazione, l informava la ricorrente che l'indennità poteva essere corrisposta per n. 483 giorni, pari alla metà delle settimane di contribuzione che l'istante poteva far valere negli ultimi
4 anni. CP_ Con successiva raccomandata, l' comunicava alla ricorrente che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 942063/2020 per un importo complessivo di euro 5.300,13 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Avverso tale preteso la ricorrente, in data 15/05/2023, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale, senza, però, ottenere alcun riscontro. Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.202; nonché, dichiararsi nullo il CP_ provvedimento emesso dall' per l'indebito per cui è causa per un importo complessivo di euro 5.300,43, con ogni conseguente statuizione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo, per tutti i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con diverse argomentazioni.
All'esito della odierna udienza, uditi i procuratori, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Ciò posto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In punto di fatto va rilevato che aveva stipulato un contratto di lavoro per Parte_1 prestazioni occasionali della durata di un giorno (13/07/2020), contratto stipulato in data 10/07/2020 dalla ricorrente con Controparte_2
In primo luogo, si rileva che sotto il profilo normativo, le prestazioni occasionali vengono disciplinate dal D.L. n°50/2017, che all'art.54 bis stabilisce: "1. Entro il limite e con le modalità di cui al presente articolo
è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. 4) i compensi percepiti dal prestatore… non incidono sul suo stato di disoccupato”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha percepito per le prestazioni occasionali fornite nella giornata del
13/07/2020 un corrispettivo pari ad € 1.000,00; si evidenzia, dunque, che la stessa rientra a pieno titolo nella sfera di applicazione del D.L. n°50/2017.
CP_ Tale assunto, peraltro, trova piena conferma anche nelle istruzioni fornite dall' nella propria circolare n°174 del 23/11/2017 con cui l'Istituto al paragrafo 2 ha precisato: “
2. COMPATIBILITA'
DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON I COMPENSI DA PRESTAZIONI OCCASIONALI il decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n°96, all'art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett.a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore… non incidono sullo stato di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NaSPI può svolgere prestazione di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della CP_ prestazione NASPI non è tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività”.
CP_ Ne deriva che, sulla scorta della stessa circolare la ricorrente non era tenuta a comunicare CP_ all' l'instaurazione di tale rapporto di una prestazione occasionale prevista ex art. 9, 2° comma, D. Lgs.
22/2015 e che, conseguentemente, non è incorsa nella decadenza dalla NASPI ex art. 11 stesso D. Lgs”.
In conclusione, alla luce della normativa vigente, dei chiarimenti forniti dallo stesso Istituto, nel caso CP_ in esame non si è in presenza di una rioccupazione che obbligasse la ricorrente a comunicare all'
l'instaurazione del citato rapporto di lavoro accessorio relativo al contratto di lavoro per prestazioni occasionali della durata di un giorno (13/07/2020) fornite a fronte di un corrispettivo di euro 1.000,00 inferiore al limite annuo pari ad euro 5.000,00. Giova inoltre precisare che nelle note di trattazione scritta, l'istituto resistente ha depositato un precedente giurisprudenziale della medesima Sezione;
tuttavia, si denota che la sentenza allegata alle note
è inconferente al caso di specie;
difatti, nella fattispecie in esame si tratta di compensi da prestazioni occasionali e non di lavoratore autonomo con partita Iva (cfr. sentenza allegata agli atti).
In applicazione delle suesposte motivazioni, nella fattispecie in esame, lo scrivente dichiara il diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.2021, e, l'insussistenza dell'indebito di CP_ Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021 di cui alla comunicazione del 19.04.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, in accoglimento totale del ricorso presentato da , definitivamente Parte_1 pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al
06.09.2021; b) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al CP_ 25.11.2021, e per l'effetto dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all' il predetto importo;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00.
Torre Annunziata, 07.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 18/06/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5315/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Auricchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito alla via Circumvallazione n.20 in Torre del
Greco; nonché presso gli indirizzi digitali pec: . iuffrè.it Email_1 Email_2
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dagli avv.ti Armando Gambino e dall'avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A.
De Gasperi n. 55, conche presso l'indirizzo digitale pec: t Email_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 05/09/2023, la ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale al fine di veder accertato il proprio diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.2021, e, per l'effetto, veder dichiarata l'insussistenza dell'indebito di Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021 di CP_ cui alla comunicazione del 19.04.2023. Più nel dettaglio, l'istante, con domanda amministrativa del 01.02.2020, chiedeva il riconoscimento CP_ del diritto all'indennità di disoccupazione Naspi;
la stessa veniva accolta dall' come da comunicazione del 17.02.2020. CP_
Con tale comunicazione, l informava la ricorrente che l'indennità poteva essere corrisposta per n. 483 giorni, pari alla metà delle settimane di contribuzione che l'istante poteva far valere negli ultimi
4 anni. CP_ Con successiva raccomandata, l' comunicava alla ricorrente che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 942063/2020 per un importo complessivo di euro 5.300,13 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Avverso tale preteso la ricorrente, in data 15/05/2023, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale, senza, però, ottenere alcun riscontro. Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.202; nonché, dichiararsi nullo il CP_ provvedimento emesso dall' per l'indebito per cui è causa per un importo complessivo di euro 5.300,43, con ogni conseguente statuizione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo, per tutti i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con diverse argomentazioni.
All'esito della odierna udienza, uditi i procuratori, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Ciò posto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In punto di fatto va rilevato che aveva stipulato un contratto di lavoro per Parte_1 prestazioni occasionali della durata di un giorno (13/07/2020), contratto stipulato in data 10/07/2020 dalla ricorrente con Controparte_2
In primo luogo, si rileva che sotto il profilo normativo, le prestazioni occasionali vengono disciplinate dal D.L. n°50/2017, che all'art.54 bis stabilisce: "1. Entro il limite e con le modalità di cui al presente articolo
è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. 4) i compensi percepiti dal prestatore… non incidono sul suo stato di disoccupato”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha percepito per le prestazioni occasionali fornite nella giornata del
13/07/2020 un corrispettivo pari ad € 1.000,00; si evidenzia, dunque, che la stessa rientra a pieno titolo nella sfera di applicazione del D.L. n°50/2017.
CP_ Tale assunto, peraltro, trova piena conferma anche nelle istruzioni fornite dall' nella propria circolare n°174 del 23/11/2017 con cui l'Istituto al paragrafo 2 ha precisato: “
2. COMPATIBILITA'
DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON I COMPENSI DA PRESTAZIONI OCCASIONALI il decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n°96, all'art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett.a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore… non incidono sullo stato di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NaSPI può svolgere prestazione di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della CP_ prestazione NASPI non è tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività”.
CP_ Ne deriva che, sulla scorta della stessa circolare la ricorrente non era tenuta a comunicare CP_ all' l'instaurazione di tale rapporto di una prestazione occasionale prevista ex art. 9, 2° comma, D. Lgs.
22/2015 e che, conseguentemente, non è incorsa nella decadenza dalla NASPI ex art. 11 stesso D. Lgs”.
In conclusione, alla luce della normativa vigente, dei chiarimenti forniti dallo stesso Istituto, nel caso CP_ in esame non si è in presenza di una rioccupazione che obbligasse la ricorrente a comunicare all'
l'instaurazione del citato rapporto di lavoro accessorio relativo al contratto di lavoro per prestazioni occasionali della durata di un giorno (13/07/2020) fornite a fronte di un corrispettivo di euro 1.000,00 inferiore al limite annuo pari ad euro 5.000,00. Giova inoltre precisare che nelle note di trattazione scritta, l'istituto resistente ha depositato un precedente giurisprudenziale della medesima Sezione;
tuttavia, si denota che la sentenza allegata alle note
è inconferente al caso di specie;
difatti, nella fattispecie in esame si tratta di compensi da prestazioni occasionali e non di lavoratore autonomo con partita Iva (cfr. sentenza allegata agli atti).
In applicazione delle suesposte motivazioni, nella fattispecie in esame, lo scrivente dichiara il diritto alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al 06.09.2021, e, l'insussistenza dell'indebito di CP_ Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al 25.11.2021 di cui alla comunicazione del 19.04.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, in accoglimento totale del ricorso presentato da , definitivamente Parte_1 pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Naspi richiesta con la domanda amministrativa datata il 01.02.2020 per tutto l'arco temporale dal 02.02.2020 al 25.11.2021, con esclusione dei periodi di sospensione della prestazione dal 20.06.2020 al 06.09.2020 e dal 23.05.2021 al
06.09.2021; b) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di Euro 5.300,43 per il periodo dal 13.07.2020 al CP_ 25.11.2021, e per l'effetto dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all' il predetto importo;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00.
Torre Annunziata, 07.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco