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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 ter C.P.C. nella causa iscritta al n.3688/2022 R.G. tra nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Laura Alemanno come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso ricorrente
ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e CP_1
AR HO come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della nel periodo da aprile ad ottobre 2018 con mansioni di cuoca e di Controparte_2 aver ricoperto contestualmente, nello stesso periodo, il ruolo di socio (nella misura del 66%) e di amministratore (unitamente alla sorella della società predetta, esponeva che l' – Parte_2 CP_1 all'esito degli accertamenti trasfusi nel verbale ispettivo del 29.04.2021 – aveva ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro per mancanza del requisito della subordinazione, al contempo disponendo la sua iscrizione nella Gestione Commercianti e richiedendole il pagamento della relativa contribuzione per € 2.528,44.
A sostengo dell'azione, evidenziava come le conclusioni dell' fossero infondate e prive di riscontro. CP_1
Concludeva pertanto affinché il Tribunale adito volesse, “1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che la ricorrente, per il periodo da aprile 2018 a ottobre CP_ 2018 non era tenuta all'Iscrizione alla Gestione Speciale dell' di Lecce e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuto a versare la somma complessiva di euro 2.528,44, indicata nel verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 pervenuto con raccomandata del 04.05.2021 per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata disporre l'annullamento del verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 pervenuto con raccomandata del 04.05.2021, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
1 infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o CP_ successivo, e per l'effetto: - disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione speciale - dichiarare la non debenza delle CP_ somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per il periodo da aprile 2018 a ottobre 2018, per complessivi €
2.528,44. 3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Lecce CP_1 contenute nel verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 per illegittima ed errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata;
5) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui CP_ agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto CP_1 riportandosi agli accertamenti trasfusi nel verbale ispettivo.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
La costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda
Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
2 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere potere direttivo, di organizzazione e disciplinare
(nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez.
Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
Nel caso di specie, secondo gli accertamenti documentali trasfusi nel verbale ispettivo, facenti prova sino a querela di falso e comunque non contestati, la ricorrente ha ricoperto - al contempo – la qualità di socia
(nella misura del 66%) e di amministratore (unitamente alla sorella della Parte_2 CP_2
nonché di dipendente della stessa con mansioni di cuoca.
[...]
Il verbale riporta: “Dagli accertamenti effettuati è emerso che le prestazioni lavorative rese dalla socia nel Parte_1 periodo da aprile a ottobre 2018 non si sono svolte con vincolo di subordinazione, inteso, in linea di massima, come soggezione sia al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, sia al suo potere organizzativo. In realtà, le prestazioni di lavoro della socia si devono ricondurre, sin dalla data di inizio attività della società, nella gestione ed esercizio Parte_1 dell'attività dell'impresa, proprie di chi ha la responsabilità imprenditoriale esercitata nel rispetto dei requisiti propri del lavoro autonomo. La sig.ra , unitamente al sig. , è socio fondatore della società ed insieme allo Parte_1 CP_3 stesso, gestisce tutta l'attività economica dell'impresa assumendo il fondamentale ruolo decisionale in un'attività imprenditoriale. Per di più, entrambi i soci già in precedenza risultavano titolari di imprese individuali e conseguentemente CP_ iscritti presso la gestione speciale COMM dell' Difatti, prima di divenire socia della la sig.ra CP_2 [...]
CP_
risulta iscritta dal 2007 al 2009 presso la gestione speciale ART, poi presso la gestione COMM dell' dal Pt_1
2011 al 2015 se pur per periodi non continuativi, in qualità di titolare di impresa individuale poi cancellate. D'altronde dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori ascoltati è emerso che questi hanno fatto un colloquio pre-assuntivo o con il sig.
, o con la sig.ra , e hanno ricevuto le direttive di lavoro dagli stessi soci, fatti questi che CP_3 Parte_1 dimostrano il potere organizzativo e di gestione in capo alla sig.ra , e conseguentemente la sua operatività Parte_1 nell'attività d'impresa di cui è socia, oltre che amministratore, in modo prevalente ed abituale non svolgendo ella altre
3 attività”.
In linea generale non vi è incompatibilità tra l'assunzione della qualità di socio di una società di capitali e la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la società predetta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, “La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. Sez. L. n.6827/1999).
Nello stesso senso si è affermato che “ La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società
a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, senza che tuttavia in tale ipotesi la prestazione resa in favore della società debba di necessità interamente imputarsi al detto rapporto, ben potendo il socio, specie se con partecipazione rilevante (nella specie, al cinquanta per cento del capitale) conferire la propria opera alla società oltre l'orario normale di lavoro, in relazione al suo preciso interesse di sostenere la società stessa, senza maturare per questo alcun diritto alla retribuzione di tale prestazione a titolo di lavoro straordinario” (Cass. Sez. L. n.8857/1997).
Ciò premesso, le risultanze istruttorie in atti non offrono alcun riscontro alla formale qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Entrambi i testimoni escussi hanno riferito che la ricorrente era sempre presente nel ristorante, principalmente occupandosi della gestione, organizzazione e controllo dell'attività lavorativa svolta dal personale addetto alla cucina, cui dava direttive ( e . Persona_1 Persona_2
Come si vede, nulla è emerso né in ordine alla soggezione della ricorrente ai poteri direttivo, di organizzazione e disciplinare del datore di lavoro, e neppure in ordine alla sussistenza degli indici sopra menzionati. Era lei ad esercitare le prerogative datoriali nei confronti dei dipendenti. D'altronde, era lei stessa a ricoprire l'incarico di co-amministratrice, per cui non si vede chi avrebbe potuto esercitare tale prerogative nei suoi confronti.
Ne discende che l' ha correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente CP_1 stipulato con la società amministrata.
Al contempo, a fronte della certa partecipazione della ricorrente all'attività aziendale (per sua stessa dichiarazione, per dichiarazione dei lavoratori ascoltai in sede ispettiva e dei testimoni escussi), sussistono i presupposti legittimanti la sua iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n.662/1996, secondo cui: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
4 ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € 1.500,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 ter C.P.C. nella causa iscritta al n.3688/2022 R.G. tra nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Laura Alemanno come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso ricorrente
ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e CP_1
AR HO come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della nel periodo da aprile ad ottobre 2018 con mansioni di cuoca e di Controparte_2 aver ricoperto contestualmente, nello stesso periodo, il ruolo di socio (nella misura del 66%) e di amministratore (unitamente alla sorella della società predetta, esponeva che l' – Parte_2 CP_1 all'esito degli accertamenti trasfusi nel verbale ispettivo del 29.04.2021 – aveva ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro per mancanza del requisito della subordinazione, al contempo disponendo la sua iscrizione nella Gestione Commercianti e richiedendole il pagamento della relativa contribuzione per € 2.528,44.
A sostengo dell'azione, evidenziava come le conclusioni dell' fossero infondate e prive di riscontro. CP_1
Concludeva pertanto affinché il Tribunale adito volesse, “1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che la ricorrente, per il periodo da aprile 2018 a ottobre CP_ 2018 non era tenuta all'Iscrizione alla Gestione Speciale dell' di Lecce e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuto a versare la somma complessiva di euro 2.528,44, indicata nel verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 pervenuto con raccomandata del 04.05.2021 per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata disporre l'annullamento del verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 pervenuto con raccomandata del 04.05.2021, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
1 infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o CP_ successivo, e per l'effetto: - disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione speciale - dichiarare la non debenza delle CP_ somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per il periodo da aprile 2018 a ottobre 2018, per complessivi €
2.528,44. 3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Lecce CP_1 contenute nel verbale n. 2020011618 del 29.04.2021 per illegittima ed errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata;
5) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui CP_ agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto CP_1 riportandosi agli accertamenti trasfusi nel verbale ispettivo.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
La costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda
Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
2 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere potere direttivo, di organizzazione e disciplinare
(nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez.
Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
Nel caso di specie, secondo gli accertamenti documentali trasfusi nel verbale ispettivo, facenti prova sino a querela di falso e comunque non contestati, la ricorrente ha ricoperto - al contempo – la qualità di socia
(nella misura del 66%) e di amministratore (unitamente alla sorella della Parte_2 CP_2
nonché di dipendente della stessa con mansioni di cuoca.
[...]
Il verbale riporta: “Dagli accertamenti effettuati è emerso che le prestazioni lavorative rese dalla socia nel Parte_1 periodo da aprile a ottobre 2018 non si sono svolte con vincolo di subordinazione, inteso, in linea di massima, come soggezione sia al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, sia al suo potere organizzativo. In realtà, le prestazioni di lavoro della socia si devono ricondurre, sin dalla data di inizio attività della società, nella gestione ed esercizio Parte_1 dell'attività dell'impresa, proprie di chi ha la responsabilità imprenditoriale esercitata nel rispetto dei requisiti propri del lavoro autonomo. La sig.ra , unitamente al sig. , è socio fondatore della società ed insieme allo Parte_1 CP_3 stesso, gestisce tutta l'attività economica dell'impresa assumendo il fondamentale ruolo decisionale in un'attività imprenditoriale. Per di più, entrambi i soci già in precedenza risultavano titolari di imprese individuali e conseguentemente CP_ iscritti presso la gestione speciale COMM dell' Difatti, prima di divenire socia della la sig.ra CP_2 [...]
CP_
risulta iscritta dal 2007 al 2009 presso la gestione speciale ART, poi presso la gestione COMM dell' dal Pt_1
2011 al 2015 se pur per periodi non continuativi, in qualità di titolare di impresa individuale poi cancellate. D'altronde dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori ascoltati è emerso che questi hanno fatto un colloquio pre-assuntivo o con il sig.
, o con la sig.ra , e hanno ricevuto le direttive di lavoro dagli stessi soci, fatti questi che CP_3 Parte_1 dimostrano il potere organizzativo e di gestione in capo alla sig.ra , e conseguentemente la sua operatività Parte_1 nell'attività d'impresa di cui è socia, oltre che amministratore, in modo prevalente ed abituale non svolgendo ella altre
3 attività”.
In linea generale non vi è incompatibilità tra l'assunzione della qualità di socio di una società di capitali e la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la società predetta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, “La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. Sez. L. n.6827/1999).
Nello stesso senso si è affermato che “ La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società
a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, senza che tuttavia in tale ipotesi la prestazione resa in favore della società debba di necessità interamente imputarsi al detto rapporto, ben potendo il socio, specie se con partecipazione rilevante (nella specie, al cinquanta per cento del capitale) conferire la propria opera alla società oltre l'orario normale di lavoro, in relazione al suo preciso interesse di sostenere la società stessa, senza maturare per questo alcun diritto alla retribuzione di tale prestazione a titolo di lavoro straordinario” (Cass. Sez. L. n.8857/1997).
Ciò premesso, le risultanze istruttorie in atti non offrono alcun riscontro alla formale qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Entrambi i testimoni escussi hanno riferito che la ricorrente era sempre presente nel ristorante, principalmente occupandosi della gestione, organizzazione e controllo dell'attività lavorativa svolta dal personale addetto alla cucina, cui dava direttive ( e . Persona_1 Persona_2
Come si vede, nulla è emerso né in ordine alla soggezione della ricorrente ai poteri direttivo, di organizzazione e disciplinare del datore di lavoro, e neppure in ordine alla sussistenza degli indici sopra menzionati. Era lei ad esercitare le prerogative datoriali nei confronti dei dipendenti. D'altronde, era lei stessa a ricoprire l'incarico di co-amministratrice, per cui non si vede chi avrebbe potuto esercitare tale prerogative nei suoi confronti.
Ne discende che l' ha correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente CP_1 stipulato con la società amministrata.
Al contempo, a fronte della certa partecipazione della ricorrente all'attività aziendale (per sua stessa dichiarazione, per dichiarazione dei lavoratori ascoltai in sede ispettiva e dei testimoni escussi), sussistono i presupposti legittimanti la sua iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n.662/1996, secondo cui: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
4 ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € 1.500,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
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