Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Il consigliere designato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1493/2024 avente a oggetto: domanda di equa riparazione a istanza di
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovambattista Vulcano Per_1
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del ministro p.t.; Controparte_1
Resistente visto il ricorso presentato in data 19.12.2024, dalle parti ricorrenti in epigrafe, con il quale è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro (n. 377/2009) e alla Corte
d'appello di Catanzaro, sezione lavoro (n. 1190/2018); vista la documentazione allegata, osserva e rileva che il giudizio di primo grado, iniziato il 3 febbraio 2009 con il deposito del ricorso, ha avuto una durata di anni 9, mesi 1 e giorni 24, essendo stato definito con sentenza del
27 marzo 2018; che il giudizio di secondo grado, iniziato per col ricorso del 17.9.2018, Persona_1
ha avuto, al 24 maggio 2021 (data di morte di ), una durata di anni 2, mesi Persona_1
9 e giorni 7, ciò al netto dei periodi di sospensione del giudizio e del termine intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa;
che i ricorrenti agiscono esclusivamente in qualità di eredi di;
Persona_1
[...]
), la durata eccedente il termine di ragionevole durata del processo è pari ad anni Per_1
5 anni, 11 mesi e 1 giorno, ai ricorrenti deve essere riconosciuto l'indennizzo in qualità di eredi, pro quota; che occorre valutare la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
che , all'esito del giudizio di primo grado, è risultato vittorioso e, Persona_1 tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore (€ 20.716,59) e della rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, si ritiene equo ai sensi dell'art. 2056 c.c. riconoscere la somma di € 450,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti per i procedimenti monitori (Cass. Sez. II, sent. n. 16512/2020), con attribuzione in favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore dei ricorrenti pro quota, in qualità di eredi di , della complessiva somma di € 2.700,00, autorizzando Persona_1
in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 27,00 per spese ed € 473,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 aprile 2025.
Il consigliere designato
Anna Maria Torchia