Sentenza 1 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/04/2021, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2021
N. 00430/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2020, proposto da
Alessandro GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele GI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre - Venezia, via Elia Millosevic, 49;
Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Nord Est non costituito in giudizio;
nei confronti
NZ Gherardo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'obbligo di ANAS di concludere il procedimento ex art. 42 bis dpr 327/2001 ss. mm. avviato con comunicazione del 6.08.2019 prot. CDG-0458707-P, e per la condanna della P.A. al risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. GI ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di ANAS spa di concludere il procedimento di acquisizione del bene di proprietà del ricorrente, avviato ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 con comunicazione del 06.08.2019 e mai portato a compimento.
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto di essere proprietario di un immobile appreso dalla P.A. da oltre quindici anni per la realizzazione di una strada, la S.S. 10 “Padana Inferiore” - variante di Monselice ed Este: con la comunicazione di avvio citata l’ANAS riconosceva che le aree, benché trasformate, non erano state legittimamente espropriate, e si esprimeva nel senso della sussistenza dell’interesse pubblico alla relativa acquisizione.
Si è costituta in giudizio la società Anas, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso giacché notificato oltre un anno dopo lo spirare della scadenza del termine di conclusione del procedimento avviato con la nota Prot. CDG-458707-P del 6.8.2019.
L’Amministrazione ha, inoltre, dedotto che il bene sarebbe stato legittimamente espropriato con decreto della Prefettura di Padova del 2007, producendo in giudizio detto provvedimento; in via subordinata, l’Anas ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in quanto l’immobile appreso al Sig. GI sarebbe pertinenziale ad un’infrastruttura gestita dalla società VENETO STRADE p.a.
All’udienza in data 25.03.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia sostenuto da un interesse concreto alla relativa disamina.
Occorre, infatti, evidenziare che nel corso del giudizio la società Anas ha prodotto decreto di esproprio del terreno al quale si riferisce la presente iniziativa giudiziaria: parte ricorrente, nel prendere atto dell’esistenza di tale provvedimento, non conosciuto in precedenza, ha insistito nella domanda di condanna della società resistente a concludere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, osservando che, quand’anche tale procedimento dovesse giungere a una conclusione di segno negativo per l’interessato, verrebbero comunque svolti tutti gli approfondimenti istruttori necessari a consentire al Sig. GI di conseguire una adeguata tutela delle situazioni giuridiche attive vantate.
Rileva, in proposito, il Collegio che l’intervenuta acquisizione del bene alla mano pubblica in epoca anteriore all’introduzione del giudizio esclude che il ricorrente possa trarre alcuna utilità concreta dalla conclusione del procedimento avviato dall’Anas ai fini dell’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis citato, procedimento il cui esito appare sin d’ora scontato.
Le esigenze palesate dal Sig. GI, relative all’acquisizione della documentazione utile alla tutela dei propri interessi (da far valere nei confronti del proprio dante causa, ovvero mediante impugnazione del decreto di esproprio, laddove il gravame risultasse ancora tempestivo) potranno, se del caso, trovare adeguata soddisfazione mediante la presentazione di istanza di accesso agli atti del procedimento di esproprio.
Quanto al regolamento delle spese di lite, pur risultando il gravame inammissibile in ragione dell’avvenuto esproprio del bene in epoca anteriore all’introduzione del giudizio, le stesse devono essere poste a carico della parte resistente che, avviando il procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 nonostante l’area fosse già stata espropriata, ha dato motivo al ricorrente di introdurre il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO