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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10539/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Sarabelli Monica, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Cartaino Mirella, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 06.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi ricorrenti, il cui matrimonio è stato celebrato con rito concordatario in Castegnato (BS) in data 19.9.1998, trascritto il 21.9.1998 nei registri di Stato Civile del medesimo Comune di Castegnato al numero 18 parte II serie A, alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 4 2. La casa familiare, di proprietà di entrambi, sita in Cazzago San Martino (BS) Via Achille Grandi n.
Co 4 , sarà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con le figlie. Controparte_1
Le spese relative all'assicurazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili saranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del50%o ciascuno, mentre le spese di manutenzione ordinaria e le imposte relative al rispettivo godimento saranno a carico della sig.ra CP_1
I coniugi si impegnano a proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale, utilizzando la provvista al momento esistente sul c/c n. 008686 ai medesimi intestato.
I coniugi si impegnano altresì a mettere in vendita la casa coniugale a decorrere dal dicembre 2025 e a suddividere fra loro il ricavato in ragione della metà ciascuno, dedotta la restante parte di mutuo sull'immobile maturata sino alla data della cessione.
La sig.ra si impegna a liberare l'immobile entro trenta giorni dalla fissazione della data del CP_1
rogito notarile.
3. La figlia minore di anni 17 è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore presso il quale si troverà di volta in volta per gli atti di ordinaria amministrazione (per tale intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana, quali a titolo esemplificativo le visite mediche periodiche o urgenti, la scelta delle terapie farmacologiche o naturali, le scelte alimentari, i colloqui con gli insegnanti, le scelte di abbigliamento, l'organizzazione del tempo libero) ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza, quali, a titolo esemplificativo, la religione, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari o pericolosi, viaggi all'estero, cambio di residenza se al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
Il padre potrà vederla e tenerla presso di se quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima.
4, Il sig. contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso ed entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, al mantenimento delle due figlie mediante versamento della somma complessiva di euro
1.300,00 (euro 650,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo indici Istat a decorrere dalla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso congiunto.
Il padre si impegna altresì a continuare a corrispondere sulla carta prepagata o a mani delle figlie importi per ricariche telefoniche o piccoli acquisti.
pagina 2 di 4 Alla sig.ra spetterà, in via esclusiva, anche l'assegno unico che andrà a cumularsi con il CP_1
contributo di mantenimento stabilito consensualmente dai coniugi.
Le spese straordinarie per le figlie di cui al Protocollo vigente del Tribunale di Brescia verranno suddivise fra i genitori per la metà ciascuno, con esclusione della retta scolastica del Liceo privato di
Federica, a carico della madre.
La detrazione dell'assegno ai fini Irpef sarà operata dalla sig.ra interamente eventuali rimborsi CP_1
e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese relative alla prole andranno a beneficio della sig.ra CP_1
5. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
6. Il sig. concede a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso alla signora in Parte_1 CP_1
comodato d'uso gratuito, fino al 30 giugno 2025, la sua autovettura elettrica modello Volvo, provvedendo al pagamento di tutte le spese (noleggio, assicurazione Rca e casco, tagliando, cambio gomme).
I ricorrenti riconoscono, per il resto, che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
7. I coniugi concordano fra loro i tempi di utilizzo dell'immobile di Vezza d'Oglio (BS) attribuendo alla sig.ra il godimento dell'unità in base al seguente calendario: una settimana a gennaio CP_1
(decorrenza dal 2 gennaio); una settimana a febbraio (la prima settimana); due settimane a giugno (la seconda e la terza); tre settimane a luglio (dalla prima alla terza); una settimana a ottobre (la prima settimana); una settimana a novembre (la prima settimana); una settimana a dicembre (la prima settimana).
Per i restanti tre giorni, la moglie sceglierà fra marzo e maggio, comunicandolo al marito.
8. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge e della figlia minore.
9. Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze e spese al proprio legale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 03.06.2024, e premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario a Castegnato (BS) in data 19.09.1998, dalla cui unione era nate pagina 3 di 4 le figlie il 09.01.2002 e il 20.11.2006, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_2 Per_1
ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castegnato (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1998, parte
II, serie A, n. 18;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10539/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Sarabelli Monica, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Cartaino Mirella, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 06.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi ricorrenti, il cui matrimonio è stato celebrato con rito concordatario in Castegnato (BS) in data 19.9.1998, trascritto il 21.9.1998 nei registri di Stato Civile del medesimo Comune di Castegnato al numero 18 parte II serie A, alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 4 2. La casa familiare, di proprietà di entrambi, sita in Cazzago San Martino (BS) Via Achille Grandi n.
Co 4 , sarà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con le figlie. Controparte_1
Le spese relative all'assicurazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili saranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del50%o ciascuno, mentre le spese di manutenzione ordinaria e le imposte relative al rispettivo godimento saranno a carico della sig.ra CP_1
I coniugi si impegnano a proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale, utilizzando la provvista al momento esistente sul c/c n. 008686 ai medesimi intestato.
I coniugi si impegnano altresì a mettere in vendita la casa coniugale a decorrere dal dicembre 2025 e a suddividere fra loro il ricavato in ragione della metà ciascuno, dedotta la restante parte di mutuo sull'immobile maturata sino alla data della cessione.
La sig.ra si impegna a liberare l'immobile entro trenta giorni dalla fissazione della data del CP_1
rogito notarile.
3. La figlia minore di anni 17 è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore presso il quale si troverà di volta in volta per gli atti di ordinaria amministrazione (per tale intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana, quali a titolo esemplificativo le visite mediche periodiche o urgenti, la scelta delle terapie farmacologiche o naturali, le scelte alimentari, i colloqui con gli insegnanti, le scelte di abbigliamento, l'organizzazione del tempo libero) ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza, quali, a titolo esemplificativo, la religione, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari o pericolosi, viaggi all'estero, cambio di residenza se al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
Il padre potrà vederla e tenerla presso di se quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima.
4, Il sig. contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso ed entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, al mantenimento delle due figlie mediante versamento della somma complessiva di euro
1.300,00 (euro 650,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo indici Istat a decorrere dalla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso congiunto.
Il padre si impegna altresì a continuare a corrispondere sulla carta prepagata o a mani delle figlie importi per ricariche telefoniche o piccoli acquisti.
pagina 2 di 4 Alla sig.ra spetterà, in via esclusiva, anche l'assegno unico che andrà a cumularsi con il CP_1
contributo di mantenimento stabilito consensualmente dai coniugi.
Le spese straordinarie per le figlie di cui al Protocollo vigente del Tribunale di Brescia verranno suddivise fra i genitori per la metà ciascuno, con esclusione della retta scolastica del Liceo privato di
Federica, a carico della madre.
La detrazione dell'assegno ai fini Irpef sarà operata dalla sig.ra interamente eventuali rimborsi CP_1
e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese relative alla prole andranno a beneficio della sig.ra CP_1
5. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
6. Il sig. concede a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso alla signora in Parte_1 CP_1
comodato d'uso gratuito, fino al 30 giugno 2025, la sua autovettura elettrica modello Volvo, provvedendo al pagamento di tutte le spese (noleggio, assicurazione Rca e casco, tagliando, cambio gomme).
I ricorrenti riconoscono, per il resto, che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
7. I coniugi concordano fra loro i tempi di utilizzo dell'immobile di Vezza d'Oglio (BS) attribuendo alla sig.ra il godimento dell'unità in base al seguente calendario: una settimana a gennaio CP_1
(decorrenza dal 2 gennaio); una settimana a febbraio (la prima settimana); due settimane a giugno (la seconda e la terza); tre settimane a luglio (dalla prima alla terza); una settimana a ottobre (la prima settimana); una settimana a novembre (la prima settimana); una settimana a dicembre (la prima settimana).
Per i restanti tre giorni, la moglie sceglierà fra marzo e maggio, comunicandolo al marito.
8. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge e della figlia minore.
9. Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze e spese al proprio legale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 03.06.2024, e premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario a Castegnato (BS) in data 19.09.1998, dalla cui unione era nate pagina 3 di 4 le figlie il 09.01.2002 e il 20.11.2006, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_2 Per_1
ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castegnato (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1998, parte
II, serie A, n. 18;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
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