TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 gennaio 2025 da:
), assistita e difesa dall'Avv. David ZAPPELLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Nora Controparte_1 C.F._2
Antonietta BUSSINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 9 aprile Parte_1 Controparte_1
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Treviglio (BG) in data 27 maggio 1989. Dalla loro unione sono nati (14 gennaio 2000), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie, oltre al versamento da parte sua di un assegno divorzile dell'importo di € 350,00 mensili a favore della
Signora la quale continuerebbe ad abitare nella casa ex coniugale, in Controparte_1
comproprietà tra le parti, senza versare al marito alcunché in relazione alla quota di proprietà del medesimo.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 9 aprile 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via temporanea ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con Sentenza n.
399/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Treviglio (BG) il 27 maggio 1989 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1989);
3. recepisce l'accordo delle parti in forza del quale il signor si impegna a versare Parte_1
alla OR , a partire da maggio 2025 ed entro il 5 di ogni mese, un Controparte_1 assegno divorzile mensile di € 450, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da giugno
2026;
4. prende atto dell'accordo dei coniugi per cui il ricorrente si impegna a riconoscere alla resistente un ulteriore contributo di € 10.000, mediante bonifico bancario, entro il 5 maggio
2025 a definizione completa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
5. prende atto dell'accordo delle parti in forza del quale vi sarà il godimento pieno della casa ex familiare di proprietà di entrambi i coniugi da parte della sig.ra CP_1
6. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 gennaio 2025 da:
), assistita e difesa dall'Avv. David ZAPPELLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Nora Controparte_1 C.F._2
Antonietta BUSSINI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 9 aprile Parte_1 Controparte_1
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Treviglio (BG) in data 27 maggio 1989. Dalla loro unione sono nati (14 gennaio 2000), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie, oltre al versamento da parte sua di un assegno divorzile dell'importo di € 350,00 mensili a favore della
Signora la quale continuerebbe ad abitare nella casa ex coniugale, in Controparte_1
comproprietà tra le parti, senza versare al marito alcunché in relazione alla quota di proprietà del medesimo.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 9 aprile 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via temporanea ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con Sentenza n.
399/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Treviglio (BG) il 27 maggio 1989 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1989);
3. recepisce l'accordo delle parti in forza del quale il signor si impegna a versare Parte_1
alla OR , a partire da maggio 2025 ed entro il 5 di ogni mese, un Controparte_1 assegno divorzile mensile di € 450, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da giugno
2026;
4. prende atto dell'accordo dei coniugi per cui il ricorrente si impegna a riconoscere alla resistente un ulteriore contributo di € 10.000, mediante bonifico bancario, entro il 5 maggio
2025 a definizione completa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
5. prende atto dell'accordo delle parti in forza del quale vi sarà il godimento pieno della casa ex familiare di proprietà di entrambi i coniugi da parte della sig.ra CP_1
6. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello