Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice EL lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive ELl'udienza EL
25.2.2025 disposte ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 22700/2024, avente ad oggetto: indennità di malattia;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torre EL GR (NA) alla via Sedivola n. 51, presso lo studio legale degli avv.ti Dina Mazza e
Antonietta Garzia che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona EL Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiarare cessata materia EL contendere in ordine al pagamento Parte_1 CP_ ELla indennità di malattia per il periodo dall'11.1.2024 al 07.2.2024, ma condannare l' al pagamento degli interessi legali;
con vittoria ELle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare cessata materia EL contendere, con compensazione ELle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2024, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze ELla in qualità di piccolo di camera, di cui al Controparte_2
1
Deduceva di essersi imbarcato in data 27.07.2023 sulla GNV e che, a seguito ELlo sbarco avvenuto in data 02.10.2023 presso il porto di Genova, gli era stata diagnosticata una gonalgia sx. acuta, con conseguente prescrizione di terapia farmacologica.
Aggiungeva di essere stato dichiarato non abile al lavoro e di essere guarito solo in data
08.2.2024, come da certificato medico allegato in atti. CP_ Lamentava che, denunciata la malattia all' gli era stata riconosciuta e corrisposta l'indennità di malattia solo per il periodo dal 09.10.2023 al 18.12.2023, mentre per il periodo successivo dal 19.12.2023 al 06.02.2024 nulla gli era stato corrisposto. CP_ Rappresentava di aver diffidato l' in data 05.03.2024, alla corresponsione ELl'indennità di malattia per il suddetto periodo e che l'ente previdenziale, con provvedimento EL 14.03.2024, gli aveva comunicato che: “si comunica che l'indennità di malattia è stata indennizzata sino al
10.01.2024. I successivi certificati sino al 07.02.2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico-legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità ELla patologia non emergendo dall'analisi ELla certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Aggiungeva di aver presentato avverso il suddetto provvedimento ricorso amministrativo in CP_ data 29.5.2024 e che l' con provvedimento di reiezione EL 21.6.2024, aveva ribadito l'assenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento ELla prestazione per il periodo dal'11.1.2024 al 07.2.2024.
Deduceva l'illegittimità EL provvedimento ELl'ente previdenziale stante, da un lato, la sussistenza EL requisito sanitario per il riconoscimento ELl'indennità di malattia;
dall'altro, la regolare trasmissione ELla documentazione medica. CP_ Tanto premesso, , conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di Giudice EL lavoro, chiedendo, previo accertamento EL diritto alla liquidazione ELl'indennità di malattia per il periodo dall'11.1.2024 al 07.02.2024 nella misura di CP_ legge, condannare l' al pagamento ELla somma di € 2.599,28, ovvero ELla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria ELle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo di aver effettuato il pagamento ELla somma di € 1.916,90, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia EL contendere
Rappresentava che la documentazione medica non gli era mai stata trasmessa e di averla esaminata solo in sede giudiziale, per cui chiedeva compensarsi le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza EL 25.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione ELla materia EL contendere in ordine alla sorta capitale.
2 Ciò in considerazione ELl'intervenuto pagamento ELl'indennità di malattia richiesta per il periodo dall'11.1.2024 al 07.2.2024, pari ad € 1.916,90.
Tale liquidazione è tardiva in quanto l'indennità di malattia è stata liquidata solo nelle more EL giudizio, in data 26.1.2025, a fronte ELle richieste di pagamento già avanzate in sede amministrativa.
La predetta liquidazione è, comunque, pienamente satisfattiva ELle pretese fatte valere dalla parte ricorrente relativamente alla sorte capitale per indennità di malattia.
L'adempimento spontaneo ELla prestazione da parte ELl'ente resistente determina il venir meno ELl'interesse ad agire e a contraddire e, con esso, la necessità di una pronuncia EL giudice sul punto, ovvero sul diritto alla corresponsione ELla prestazione previdenziale.
3. Residua la questione concernente gli accessori. CP_ La richiesta attorea relativa al pagamento degli accessori sui ratei arretrati corrisposti dall'
è parzialmente meritevole di accoglimento.
Ciò in quanto gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, risultano dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla domanda di pagamento, inviata con diffida EL 05.3.2024, allegata in atti.
Alla stregua ELle suesposte considerazioni, dichiarata cessata la materia EL contendere sulla CP_ sorta capitale, in parziale accoglimento ELla rimanente domanda, l' va condannato al pagamento in favore EL ricorrente degli interessi legali sulla prestazione previdenziale corrisposta in ritardo a partire dal 121° giorno successivo alla domanda di pagamento EL 05.3.2024 e sino al pagamento (26.1.2025).
Interessi che vanno agevolmente quantificati in € 26,23, per n. 205 giorni.
CP_
4. In ordine alle spese di lite è pacifica la sussistenza EL diritto azionato e che l' abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 26.1.2025, ossia dopo il deposito EL ricorso e la notifica ELlo stesso. CP_ Peraltro, è priva di pregio la doglianza ELl' relativa alla mancata trasmissione ELla documentazione medica.
Al contrario, il regolare invio dei certificati medici è provato sia dalla documentazione in atti
(cfr. documentazione allegata al ricorso amministrativo EL 29.5.2024, all. n. 8 prod. parte ricorrente), sia dal provvedimento di reiezione EL ricorso amministrativo in cui l'ente previdenziale motiva il mancato accoglimento ELla richiesta proprio in ragione ELl'insussistenza EL requisito sanitario alla luce dei certificati medici allegati (“I successivi certificati sino al
07.02.2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico-legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità ELla patologia non emergendo dall'analisi ELla certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”). CP_ Pertanto, in applicazione EL principio di soccombenza, l' va condannato al pagamento ELle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi EL D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M.
3 n. 147/2022, in misura minima tenuto conto ELla limitata attività svolta e ELl'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti Dina Mazza e
Antonietta Garzia.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia EL contendere quanto al pagamento ELla sorta capitale;
CP_
- in parziale accoglimento ELla rimanente domanda, condanna l' al pagamento degli interessi legali, quantificati in € 26,23; CP_
- condanna l' in persona EL legale rapp.te, al pagamento ELle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 25.2.2025. Il Giudice EL lavoro dott. Roberto De Matteis
4