Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 29/01/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3090 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. RINALDO GIORGIA che rappresenta l'avvenuto pagamento del tfr da parte dell' per come in domanda e chiede dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite in virtù della soccombenza CP_1 virtuale atteso che, per come documentato, l'Asp aveva provveduto a trasmettere tutta la documentazione all'istituto convenuto
Per l' è presente l'Avv. T. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si associa alla CP_1
chiesta declaratoria con compensazione delle spese di lite
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 29/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3090/2023 R.G. promossa da e rappresentate e difese dall'Avv. Giorgia Rinaldo Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti;
ricorrente contro
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 17.10.2023, le ricorrenti esponevano di “essere state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con la qualifica di infermiere categoria D, successivamente prorogato in forza delle disposizione di legge di volta in volta intervenute. Successivamente, a seguito dell'introduzione della legge regionale 29 dicembre 2010 n.24, ed in particolare gli artt.5 e 6, veniva concessa la facoltà all' amministrazione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale già in forza a tempo determinato in possesso di determinati requisiti, e così le odierne ricorrenti dopo aver rassegnato le dimissioni, venivano assunto con contratto a tempo indeterminato con deliberazione n.1173 del 07.10.2020 – in data 13.10.2020 la sig.ra ed in data Pt_2
14.10.2020 a sig.ra , giusti contratti di lavoro che si producono. In relazione al periodo Pt_1
di servizio prestato con il contratto a tempo determinato maturavano il trattamento di fine rapporto come da certificazione di servizio prodotta in uno ai contratti di lavoro. Pertanto, in data 24.07.2023, dopo aver atteso infruttuosamente il decorso del tempo per la liquidazione spontanea e considerato che la cessazione del rapporto di lavoro precario e l'instaurazione del nuovo rapporto come “dipendente di ruolo” incide anche sul rapporto previdenziale, e di conseguenza il t.f.r maturato negli anni di contribuzione da dipendente con contratto a tempo determinato, sino alla data della stabilizzazione, deve essere riconosciuto e liquidato insieme agli interessi legali, procedeva a richiedere a Codesto Ente la liquidazione e corresponsione del t.f.r. maturato per il periodo di riferimento, nonchè all'ufficio datore di lavoro al fine di attivarsi e trasmettere la relativa documentazione, mediante formale atto a mezzo del sottoscritto procuratore che in copia si allega. Chiedevano altresì di voler procedere all'istruzione della pratica mediante richiesta di modello TFR1 presso l'ente datore di lavoro.
Nessun riscontro veniva dato, nè veniva istruita la pratica di liquidazione”; deducevano la legittimità del tfr maturato ex art. 2120 c.c. ed insistevano nell'accoglimento del ricorso anche alla luce della giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale, che nel medesimo caso di dipendenti dell veniva riconosciuto con la Sentenza n. 759/2019 Parte_3
del 27.06.2019, e da ultimo con la Sentenza n. 471/2022 il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento del TFR maturato nei periodi corrispondenti alla durata del rapporto di lavoro a
Parte tempo determinato intercorso con l' Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che rappresentava che “non era CP_1
CP_ stato possibile per l'Ente procedere alla liquidazione del chiesto TFR in quanto l' non disponeva di alcuna documentazione utile a determinare la base di calcolo della prestazione richiesta. Per quantificare il TFR spettante è necessario conoscere la retribuzione globale percepita dal dipendente per ciascun singolo anno di servizio, calcolando per ogni anno (e sulle sol componenti della retribuzione utili ai fini del trattamento, non indistintamente su tutta la retribuzione) l'accantonamento virtuale del 6,91%, indicizzando gli accantonamenti ed effettuandone la somma. L' oggi può liquidare la prestazione solo nel CP_3 CP_1
Part momento in cui l'amministrazione datrice di lavoro – in questo caso l' di Siracusa– trasmetta debitamente compilato l'apposito modulo nel quale vengono riportate analiticamente, ed attestate sotto la responsabilità dello stesso datore di lavoro, le retribuzioni corrisposte al lavoratore per ciascun periodo di servizio, dall'assunzione sino alla cessazione, CP_ così consentendo appunto all'ente previdenziale di calcolare il TFR. L' ne ha fatto diligentemente richiesta, come da pec allegata, ma nessuna risposta è sinora pervenuta da parte dell'Azienda, talché non è stato possibile quantificare l'importo a loro spettante a titolo di tfr”, chiedeva il rigetto del ricorso
Part Nelle more del presente giudizio invitata, da questo decidente, l a trasmettere la documentazione dovuta all'istituto convenuto per il pagamento del TFR, all'udienza odierna entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo nel frattempo intervenuto il pagamento in favore delle ricorrenti, per come in domanda, del TFR.
Il procuratore delle ricorrenti ha chiesto condannarsi l' al pagamento delle spese di lite CP_1
atteso che contrariamente a quanto dedotto dell convenuto, l'Asp aveva provveduto a CP_4
trasmettere la documentazione richiesta.
CP_ L ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Motivi della Decisione
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. Nella fattispecie che ci occupa, l' convenuto ha provveduto a documentare l'avvenuto CP_4
pagamento in favore delle ricorrenti del TFR maturato e ciò dopo aver acquisito la documentazione necessaria richiesta all'Asp l'1.12.2023, pagamento avvenuto il 27.12.2024.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito che “… la riforma delle pensioni (legge n.
335 del 1995), ha "armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art.
2120 cod. civ. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982). Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato…”( Cfr. SS.UU. sent. 24280/2014).
La S. C. con la sentenza n. 5895 del 2020, nel richiamare i principi enunciati dalle S.U., sopra riportati, ha affermato, che "la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, CP_1
la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del
TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale”
Richiamato il superiore principio il ricorso merita accoglimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e tenuto conto del comportamento processuale tenuto dell' , sussistono giustificate ragioni CP_1
per compensare le spese di lite per ½ ponendo la restante metà a carico dell' atteso che CP_1
Part solo in data successiva al deposito del ricorso l' ha avanzato all' la richiesta di CP_1
documentazione necessaria per la liquidazione del tfr intervenuta nelle more del presente giudizio e che si liquidano ex D.M. 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti (fase studio e fase introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate da distrarsi in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa le spese per ½ e pone la restante metà a carico dell' Controparte_5
persona del legale rappresentante p. tempore- che liquida in €. 1.452,50
[...]
(somma già dimidiata) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e
CPA da distrarsi in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna