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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 210/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.02.2020 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola RO AR nel periodo compreso tra il
2012 ed il 2014 per n. 102 giornate all'anno, nell'anno 2015 per n. 104 giornate, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2018 per n. 102 giornate all'anno, di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le suddette annualità, esponeva: a) di aver ricevuto cinque missive datate 1.10.2019, con le quali l' CP_1 le aveva comunicato il rigetto delle istanze relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2012 al 2016, a seguito di riesame del 30.09.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) di aver ricevuto ulteriore missiva datata 8.11.2019, con la quale l' le aveva comunicato il rigetto della istanza relativa CP_1 all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, liquidata il 7.11.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; c) di aver ricevuto sette missive datate 30.09.2019, con le quali l' CP_1 le comunicava la revoca delle indennità di disoccupazione NASPI e di eventuali prestazioni accessorie, nonché dell'indennità di malattia e maternità, “a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 2 elenco var-15/09/2019”, chiedendo al contempo la restituzione delle somme divenute indebite;
d) di aver presentato in data 23.11.2019, per il tramite del patronato di fiducia, n. 5 ricorsi amministrativi alla avverso il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate negli anni 2012, 2013, CP_2
2014, 2015 e 2016; e) di aver presentato in data 20.11.2019, per il tramite del patronato di fiducia, n.
5 ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale avverso le comunicazioni degli indebiti aventi CP_1 ad oggetto le prestazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, rigettati con delibere n.
198427 del 12.12019, n. 198428 del 12.12019, n. 198429 del 12.12019, n. 198430 del 12.12019, n.
198432 del 12.12019 e n. 198433 del 12.12019, in virtù della revoca delle prestazioni per perdita dei requisiti contributivi a seguito del disconoscimento operato con verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del 14.05.2019, emesso nei confronti di RO AR.
Contestando la legittimità degli accertamenti ispettivi svolti e conclusi con il verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del 14.05.2019, chiedeva che, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, venisse accertata e dichiarata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso con RO AR e che, per l'effetto, venisse annullato quanto disposto dall'ente previdenziale con il verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019, ovverosia che venisse ordinato all' l'immediato inserimento negli elenchi dei CP_1 braccianti agricoli per gli anni dal 2012 al 2018, con conseguente declaratoria del diritto alle indennità di disoccupazione e di malattia già percepite per gli anni in contestazione, annullando le comunicazioni degli indebiti.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo: a) CP_1
l'intervenuta decadenza dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi ex art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970; b) l'assenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, posto che le relative domande erano state riesaminate in virtù del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019, emesso nei confronti dell'azienda agricola RO AR, a seguito del quale era stato disconosciuto totalmente anche il rapporto di lavoro agricolo della ricorrente, con conseguente cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta.
Richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019 e contestando l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, concludeva per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto della domanda.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970. Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni dal 2012 al 2016, con missive datate 1.10.2019, con le quali l'ente le aveva comunicato il rigetto delle istanze relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, a seguito di riesame del 30.09.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
la ricorrente ha, altresì, appreso del disconoscimento delle giornate di lavoro dichiarate per l'anno 2017, con missiva datata
8.11.2019, con la quale l' le aveva comunicato il rigetto della istanza relativa all'indennità di CP_1 disoccupazione agricola, liquidata il 7.11.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; avverso i citati provvedimenti sono stati proposti, per il tramite del patronato di fiducia, n. 5 ricorsi alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, ), in data 23.11.2019, rimasti CP_2 privi di riscontro da parte dell'organo amministrativo.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 14.02.2019 entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare di decadenza va, quindi, disattesa.
5. Nel merito,quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877). Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra la CP_1 lavoratrice e l'azienda agricola RO AR negli anni dal 2012 al 2018, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
6. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere i rapporti di lavoro subordinati denunciati dall'azienda agricola, tra cui quello dell'odierna ricorrente (nipote di RO AR), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dalla titolare dell'azienda agricola e dagli stessi lavoratori, oltre che sulla base dell'esame della documentazione aziendale e delle attività di sopralluogo svolte presso i terreni aziendali;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “Questo accertamento è stato effettuato in parallelo alle verifiche svolte a carico della […], per il riscontrato Parte_2 scambio di giornate lavorative tra parenti di entrambi i Titolari.
Ciò premesso, nel corso delle verifiche a carico della Ditta RO Franceschina, in data 11.04.2018 veniva sentita la signora che rilasciava le testuali dichiarazioni di cui si riportano Parte_1 stralci ritenuti utili a questa verifica: “[…] “[…] Io lavoro da moltissimi anni solo nell'agricoltura.
Ho lavorato a Mitoio vicino casa mia, i primi anni con ….. che era mia suocera, dopo con mio suocero sempre sugli stessi terreni, dopo ancora con …. sempre a Mitoio, dopo ancora con mia mamma sui terreni di Mitoio ed Acquafredda e adesso negli ultimi anni con mia zia AR che ha terreni a località Santo Nicola. Con mia zia ho fatto pulire il terreno vicino il piede degli ulivi, metto la concime a febbraio marzo di ogni anno, raccolgo le frasche della potatura ma non si chi le pota le piante. La potatura si fa ogni anno subito dopo aver finito la raccolta delle ulive. La raccolta sui terreni di mia zia la faccio io da settembre a quando si finiscono. Nei giorni che raccolgo le ulive, dopo averle raccolte viene il frantoiano di San Sidero, viene a caricare con suo Parte_3 trattore per molirle subito. In questi anni per mia zia ho lavorato quando c'era bisogno e faccio sei sette giorni al mese. Mia zia non viene sul terreno, faccio io quello che devo fare, mia zia mi dice
“quello che devi fare te la vedi tu” e io mi regolo quello che devo fare. Ci sono giornate che faccio
8 ore di lavoro, giornate che ne faccio 5 o 6. Mia zia mi paga in contanti […]”.”.
In data 8.05.2018 veniva sentita dagli ispettori (figlia di RO AR, cugina di RS [...]
, la quale, con riferimento alle prestazioni rese dall'odierna ricorrente dichiarava che: Parte_1
“[…] Dopo che mi sono sposata con ho aiutato la mia famiglia nei terreni che si Persona_2 trovano a San Nicola dove c'è un uliveto. Lì raccoglievo le olive insieme a mia madre, a mio padre
. […] Da quattro o 5 anni nella raccolta delle olive ci aiuta mia cugina _3 [...]
, ed io lavoro con loro sui terreni suoi e del marito e raccolgo con loro Parte_1 Parte_2 le olive. […] Le olive sui terreni dei miei cugini le raccogliamo da settembre in poi.”.
In data 5.06.2018, presso gli uffici della Lamezia Terme gli ispettori sentivano Controparte_3
(genero di RO AR, marito di ), ed in particolare evidenziavano Persona_2 RS che: “Il signor conferma come già dichiarato precedentemente dalla propria moglie, da Per_2 circa 5 anni, nella raccolta la signora aiuta assieme al proprio marito e che anche Parte_1 la signora aiuta i propri cugini coniugi nella loro raccolta di olive, come se RS Pt_2 fossero una sola famiglia.”.
Sulla base degli accertamenti svolti, gli ispettori hanno così rilevato delle irregolarità, ed in CP_1 particolare che:
a) sui terreni indicati nella denuncia aziendale, ed ispezionati dagli stessi ispettori, esisteva solo un uliveto secolare;
b) gran parte dei terreni risultavano essere di proprietà di (deceduto nell'anno 2002); _3
c) dalla consultazione dei fascicoli AGEA era emerso che RO AR, perlomeno dall'11.11.2017, aveva la disponibilità di un piccolo uliveto (censito nel Catasto del Comune di Lamezia Terme al
Foglio 71 Particella 216) in forza di un contratto di comodato (non esibito nel corso delle verifiche) stipulato con e (genero e figlia di RO AR); Controparte_4 RS d) RO AR aveva la disponibilità effettiva di soli HA 01,32,00 di uliveto ed i lavori necessari gestione ordinaria dei terreni, fatta eccezione per la raccolta, era riconducibile a , a Controparte_4
(fratello di ) ed a Controparte_5 Persona_2 Parte_4
e) dal raffronto dei dati forniti relativamente alle moliture effettuate con decorrenza dall'anno 2012 con le registrazioni presenti al LUL e sui modelli DMAG, era di palese evidenza la circostanza secondo cui non avrebbe potuto essere impiegata neanche nelle operazioni di Parte_1 raccolta delle olive, tranne che per le sole giornate del 29.10.2013, del 2.12.2013 e del 4.2.2016.
Sulla scorta di quanto precede, l'ente previdenziale provvedeva a disconoscere integralmente il rapporto di lavoro agricolo di denunciato dalla ditta RO AR. Parte_1
7. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro agricolo, la Cassazione ha statuito che: “In tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali.)”. (Cass. Sez. Lav. n. 12551 del 09/06/2011).
Ed ancora, “Il lavoro subordinato in agricoltura è riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 cod. civ., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale", e considerata anche la qualificazione, da parte dell'art. 2083 cod. civ., del coltivatore diretto come piccolo imprenditore.
Pertanto, per accertare la sussistenza o meno in concreto di un rapporto di tale tipo, deve farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa
a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappresentando invece non requisiti del rapporto, ma, a seconda delle circostanze, circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'azienda,
l'impiego di materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico;
deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata.” (Cass.
Sez. Lav. n. 3975 del 20/03/2001)
Ne consegue che, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali).
8. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità del rapporto di lavoro denunciato per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste citata da parte ricorrente, escussa all'udienza del 3.06.2022, ha reso le seguenti Tes_1 dichiarazioni: “Mi risulta vera la circostanza n. 1 perché siamo vicine di casa, anzi la mia casa è vicina al lavoro della sig.ra , cioè vicino all'azienda di RO AR. Quando io Parte_1
c'ero la vedevo passare e andare all'azienda di RO AR, nel periodo 2012/2018, me lo ricordo perché erano gli ultimi anni che ha lavorato là. Io non sono mai stata sui terreni di RO AR.
Sul cap. 8 lo confermo anche se io non sono mai stata sul terreno li vedevo sa sotto casa mia.
Confermo il cap. 15. Confermo il cap. 16 perché ho già risposto.”. L'altro teste citato da parte ricorrente, , escusso all'udienza del 17.03.2023, ha reso Testimone_2 le seguenti dichiarazioni: “Conosco i fatti di causa perché sono confinante con i terreni di RO
AR, datrice di lavoro di . Confermo il cap. 2: infatti, ricordo che nel periodo Parte_1
2012/2018 la sig.ra era alle dipendenze della ditta RO AR perché la vedevo Parte_1 passare e la vedevo lavorare sui terreni di RO AR. Sul cap. 4 ricordo che il foglio Mappa n.
71, ma non so riferire in quale particella ricadano i terreni. Posso riferire, però, che sono tutti coltivati ad uliveto. Confermo la circostanza di cui al cap.
5. Confermo la circostanza di cui al cap.
7. Confermo il cap. 8, io lavoravo sulla mia zona e, quindi, più o meno, l'orario era quello. Nulla so sugli altri capitoli di prova.”.
L'ulteriore teste citato da parte ricorrente, , sentito all'udienza del 17.03.2023, ha Parte_3 dichiarato che: “Conosco la sig.ra poiché confina con i terreni di proprietà dei miei Parte_1 genitori. Confermo la circostanza articolata al cap. 2, ricordo che l'attività è stata svolta anni 2012-
13-14-15 fino al 2018. Confermo il cap.
4. Ricordo che i terreni ricadono sul Foglio 71 nella zona
San Nicola, ma non conosco la particella. I terreni sono coltivati ad uliveto. Confermo il cap. 5 poiché, delle volte, la vedevo, e la vedevo pure nei periodi di caccia. Confermo il cap. 6, penso che non vada più nei terreni da 2/3 anni. Confermo il cap. 8 perché la vedevo nei periodi di cassia e, negli altri periodi, passavo da mia figlia.”
Orbene le dichiarazioni rese da e costituiscono Tes_1 Persona_2 Parte_3 testimonianze inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dall'opponente; ed infatti, nessuno dei testi citati è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - di RO AR e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in ordine al quantum); d'altro canto, la stessa ricorrente ha dichiarato in fase ispettiva di aver lavorato solo occasionalmente, per pochi giorni a mese, sui terreni di RO AR.
Sul punto, corre l'obbligo di richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che in una fattispecie analoga ha enunciato il seguente principio di diritto: “centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità; nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l'onerosità. Anche sul punto questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).”. (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 23919 del
26.08.2025).
A fronte della necessità di una rigorosa prova nel senso che precede, deve concludersi che parte ricorrente non ha fornito validi elementi idonei a supportare la pretesa azionata, sicché non ha fornito adeguata prova della sussistenza degli indici della subordinazione e, di conseguenza, le prestazioni svolte in favore dell'azienda agricola RO AR non possono essere qualificate in termini di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni di riferimento, deve essere respinta, posto che le prove offerte dalla ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
9. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 3.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.02.2020 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola RO AR nel periodo compreso tra il
2012 ed il 2014 per n. 102 giornate all'anno, nell'anno 2015 per n. 104 giornate, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2018 per n. 102 giornate all'anno, di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le suddette annualità, esponeva: a) di aver ricevuto cinque missive datate 1.10.2019, con le quali l' CP_1 le aveva comunicato il rigetto delle istanze relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2012 al 2016, a seguito di riesame del 30.09.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) di aver ricevuto ulteriore missiva datata 8.11.2019, con la quale l' le aveva comunicato il rigetto della istanza relativa CP_1 all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, liquidata il 7.11.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; c) di aver ricevuto sette missive datate 30.09.2019, con le quali l' CP_1 le comunicava la revoca delle indennità di disoccupazione NASPI e di eventuali prestazioni accessorie, nonché dell'indennità di malattia e maternità, “a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 2 elenco var-15/09/2019”, chiedendo al contempo la restituzione delle somme divenute indebite;
d) di aver presentato in data 23.11.2019, per il tramite del patronato di fiducia, n. 5 ricorsi amministrativi alla avverso il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate negli anni 2012, 2013, CP_2
2014, 2015 e 2016; e) di aver presentato in data 20.11.2019, per il tramite del patronato di fiducia, n.
5 ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale avverso le comunicazioni degli indebiti aventi CP_1 ad oggetto le prestazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, rigettati con delibere n.
198427 del 12.12019, n. 198428 del 12.12019, n. 198429 del 12.12019, n. 198430 del 12.12019, n.
198432 del 12.12019 e n. 198433 del 12.12019, in virtù della revoca delle prestazioni per perdita dei requisiti contributivi a seguito del disconoscimento operato con verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del 14.05.2019, emesso nei confronti di RO AR.
Contestando la legittimità degli accertamenti ispettivi svolti e conclusi con il verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del 14.05.2019, chiedeva che, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, venisse accertata e dichiarata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso con RO AR e che, per l'effetto, venisse annullato quanto disposto dall'ente previdenziale con il verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019, ovverosia che venisse ordinato all' l'immediato inserimento negli elenchi dei CP_1 braccianti agricoli per gli anni dal 2012 al 2018, con conseguente declaratoria del diritto alle indennità di disoccupazione e di malattia già percepite per gli anni in contestazione, annullando le comunicazioni degli indebiti.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo: a) CP_1
l'intervenuta decadenza dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi ex art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970; b) l'assenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, posto che le relative domande erano state riesaminate in virtù del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019, emesso nei confronti dell'azienda agricola RO AR, a seguito del quale era stato disconosciuto totalmente anche il rapporto di lavoro agricolo della ricorrente, con conseguente cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta.
Richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019 e contestando l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, concludeva per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto della domanda.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970. Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni dal 2012 al 2016, con missive datate 1.10.2019, con le quali l'ente le aveva comunicato il rigetto delle istanze relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, a seguito di riesame del 30.09.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
la ricorrente ha, altresì, appreso del disconoscimento delle giornate di lavoro dichiarate per l'anno 2017, con missiva datata
8.11.2019, con la quale l' le aveva comunicato il rigetto della istanza relativa all'indennità di CP_1 disoccupazione agricola, liquidata il 7.11.2019, posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; avverso i citati provvedimenti sono stati proposti, per il tramite del patronato di fiducia, n. 5 ricorsi alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, ), in data 23.11.2019, rimasti CP_2 privi di riscontro da parte dell'organo amministrativo.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 14.02.2019 entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare di decadenza va, quindi, disattesa.
5. Nel merito,quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877). Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra la CP_1 lavoratrice e l'azienda agricola RO AR negli anni dal 2012 al 2018, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
6. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2018005527/DDL del
14.05.2019 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere i rapporti di lavoro subordinati denunciati dall'azienda agricola, tra cui quello dell'odierna ricorrente (nipote di RO AR), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dalla titolare dell'azienda agricola e dagli stessi lavoratori, oltre che sulla base dell'esame della documentazione aziendale e delle attività di sopralluogo svolte presso i terreni aziendali;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “Questo accertamento è stato effettuato in parallelo alle verifiche svolte a carico della […], per il riscontrato Parte_2 scambio di giornate lavorative tra parenti di entrambi i Titolari.
Ciò premesso, nel corso delle verifiche a carico della Ditta RO Franceschina, in data 11.04.2018 veniva sentita la signora che rilasciava le testuali dichiarazioni di cui si riportano Parte_1 stralci ritenuti utili a questa verifica: “[…] “[…] Io lavoro da moltissimi anni solo nell'agricoltura.
Ho lavorato a Mitoio vicino casa mia, i primi anni con ….. che era mia suocera, dopo con mio suocero sempre sugli stessi terreni, dopo ancora con …. sempre a Mitoio, dopo ancora con mia mamma sui terreni di Mitoio ed Acquafredda e adesso negli ultimi anni con mia zia AR che ha terreni a località Santo Nicola. Con mia zia ho fatto pulire il terreno vicino il piede degli ulivi, metto la concime a febbraio marzo di ogni anno, raccolgo le frasche della potatura ma non si chi le pota le piante. La potatura si fa ogni anno subito dopo aver finito la raccolta delle ulive. La raccolta sui terreni di mia zia la faccio io da settembre a quando si finiscono. Nei giorni che raccolgo le ulive, dopo averle raccolte viene il frantoiano di San Sidero, viene a caricare con suo Parte_3 trattore per molirle subito. In questi anni per mia zia ho lavorato quando c'era bisogno e faccio sei sette giorni al mese. Mia zia non viene sul terreno, faccio io quello che devo fare, mia zia mi dice
“quello che devi fare te la vedi tu” e io mi regolo quello che devo fare. Ci sono giornate che faccio
8 ore di lavoro, giornate che ne faccio 5 o 6. Mia zia mi paga in contanti […]”.”.
In data 8.05.2018 veniva sentita dagli ispettori (figlia di RO AR, cugina di RS [...]
, la quale, con riferimento alle prestazioni rese dall'odierna ricorrente dichiarava che: Parte_1
“[…] Dopo che mi sono sposata con ho aiutato la mia famiglia nei terreni che si Persona_2 trovano a San Nicola dove c'è un uliveto. Lì raccoglievo le olive insieme a mia madre, a mio padre
. […] Da quattro o 5 anni nella raccolta delle olive ci aiuta mia cugina _3 [...]
, ed io lavoro con loro sui terreni suoi e del marito e raccolgo con loro Parte_1 Parte_2 le olive. […] Le olive sui terreni dei miei cugini le raccogliamo da settembre in poi.”.
In data 5.06.2018, presso gli uffici della Lamezia Terme gli ispettori sentivano Controparte_3
(genero di RO AR, marito di ), ed in particolare evidenziavano Persona_2 RS che: “Il signor conferma come già dichiarato precedentemente dalla propria moglie, da Per_2 circa 5 anni, nella raccolta la signora aiuta assieme al proprio marito e che anche Parte_1 la signora aiuta i propri cugini coniugi nella loro raccolta di olive, come se RS Pt_2 fossero una sola famiglia.”.
Sulla base degli accertamenti svolti, gli ispettori hanno così rilevato delle irregolarità, ed in CP_1 particolare che:
a) sui terreni indicati nella denuncia aziendale, ed ispezionati dagli stessi ispettori, esisteva solo un uliveto secolare;
b) gran parte dei terreni risultavano essere di proprietà di (deceduto nell'anno 2002); _3
c) dalla consultazione dei fascicoli AGEA era emerso che RO AR, perlomeno dall'11.11.2017, aveva la disponibilità di un piccolo uliveto (censito nel Catasto del Comune di Lamezia Terme al
Foglio 71 Particella 216) in forza di un contratto di comodato (non esibito nel corso delle verifiche) stipulato con e (genero e figlia di RO AR); Controparte_4 RS d) RO AR aveva la disponibilità effettiva di soli HA 01,32,00 di uliveto ed i lavori necessari gestione ordinaria dei terreni, fatta eccezione per la raccolta, era riconducibile a , a Controparte_4
(fratello di ) ed a Controparte_5 Persona_2 Parte_4
e) dal raffronto dei dati forniti relativamente alle moliture effettuate con decorrenza dall'anno 2012 con le registrazioni presenti al LUL e sui modelli DMAG, era di palese evidenza la circostanza secondo cui non avrebbe potuto essere impiegata neanche nelle operazioni di Parte_1 raccolta delle olive, tranne che per le sole giornate del 29.10.2013, del 2.12.2013 e del 4.2.2016.
Sulla scorta di quanto precede, l'ente previdenziale provvedeva a disconoscere integralmente il rapporto di lavoro agricolo di denunciato dalla ditta RO AR. Parte_1
7. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro agricolo, la Cassazione ha statuito che: “In tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali.)”. (Cass. Sez. Lav. n. 12551 del 09/06/2011).
Ed ancora, “Il lavoro subordinato in agricoltura è riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 cod. civ., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale", e considerata anche la qualificazione, da parte dell'art. 2083 cod. civ., del coltivatore diretto come piccolo imprenditore.
Pertanto, per accertare la sussistenza o meno in concreto di un rapporto di tale tipo, deve farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa
a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappresentando invece non requisiti del rapporto, ma, a seconda delle circostanze, circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'azienda,
l'impiego di materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico;
deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata.” (Cass.
Sez. Lav. n. 3975 del 20/03/2001)
Ne consegue che, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali).
8. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità del rapporto di lavoro denunciato per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste citata da parte ricorrente, escussa all'udienza del 3.06.2022, ha reso le seguenti Tes_1 dichiarazioni: “Mi risulta vera la circostanza n. 1 perché siamo vicine di casa, anzi la mia casa è vicina al lavoro della sig.ra , cioè vicino all'azienda di RO AR. Quando io Parte_1
c'ero la vedevo passare e andare all'azienda di RO AR, nel periodo 2012/2018, me lo ricordo perché erano gli ultimi anni che ha lavorato là. Io non sono mai stata sui terreni di RO AR.
Sul cap. 8 lo confermo anche se io non sono mai stata sul terreno li vedevo sa sotto casa mia.
Confermo il cap. 15. Confermo il cap. 16 perché ho già risposto.”. L'altro teste citato da parte ricorrente, , escusso all'udienza del 17.03.2023, ha reso Testimone_2 le seguenti dichiarazioni: “Conosco i fatti di causa perché sono confinante con i terreni di RO
AR, datrice di lavoro di . Confermo il cap. 2: infatti, ricordo che nel periodo Parte_1
2012/2018 la sig.ra era alle dipendenze della ditta RO AR perché la vedevo Parte_1 passare e la vedevo lavorare sui terreni di RO AR. Sul cap. 4 ricordo che il foglio Mappa n.
71, ma non so riferire in quale particella ricadano i terreni. Posso riferire, però, che sono tutti coltivati ad uliveto. Confermo la circostanza di cui al cap.
5. Confermo la circostanza di cui al cap.
7. Confermo il cap. 8, io lavoravo sulla mia zona e, quindi, più o meno, l'orario era quello. Nulla so sugli altri capitoli di prova.”.
L'ulteriore teste citato da parte ricorrente, , sentito all'udienza del 17.03.2023, ha Parte_3 dichiarato che: “Conosco la sig.ra poiché confina con i terreni di proprietà dei miei Parte_1 genitori. Confermo la circostanza articolata al cap. 2, ricordo che l'attività è stata svolta anni 2012-
13-14-15 fino al 2018. Confermo il cap.
4. Ricordo che i terreni ricadono sul Foglio 71 nella zona
San Nicola, ma non conosco la particella. I terreni sono coltivati ad uliveto. Confermo il cap. 5 poiché, delle volte, la vedevo, e la vedevo pure nei periodi di caccia. Confermo il cap. 6, penso che non vada più nei terreni da 2/3 anni. Confermo il cap. 8 perché la vedevo nei periodi di cassia e, negli altri periodi, passavo da mia figlia.”
Orbene le dichiarazioni rese da e costituiscono Tes_1 Persona_2 Parte_3 testimonianze inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dall'opponente; ed infatti, nessuno dei testi citati è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - di RO AR e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in ordine al quantum); d'altro canto, la stessa ricorrente ha dichiarato in fase ispettiva di aver lavorato solo occasionalmente, per pochi giorni a mese, sui terreni di RO AR.
Sul punto, corre l'obbligo di richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che in una fattispecie analoga ha enunciato il seguente principio di diritto: “centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità; nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l'onerosità. Anche sul punto questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).”. (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 23919 del
26.08.2025).
A fronte della necessità di una rigorosa prova nel senso che precede, deve concludersi che parte ricorrente non ha fornito validi elementi idonei a supportare la pretesa azionata, sicché non ha fornito adeguata prova della sussistenza degli indici della subordinazione e, di conseguenza, le prestazioni svolte in favore dell'azienda agricola RO AR non possono essere qualificate in termini di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni di riferimento, deve essere respinta, posto che le prove offerte dalla ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
9. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 3.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino