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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/03/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 998/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. SILVESTRI LUCA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
MOLFINI MAURIZIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. indicato: Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA
SERENO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato con lo stesso Avvocato in
Avellino alla via Roma n. 17, presso l'Avvocatura dell'Ente, FAX: 0825/799332- 365 –
(indirizzo p.e.c. indicato: t) Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_3
–I. (P.IVA c.f.
[...] Parte_2 P.IVA_2
), in persona del Direttore Regionale pro tempore della in P.IVA_3 CP_4 virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di
Amministrazione dell' del 25.2.98, elettivamente domiciliato presso la sede Pt_3
di Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, presso l'avv. SERGIO PARRELLA - che Pt_3 lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar Per_1 di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_4
RESITENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
********
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229000313450000 notificata il 07.03.2022, in relazione a nove cartelle/avvisi di addebito recanti nn.
01220140000157326000, 01220140007621582000, 01220150009801611000,
31220130001491072000, 31220130002135709000, 31220140000716428000,
31220140000737755000, 31220140001907232000, 31220150001911457000, per contributi previdenziali e premi assicurativi, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese e, precisamente, in relazione ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) cartella n. 01220140000157326000 presumibilmente notificata il
26/06/2014 dell'importo di € 1.105,30 per premi e sanz. 2011-2012-2013; 2) Pt_3 cartella n. 01220140007621582000 presumibilmente notificata il 18/12/2014, dell'importo di € 6.284,50 premi e sanz. 2012-2013-2014; 3) cartella n. Pt_3
01220150009801611000 presumibilmente notificata il 24/09/2015, dell'importo di €
1.133,69 premi e sanz. 2013-2014-2015; 4) avviso di addebito n. Pt_3
31220130001491072000 presumibilmente notificato il 07/01/2014, dell'importo di €
369,89 per contributi anno 2012; 5) avviso di addebito n. CP_2
2 31220130002135709000 presumibilmente notificato il 31/01/2014, dell'importo di €
4.581,43 per contributi anno 2012; 6) avviso di addebito n. CP_2
31220140000716428000 presumibilmente notificato il 19/06/2014, dell'importo di €
299,74 per contributi anno 2012; 7) avviso di addebito n. CP_2
31220140000737755000 presumibilmente notificato il 19/06/2014, dell'importo di €
31.438,53 per contributi anno 2013; 8) avviso di addebito n. CP_2
31220140001907232000 presumibilmente notificato il 22/12/2014, dell'importo di €
123,05 per contributi anno 2012; 9) avviso di addebito n. 31220150001911457000 CP_2 presumibilmente notificato il 10/02/2016, dell'importo di € 4.083,01 per contributi anno 2013. CP_6
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva la omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate. Al riguardo precisava che, anche assumendo quali date di notificazione quelle riportate nella intimazione di pagamento, il termine prescrizionale dei crediti portati nei titoli, asseritamente notificati tra 07/01/2014 e il 10/02/2016, era già elasso alla data di sospensione della riscossione disposta dal Governo italiano (dal 09.03.2020 al
31.09.2021) a seguito dell'emergenza pandemica;
con riferimento ai crediti portati nella cartella di pagamento n. 01220150009801611000 (asseritamente notificata il
24.09.2015) e nell'avviso di addebito n. 1220150001911457000 (asseritamente notificato il 10.02.2016), la prescrizione era comunque maturata in difetto di rituale notificazione degli atti prodromici, trattandosi di crediti inerenti agli anni 2013, 2014
e 2015.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “
1 - in via preliminare, ordinare, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, D.P.R. n. 602/73 alla
Società di riscossione opposta di depositare in giudizio, almeno cinque giorni prima dell'udienza, copia di tutti gli atti di esecuzione ivi compresa copia di tutte le cartelle di pagamento impugnate e relative attestazioni di notifica;
2 - in via principale ed in accoglimento delle suesposte doglianze, accertare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/95 e dell'art. 28 L. n. 689/81, dei crediti contributivi ed assistenziali e delle sanzioni riportati dalle cartelle di pagamento nn.
01220140000157326000, 01220140007621582000, 31220130001491072000,
31220130002135709000, 31220140000716428000, 31220140000737755000,
31220140001907232000 (e ciò anche laddove la notifica di dette cartelle dovesse risultare essere stata ritualmente effettuata nelle date indicate) e nn.
3 01220150009801611000 e 31220150001911457000 (laddove controparte non ne dimostri la rituale notificazione) e, per l'effetto, dichiarare, per quanto di ragione,
l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'opposta intimazione e di ogni atto conseguenziale oltre che l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle medesime cartelle ed avvisi;
3 - sempre in via principale, condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e p.iva , nonché gli Enti P.IVA_1 impositori per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' Controparte_7
si costituiva tempestivamente, eccependo preliminarmente la nullità
[...] del ricorso introduttivo e la propria carenza di legittimazione in ordine alla dedotta mancata notificazione degli avvisi di addebito, essendo tali atti emessi e notificati direttamente dall' Deduceva altresì la legittimità del proprio operato, CP_2 producendo l'estratto di ruolo e gli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
L' costituitosi in giudizio il 05.11.2022, eccepiva preliminarmente il proprio CP_2 difetto di legittimazione e comunque l'inammissibilità dell'azione, giacché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge, evidenziando la operatività della presunzione di conoscenza ex art 1335 cod. civ. e richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario, in ragione di un collegamento di altra natura, e pertanto rientrante nella sfera di dominio e di controllo del medesimo. Chiedeva, infine, la compensazione delle spese di lite ove maturata, per inerzia dell'Agente della Riscossione, la eccepita prescrizione successiva alla notificazione dei titoli esecutivi.
L' , costituitosi il 22.10.2022, preliminarmente deduceva che i crediti Pt_3 Pt_3 afferivano a tre cartelle esattoriali e precisamente alla cartella n. 012 2014
0000157326, emessa in data 30.11.2013 per l'importo di €. 775,35, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese;
alla cartella n. 012 2014 0007621582, emessa in data 05.06.2014 per l'importo di €. 4.487,92, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese e, infine, alla cartella n. 012 2015 0009801611, emessa in data
4 21.05.2015 per l'importo di € 3.614,68, ridottosi ad € 875,80 per successivi pagamenti, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese, che risultavano essere state tutte regolarmente notificate al debitore. Deduceva, inoltre, che ogni vizio inerente al merito delle pretese doveva essere fatto valere entro il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. In ordine alla eccezione di prescrizione rappresentava che in data
02.05.2019 il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata per le cartelle in discorso, avente efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. art.2946
c.c. ovvero addirittura sospensiva del termine prescrizionale almeno per il periodo intercorrente tra la concessione del beneficio della sospensione dell'esecutività della cartella a seguito dell'istanza di definizione agevolata e la revoca di tale sospensione per inadempimento da parte del debitore. Chiedeva, infine, di tener conto, nel regime di regolamentazione delle spese di lite, della eventuale e non creduta inerzia dell'Agente della Riscossione nell'esercizio dell'azione esecutiva.
Non reiterata l'istanza cautelare (vedasi le note di trattazione scritta per l'udienza del
15.11.2022, comunque espressamente rinunciata (vedasi il verbale di udienza del
09.06.2023), nella dichiarata contumacia di espletata l'istruttoria, Controparte_5 prettamente documentale, veniva fissata l'udienza di discussione, sostituita, come da provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'esame delle quali, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che non si Controparte_5
è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica eseguita a mezzo p.e.c. in data 25.05.2022).
5. Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che Controparte_5 il preteso debito contributivo in oggetto risale agli anni 2012-2015, ossia ad un periodo successivo a quello individuato dall'art. 13 della L. 448/1998 che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_2 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
6. Sussiste invece la legittimazione dell' come, nella specie, anche quella CP_2 dell' , giacché il primo è l'Ente impositore titolare del Controparte_1 credito e il secondo è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato cui è demandata
5 la gestione del ruolo esattoriale, il che basta a renderlo legittimato passivo nel giudizio, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2018, n. 23627; Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016,
n. 14125; Sez. L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016).
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda, infatti, un'intimazione di pagamento qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, titolare del credito, sia dell'agente della riscossione si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. Org_1
Di talché, avendo riguardo alla censura relativa alla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la peculiare posizione di
“estraneità” di rispetto alla procedura di esecuzione a mezzo ruolo -rimessa CP_2 interamente all'agente di riscossione incaricato ex lege (cfr. art. 13, co. 6, della L. n. 448 del 1998)- può incidere esclusivamente ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
7. Va disattesa, altresì, la eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall' atteso che nella domanda attorea non è omesso o del tutto incerto il Org_1 petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto a sostegno del ricorso, ma anzi sono indicati analiticamente gli atti impugnati nonché le date di decorrenza e di scadenza dell'invocato termine prescrizionale, sicchè l'eccezione sollevata appare del tutto destituita di fondamento,
(cfr. in tema di nullità del ricorso introduttivo Cass. ord. n. 3143 del 1/2/2019: Cass.
22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007
n. 820).
8. Ciò posto, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 6 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Inoltre, in materia di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, nell'ottica di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto (come l'avviso di addebito) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale eventualmente notificato (come l'intimazione di pagamento).
Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo
1999 n.2574).
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Invero, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
9. Devono ora esaminarsi le notificazioni dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
7 Vale premettere che è ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr. Cass. 6198/2015,
16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt.
32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Neppure è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2021, n. 29037; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2021, n. 32634; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6406).
La notifica, pertanto, non va fatta necessariamente nella residenza anagrafica, essendo la dimora del destinatario attestata dall'agente postale. Inoltre, in tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della "temporanea assenza"
(Sez. 5, n. 4799 del 24/02/2017).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_2
122/2010).
8 Tanto premesso, si osserva che dai documenti versati agli atti di causa, è possibile evincere la regolare notificazione degli atti presupposti e di seguito indicati: 1) avviso di addebito n. 31220130001491072000 notificato il 07/01/2014 mediante consegna al destinatario;
2) avviso di addebito n. 31220130002135709000 notificato il 31/01/2014 mediante consegna a 3) avviso di addebito n. Controparte_8
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014 mediante consegna ad CP_9
; 4) 31220140000737755000 notificato il 19/06/2014 mediante consegna ad
[...]
; 5) avviso di addebito n. 31220140001907232000 notificato il Controparte_9
22/12/2014 mediante consegna ad;
6) avviso di addebito n. Controparte_9
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016 mediante consegna ad CP_9
; 7) cartella n. 01220140000157326000 notificata il 25.6.2014 mediante
[...] consegna a qualificatasi sorella;
8) cartella n. Controparte_10
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014 mediante consegna a CP_8
qualificatasi madre;
9) cartella n. 01220150009801611000 notificata il
[...]
24.9.2015 mediante consegna a , qualificatasi moglie. Controparte_9
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, in quanto eseguite nelle mani del destinatario ovvero mediante il regolare utilizzo del servizio postale con consegna all'accipiens, individuato dall'agente postale nella persona del familiare convivente, tale dichiaratosi, abilitato alla ricezione delle notifiche. Il tutto in assenza di querela di falso da parte del ricorrente (vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito di addebito, allegati in produzione nonché gli avvisi di CP_2 ricevimento delle raccomandate, ciascuno di essi recante il numero della cartella cui si riferisce, in produzione . Org_1
Priva di pregio è la doglianza del ricorrente, che assume la invalida notificazione degli avvisi e delle cartelle di cui innanzi perché eseguite all'indirizzo di Via Cigliano n. 28 in
Solofra, anziché all'indirizzo della sua residenza anagrafica di Via Cigliano n. 27, in quanto, come sopra osservato, laddove la notifica della cartella di pagamento sia stata effettuata, come nel caso di specie, a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso (cfr.
Cass. Sez. 5, n. 4799 del 24/02/2017) e non dovendo la notifica essere necessariamente
9 eseguita nella residenza anagrafica, essendo la dimora del destinatario attestata dall'agente postale.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
10. In ordine all'eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione successiva alla definitività dei titoli, come già detto, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c..
Tale rilievo impone di accertare la lamentata prescrizione, quale evento successivo alla cristallizzazione dei titoli esecutivi e idoneo a precludere il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, posto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione sono divenuti irretrattabili a seguito della scadenza del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Sul punto, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai crediti portati nei titoli esecutivi sottesi all'opposta intimazione.
In argomento, la Corte nomofilattica aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). CP_2
Ciò posto, si osserva che l'Agente della Riscossione non ha dimostrato, né invero, ancor prima, allegato, la sussistenza di atti interruttivi tra le date di notifica delle cartelle e degli avvisi de quibus (come sopra riportate) e la notifica della intimazione di pagamento (07.03.2022), sicchè essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, l'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
Quanto alla non pacifica (vedasi le note di trattazione scritta di parte opponente per l'udienza del 15.11.2022) circostanza allegata dall' secondo cui il ricorrente Pt_3 avrebbe presentato, in data 02.05.2019 per le cartelle di pagamento in contestazione, istanza di definizione agevolata avente efficacia interruttiva, deve rilevarsi che essa è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio, non essendo stata rinvenuta in atti documentazione volta a suffragare la contestata circostanza (vedasi la documentazione in produzione e in produzione . Pt_3 Org_1
10 Considerata la data di notificazione della intimazione opposta (07.03.2022), la mancanza di prova di qualsivoglia atto interruttivo intermedio e le date di notificazione delle cartelle e degli avvisi impugnati, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nei seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.
31220130001491072000 notificato il 07/01/2014; 2) avviso di addebito n.
31220130002135709000 notificato il 31/01/2014, 3) avviso di addebito n.
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014; 4) avviso di addebito n.
31220140000737755000 notificato il 19/06/2014; 5) avviso di addebito n.
31220140001907232000 notificato il 22/12/2014; 6) avviso di addebito n.
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016; 7) cartella n.
01220140000157326000 notificata il 25.6.2014; 8) cartella n.
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014; 9) cartella n.
01220150009801611000 notificata il 24.9.2015.
A ciò consegue, dunque, la fondatezza della relativa eccezione di prescrizione estintiva, essendo trascorso oltre un quinquennio rispetto al momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza che, nelle more, sia stato compiuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale, atto di cui nessuna prova è stata fornita in giudizio, Vale altresì soggiungere che, in considerazione della natura di conseguenza automatica e legalmente predeterminata e della funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva ascritte dalla giurisprudenza alle sanzioni civili connesse all'omesso o tardivo versamento dei contributi, alla prescrizione, per quanto sopra esposto, del credito contributivo segue la prescrizione anche delle sanzioni civili applicate (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2008, n. 8814).
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente deve, dunque, ritenersi fondata.
12. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e gli Enti impositori;
per contro, nei rapporti tra il ricorrente e l'Ente riscossore, le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (per controversie in materia di previdenza), della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria, con distrazione al procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che e , ciascuno per CP_2 Pt_3 Controparte_7 quanto di ragione, non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in relazione ai seguenti titoli: 1) avviso di addebito n. Parte_1
31220130001491072000 notificato il 07/01/2014; 2) avviso di addebito n.
31220130002135709000 notificato il 31/01/2014, 3) avviso di addebito n.
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014; 4) avviso di addebito n.
31220140000737755000 notificato il 19/06/2014; 5) avviso di addebito n.
31220140001907232000 notificato il 22/12/2014; 6) avviso di addebito n.
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016; 7) cartella n.
01220140000157326000 notificata il 25.6.2014; 8) cartella n.
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014; 9) cartella n.
01220150009801611000 notificata il 24.9.2015.
2) Condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, Controparte_7 delle spese di lite, spese queste che si liquidano in € 3.291,00
(eurotremiladuecentonovantuno/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge ed oltre
€ 90,34 (euronovanta/34) per esborsi, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Compensa integralmente le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
Così deciso in Avellino, in data 08.03.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 998/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. SILVESTRI LUCA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
MOLFINI MAURIZIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. indicato: Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA
SERENO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato con lo stesso Avvocato in
Avellino alla via Roma n. 17, presso l'Avvocatura dell'Ente, FAX: 0825/799332- 365 –
(indirizzo p.e.c. indicato: t) Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_3
–I. (P.IVA c.f.
[...] Parte_2 P.IVA_2
), in persona del Direttore Regionale pro tempore della in P.IVA_3 CP_4 virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di
Amministrazione dell' del 25.2.98, elettivamente domiciliato presso la sede Pt_3
di Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, presso l'avv. SERGIO PARRELLA - che Pt_3 lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar Per_1 di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_4
RESITENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
********
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229000313450000 notificata il 07.03.2022, in relazione a nove cartelle/avvisi di addebito recanti nn.
01220140000157326000, 01220140007621582000, 01220150009801611000,
31220130001491072000, 31220130002135709000, 31220140000716428000,
31220140000737755000, 31220140001907232000, 31220150001911457000, per contributi previdenziali e premi assicurativi, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese e, precisamente, in relazione ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) cartella n. 01220140000157326000 presumibilmente notificata il
26/06/2014 dell'importo di € 1.105,30 per premi e sanz. 2011-2012-2013; 2) Pt_3 cartella n. 01220140007621582000 presumibilmente notificata il 18/12/2014, dell'importo di € 6.284,50 premi e sanz. 2012-2013-2014; 3) cartella n. Pt_3
01220150009801611000 presumibilmente notificata il 24/09/2015, dell'importo di €
1.133,69 premi e sanz. 2013-2014-2015; 4) avviso di addebito n. Pt_3
31220130001491072000 presumibilmente notificato il 07/01/2014, dell'importo di €
369,89 per contributi anno 2012; 5) avviso di addebito n. CP_2
2 31220130002135709000 presumibilmente notificato il 31/01/2014, dell'importo di €
4.581,43 per contributi anno 2012; 6) avviso di addebito n. CP_2
31220140000716428000 presumibilmente notificato il 19/06/2014, dell'importo di €
299,74 per contributi anno 2012; 7) avviso di addebito n. CP_2
31220140000737755000 presumibilmente notificato il 19/06/2014, dell'importo di €
31.438,53 per contributi anno 2013; 8) avviso di addebito n. CP_2
31220140001907232000 presumibilmente notificato il 22/12/2014, dell'importo di €
123,05 per contributi anno 2012; 9) avviso di addebito n. 31220150001911457000 CP_2 presumibilmente notificato il 10/02/2016, dell'importo di € 4.083,01 per contributi anno 2013. CP_6
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva la omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate. Al riguardo precisava che, anche assumendo quali date di notificazione quelle riportate nella intimazione di pagamento, il termine prescrizionale dei crediti portati nei titoli, asseritamente notificati tra 07/01/2014 e il 10/02/2016, era già elasso alla data di sospensione della riscossione disposta dal Governo italiano (dal 09.03.2020 al
31.09.2021) a seguito dell'emergenza pandemica;
con riferimento ai crediti portati nella cartella di pagamento n. 01220150009801611000 (asseritamente notificata il
24.09.2015) e nell'avviso di addebito n. 1220150001911457000 (asseritamente notificato il 10.02.2016), la prescrizione era comunque maturata in difetto di rituale notificazione degli atti prodromici, trattandosi di crediti inerenti agli anni 2013, 2014
e 2015.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “
1 - in via preliminare, ordinare, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, D.P.R. n. 602/73 alla
Società di riscossione opposta di depositare in giudizio, almeno cinque giorni prima dell'udienza, copia di tutti gli atti di esecuzione ivi compresa copia di tutte le cartelle di pagamento impugnate e relative attestazioni di notifica;
2 - in via principale ed in accoglimento delle suesposte doglianze, accertare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/95 e dell'art. 28 L. n. 689/81, dei crediti contributivi ed assistenziali e delle sanzioni riportati dalle cartelle di pagamento nn.
01220140000157326000, 01220140007621582000, 31220130001491072000,
31220130002135709000, 31220140000716428000, 31220140000737755000,
31220140001907232000 (e ciò anche laddove la notifica di dette cartelle dovesse risultare essere stata ritualmente effettuata nelle date indicate) e nn.
3 01220150009801611000 e 31220150001911457000 (laddove controparte non ne dimostri la rituale notificazione) e, per l'effetto, dichiarare, per quanto di ragione,
l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'opposta intimazione e di ogni atto conseguenziale oltre che l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle medesime cartelle ed avvisi;
3 - sempre in via principale, condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e p.iva , nonché gli Enti P.IVA_1 impositori per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' Controparte_7
si costituiva tempestivamente, eccependo preliminarmente la nullità
[...] del ricorso introduttivo e la propria carenza di legittimazione in ordine alla dedotta mancata notificazione degli avvisi di addebito, essendo tali atti emessi e notificati direttamente dall' Deduceva altresì la legittimità del proprio operato, CP_2 producendo l'estratto di ruolo e gli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
L' costituitosi in giudizio il 05.11.2022, eccepiva preliminarmente il proprio CP_2 difetto di legittimazione e comunque l'inammissibilità dell'azione, giacché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge, evidenziando la operatività della presunzione di conoscenza ex art 1335 cod. civ. e richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario, in ragione di un collegamento di altra natura, e pertanto rientrante nella sfera di dominio e di controllo del medesimo. Chiedeva, infine, la compensazione delle spese di lite ove maturata, per inerzia dell'Agente della Riscossione, la eccepita prescrizione successiva alla notificazione dei titoli esecutivi.
L' , costituitosi il 22.10.2022, preliminarmente deduceva che i crediti Pt_3 Pt_3 afferivano a tre cartelle esattoriali e precisamente alla cartella n. 012 2014
0000157326, emessa in data 30.11.2013 per l'importo di €. 775,35, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese;
alla cartella n. 012 2014 0007621582, emessa in data 05.06.2014 per l'importo di €. 4.487,92, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese e, infine, alla cartella n. 012 2015 0009801611, emessa in data
4 21.05.2015 per l'importo di € 3.614,68, ridottosi ad € 875,80 per successivi pagamenti, oltre aggi esattoriali, interessi di mora, diritti e spese, che risultavano essere state tutte regolarmente notificate al debitore. Deduceva, inoltre, che ogni vizio inerente al merito delle pretese doveva essere fatto valere entro il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. In ordine alla eccezione di prescrizione rappresentava che in data
02.05.2019 il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata per le cartelle in discorso, avente efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. art.2946
c.c. ovvero addirittura sospensiva del termine prescrizionale almeno per il periodo intercorrente tra la concessione del beneficio della sospensione dell'esecutività della cartella a seguito dell'istanza di definizione agevolata e la revoca di tale sospensione per inadempimento da parte del debitore. Chiedeva, infine, di tener conto, nel regime di regolamentazione delle spese di lite, della eventuale e non creduta inerzia dell'Agente della Riscossione nell'esercizio dell'azione esecutiva.
Non reiterata l'istanza cautelare (vedasi le note di trattazione scritta per l'udienza del
15.11.2022, comunque espressamente rinunciata (vedasi il verbale di udienza del
09.06.2023), nella dichiarata contumacia di espletata l'istruttoria, Controparte_5 prettamente documentale, veniva fissata l'udienza di discussione, sostituita, come da provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'esame delle quali, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che non si Controparte_5
è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica eseguita a mezzo p.e.c. in data 25.05.2022).
5. Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che Controparte_5 il preteso debito contributivo in oggetto risale agli anni 2012-2015, ossia ad un periodo successivo a quello individuato dall'art. 13 della L. 448/1998 che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_2 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
6. Sussiste invece la legittimazione dell' come, nella specie, anche quella CP_2 dell' , giacché il primo è l'Ente impositore titolare del Controparte_1 credito e il secondo è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato cui è demandata
5 la gestione del ruolo esattoriale, il che basta a renderlo legittimato passivo nel giudizio, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2018, n. 23627; Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016,
n. 14125; Sez. L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016).
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda, infatti, un'intimazione di pagamento qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, titolare del credito, sia dell'agente della riscossione si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. Org_1
Di talché, avendo riguardo alla censura relativa alla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la peculiare posizione di
“estraneità” di rispetto alla procedura di esecuzione a mezzo ruolo -rimessa CP_2 interamente all'agente di riscossione incaricato ex lege (cfr. art. 13, co. 6, della L. n. 448 del 1998)- può incidere esclusivamente ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
7. Va disattesa, altresì, la eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall' atteso che nella domanda attorea non è omesso o del tutto incerto il Org_1 petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto a sostegno del ricorso, ma anzi sono indicati analiticamente gli atti impugnati nonché le date di decorrenza e di scadenza dell'invocato termine prescrizionale, sicchè l'eccezione sollevata appare del tutto destituita di fondamento,
(cfr. in tema di nullità del ricorso introduttivo Cass. ord. n. 3143 del 1/2/2019: Cass.
22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007
n. 820).
8. Ciò posto, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 6 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Inoltre, in materia di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, nell'ottica di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notifica di un atto presupposto (come l'avviso di addebito) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale eventualmente notificato (come l'intimazione di pagamento).
Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo
1999 n.2574).
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Invero, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
9. Devono ora esaminarsi le notificazioni dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
7 Vale premettere che è ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr. Cass. 6198/2015,
16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt.
32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Neppure è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2021, n. 29037; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2021, n. 32634; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6406).
La notifica, pertanto, non va fatta necessariamente nella residenza anagrafica, essendo la dimora del destinatario attestata dall'agente postale. Inoltre, in tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della "temporanea assenza"
(Sez. 5, n. 4799 del 24/02/2017).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_2
122/2010).
8 Tanto premesso, si osserva che dai documenti versati agli atti di causa, è possibile evincere la regolare notificazione degli atti presupposti e di seguito indicati: 1) avviso di addebito n. 31220130001491072000 notificato il 07/01/2014 mediante consegna al destinatario;
2) avviso di addebito n. 31220130002135709000 notificato il 31/01/2014 mediante consegna a 3) avviso di addebito n. Controparte_8
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014 mediante consegna ad CP_9
; 4) 31220140000737755000 notificato il 19/06/2014 mediante consegna ad
[...]
; 5) avviso di addebito n. 31220140001907232000 notificato il Controparte_9
22/12/2014 mediante consegna ad;
6) avviso di addebito n. Controparte_9
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016 mediante consegna ad CP_9
; 7) cartella n. 01220140000157326000 notificata il 25.6.2014 mediante
[...] consegna a qualificatasi sorella;
8) cartella n. Controparte_10
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014 mediante consegna a CP_8
qualificatasi madre;
9) cartella n. 01220150009801611000 notificata il
[...]
24.9.2015 mediante consegna a , qualificatasi moglie. Controparte_9
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, in quanto eseguite nelle mani del destinatario ovvero mediante il regolare utilizzo del servizio postale con consegna all'accipiens, individuato dall'agente postale nella persona del familiare convivente, tale dichiaratosi, abilitato alla ricezione delle notifiche. Il tutto in assenza di querela di falso da parte del ricorrente (vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito di addebito, allegati in produzione nonché gli avvisi di CP_2 ricevimento delle raccomandate, ciascuno di essi recante il numero della cartella cui si riferisce, in produzione . Org_1
Priva di pregio è la doglianza del ricorrente, che assume la invalida notificazione degli avvisi e delle cartelle di cui innanzi perché eseguite all'indirizzo di Via Cigliano n. 28 in
Solofra, anziché all'indirizzo della sua residenza anagrafica di Via Cigliano n. 27, in quanto, come sopra osservato, laddove la notifica della cartella di pagamento sia stata effettuata, come nel caso di specie, a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso (cfr.
Cass. Sez. 5, n. 4799 del 24/02/2017) e non dovendo la notifica essere necessariamente
9 eseguita nella residenza anagrafica, essendo la dimora del destinatario attestata dall'agente postale.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
10. In ordine all'eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione successiva alla definitività dei titoli, come già detto, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c..
Tale rilievo impone di accertare la lamentata prescrizione, quale evento successivo alla cristallizzazione dei titoli esecutivi e idoneo a precludere il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, posto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione sono divenuti irretrattabili a seguito della scadenza del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Sul punto, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai crediti portati nei titoli esecutivi sottesi all'opposta intimazione.
In argomento, la Corte nomofilattica aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). CP_2
Ciò posto, si osserva che l'Agente della Riscossione non ha dimostrato, né invero, ancor prima, allegato, la sussistenza di atti interruttivi tra le date di notifica delle cartelle e degli avvisi de quibus (come sopra riportate) e la notifica della intimazione di pagamento (07.03.2022), sicchè essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, l'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
Quanto alla non pacifica (vedasi le note di trattazione scritta di parte opponente per l'udienza del 15.11.2022) circostanza allegata dall' secondo cui il ricorrente Pt_3 avrebbe presentato, in data 02.05.2019 per le cartelle di pagamento in contestazione, istanza di definizione agevolata avente efficacia interruttiva, deve rilevarsi che essa è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio, non essendo stata rinvenuta in atti documentazione volta a suffragare la contestata circostanza (vedasi la documentazione in produzione e in produzione . Pt_3 Org_1
10 Considerata la data di notificazione della intimazione opposta (07.03.2022), la mancanza di prova di qualsivoglia atto interruttivo intermedio e le date di notificazione delle cartelle e degli avvisi impugnati, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nei seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.
31220130001491072000 notificato il 07/01/2014; 2) avviso di addebito n.
31220130002135709000 notificato il 31/01/2014, 3) avviso di addebito n.
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014; 4) avviso di addebito n.
31220140000737755000 notificato il 19/06/2014; 5) avviso di addebito n.
31220140001907232000 notificato il 22/12/2014; 6) avviso di addebito n.
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016; 7) cartella n.
01220140000157326000 notificata il 25.6.2014; 8) cartella n.
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014; 9) cartella n.
01220150009801611000 notificata il 24.9.2015.
A ciò consegue, dunque, la fondatezza della relativa eccezione di prescrizione estintiva, essendo trascorso oltre un quinquennio rispetto al momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza che, nelle more, sia stato compiuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale, atto di cui nessuna prova è stata fornita in giudizio, Vale altresì soggiungere che, in considerazione della natura di conseguenza automatica e legalmente predeterminata e della funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva ascritte dalla giurisprudenza alle sanzioni civili connesse all'omesso o tardivo versamento dei contributi, alla prescrizione, per quanto sopra esposto, del credito contributivo segue la prescrizione anche delle sanzioni civili applicate (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2008, n. 8814).
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente deve, dunque, ritenersi fondata.
12. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e gli Enti impositori;
per contro, nei rapporti tra il ricorrente e l'Ente riscossore, le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (per controversie in materia di previdenza), della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria, con distrazione al procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che e , ciascuno per CP_2 Pt_3 Controparte_7 quanto di ragione, non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in relazione ai seguenti titoli: 1) avviso di addebito n. Parte_1
31220130001491072000 notificato il 07/01/2014; 2) avviso di addebito n.
31220130002135709000 notificato il 31/01/2014, 3) avviso di addebito n.
31220140000716428000 notificato il 19/06/2014; 4) avviso di addebito n.
31220140000737755000 notificato il 19/06/2014; 5) avviso di addebito n.
31220140001907232000 notificato il 22/12/2014; 6) avviso di addebito n.
31220150001911457000 notificato il 10/02/2016; 7) cartella n.
01220140000157326000 notificata il 25.6.2014; 8) cartella n.
01220140007621582000 notificata il 18.12.2014; 9) cartella n.
01220150009801611000 notificata il 24.9.2015.
2) Condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, Controparte_7 delle spese di lite, spese queste che si liquidano in € 3.291,00
(eurotremiladuecentonovantuno/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge ed oltre
€ 90,34 (euronovanta/34) per esborsi, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Compensa integralmente le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
Così deciso in Avellino, in data 08.03.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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