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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13398/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13398/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Cialdini n. 39, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Cibrario n. 36, Torino Controparte_1 presso lo studio dell'avv. DONATO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da memoria difensiva congiunta di precisione delle conclusioni depositata in data 30/10/2024):
“CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare sentenza
[...] di cessazione degli effetti civili di matrimonio, con rinuncia alla richiesta di addebito da parte del sig.
alle condizioni infra specificate, Parte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati
3) Spese di lite compensate”. Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 14/07/2022. Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno della comunione spirituale e di affetti su cui si fonda la vita matrimoniale. Chiedeva, inoltre, addebitarsi la separazione alla moglie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti e pervenuto, altresì, viso del P.M., il 23/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1
Nelle more, i coniugi addivenivano a una intesa complessiva. Il 30/10/2024, difatti, veniva depositata memoria difensiva congiunta di precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe.
Con decreto del 07/11/224 il giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritte. Il 27/11/2024 le parti congiuntamente depositavano note per la trattazione scritta, confermando le conclusioni già rassegnate nella memoria congiunta del 30/10/2024.
Con provvedimento del 06/12/2024, il Giudice rimetteva la causa il Collegio per la decisione.
***
I ricorrenti, nel termine loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte insistendo nelle loro comuni istanze e anche il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
In particolare, la domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e le conclusioni rassegnate congiuntamente risultano conformi ai loro interessi.
Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dalle parti con note congiuntamente depositate il 30.10.2024, atteso che il procedimento di cumulo va proposto con le forme di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., non rispettate nel caso di specie (con possibile violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13398/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Cialdini n. 39, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Cibrario n. 36, Torino Controparte_1 presso lo studio dell'avv. DONATO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da memoria difensiva congiunta di precisione delle conclusioni depositata in data 30/10/2024):
“CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare sentenza
[...] di cessazione degli effetti civili di matrimonio, con rinuncia alla richiesta di addebito da parte del sig.
alle condizioni infra specificate, Parte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati
3) Spese di lite compensate”. Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 14/07/2022. Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno della comunione spirituale e di affetti su cui si fonda la vita matrimoniale. Chiedeva, inoltre, addebitarsi la separazione alla moglie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti e pervenuto, altresì, viso del P.M., il 23/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1
Nelle more, i coniugi addivenivano a una intesa complessiva. Il 30/10/2024, difatti, veniva depositata memoria difensiva congiunta di precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe.
Con decreto del 07/11/224 il giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritte. Il 27/11/2024 le parti congiuntamente depositavano note per la trattazione scritta, confermando le conclusioni già rassegnate nella memoria congiunta del 30/10/2024.
Con provvedimento del 06/12/2024, il Giudice rimetteva la causa il Collegio per la decisione.
***
I ricorrenti, nel termine loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte insistendo nelle loro comuni istanze e anche il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
In particolare, la domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e le conclusioni rassegnate congiuntamente risultano conformi ai loro interessi.
Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dalle parti con note congiuntamente depositate il 30.10.2024, atteso che il procedimento di cumulo va proposto con le forme di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., non rispettate nel caso di specie (con possibile violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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