CA
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/09/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta il 02.05.2025 al n. r.g. 819/2025 CC da:
(C.F. , con il patrocinio DEl'avv. KETTY REMELLI Parte_1 C.F._1
e DEl'avv. MIRELLA STANIZZI DE Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. SILVIA MARAI Controparte_1 C.F._2 DE Foro di Verona, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 09.05.2025.
CONCLUSIONI
Per Pt_1
1 “A) in via preliminare: dichiarare la nullità DEla sentenza DE Tribunale di Verona n. 750/2025, depositata in data 2 aprile 2025 e notificata il successivo 4 aprile 2025;
B) in via principale: in riforma DEla sentenza DE Tribunale di Verona n. 750/2025, depositata in data
2 aprile 2025 e notificata il successivo 4 aprile 2025, disporre: che il SI versi a titolo di contributo al mantenimento DEla moglie Controparte_1 Parte_1
, per i motivi meglio indicati sopra e che qui si sintetizzano nell'attuale precario stato di
[...] salute psico-fisico che non gli permette di trovare un'occupazione con conseguente condizione di totale indigenza, essendo priva di alcuna entrata economica, oltre a ciò non avendo più un'abitazione è ospitata dai cugini ed che l'aiutano anche nei bisogni primari unitamente alla di Persona_1 Per_2 lei sorella;
un assegno di mantenimento mensile pari ad € 850,00, a mezzo bonifico Controparte_2 bancario sulle già note coordinate bancarie, entro il giorno 15 di ogni mese.
Importo soggetto ad adeguamento ISTAT solo in caso di indice positivo.
C) In subordine: nel non ritenuto e denegato caso in cui l'illustrissima Corte d'Appello adita ritenesse di non riconoscere a favore DEla SIa un assegno di mantenimento a carico DE marito, Parte_1 disporre che il SI , a fronte DElo stato di difficoltà sia di salute che economica Controparte_1 DEla coniuge, sia tenuto a versare un assegno alimentare, ex artt.li 433 e 438 c.c., a favore DEla SIa , nella misura che riterrà equa il Giudice, in proporzione ai bisogni DEla Parte_1 ricorrente nonché alle entrate DE marito.
Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria:
A) si chiede che venga disposta una CTU contabile, con l'ausilio DEla Guardia di Finanzia, in merito alle entrate DE SI soprattutto per fare chiarezza sulla provenienza DE suo patrimonio CP_1 immobiliare e finanziario, verificando anche l'esistenza di ulteriori conti bancari rispetto a quello aperto presso Banco Popolare, che lo vendano come intestatario o cointestatario, eventuali conti correnti postali, polizze assicurative, fondi di investimento, fondi pensione o qualsiasi altra forma di investimento o deposito;
B) Si chiede che il SI venga obbligato a depositare, come stabilito dall'art. Controparte_1
473Bis.12, tutta la documentazione fiscale e bancaria relativa ai conti correnti e/o postali, depositi, polizze assicurative, investimenti ecc., nonché relativa alla pensione integrativa di cui gode;
C) si chiede venga disposta CTU medico-psichiatrica sulla SIa al fine di Parte_1 verificare il suo stato di salute mentale.
2 Si insite per l'accoglimento DEla già richiesta di ammissione DEla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la SIa soffre di una grave depressione? Pt_1
2. Vero che a seguito DEla sua depressione sta spesso chiusa in casa?
3. Vero che quando ha DEle forti crisi si isola dalla realtà circostante?
4. Vero che nel febbraio 2022 la SIa aveva una ricaduta a causa DEla depressione di cui soffre? Pt_1
5. Vero che la SIa è ospitata a casa vostra? Pt_1
6. Vero che aiuta economicamente la SIa Pt_1
7. Vero che la SIa non ha entrate economiche? Pt_1
8. Vero che la ricorrente si trova in una situazione di indigenza?
9. Vero che la vendita DEl'immobile sito in TE DE GA (VR), via DE Lavoro 17, non è andata a buon fine?
10.Vero che tale immobile è inagibile?
11. Vero che riceve mensilmente un bonifico da parte DEla SIa ? Parte_2
12.Vero che tale denaro viene consegnato alla SIa ? Parte_1
Si indicano a testi i SIi:
, residente in [...], Valeggio sul Mincio (VR); Testimone_1
, residente in [...]; Persona_1
, residente in [...]; Testimone_2
, residente in [...]sul Mincio (VR), vicolo Alessandrini, n. 3/A. Testimone_3
Per quanto attiene alle contestazioni relative l'asserita “inverosimilità” DEle cause che hanno portato alla mancata vendita DE compendio immobiliare di cui la è comproprietaria: si Parte_1 chiede di essere ammessi alla prova testimoniale DE Dott. , residente in [...]
GA ( VR ) Via Mantovana n° 64 sui seguenti capitoli di prova:
a) vero che ha seguito, su incarico dei SIi la compravendita DEl'immobile sito in TE DE GA Pt_1
(VR), via DE lavoro n. 15?
b) vero che era stato trovato un acquirente?
c) vero che nessun contratto preliminare di compravendita venne sottoscritto tra le parti?
d) vero che, su richiesta DEl'acquirente, l'immobile venne svuotato?
e) vero che, su richiesta DEl'acquirente, vennero iniziati dei lavori di demolizione DEl'immobile?
f) vero che i compratori si ritirarono dalla vendita senza molte spiegazioni?
g) vero che i potenziari acquirenti versarono/pagarono alla IG.ra e agli altri comproprietari Parte_1 DEl'immobile una penale?”;
per CP_1
“In via principale:
- Dichiararsi inammissibile il ricorso in appello proposto per i motivi tutti di cui sopra, e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3 Nel merito:
- Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui sopra e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
per la Procura Generale:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto intervento Parte_1 ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 DE 10/03/2017 (“L'art. 70, comma 1, n. 2
c.p.c., sull'obbligatorietà DEl'intervento DE Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti patrimoniali”)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.02.2024, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Verona il coniuge esponendo che: Controparte_1
- avevano contratto matrimonio in data 19.09.1992 e dall'unione erano nati i figli e Per_3 Pt_2 ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- si erano separati in data 08.06.2016, avendo trasformato in consensuale il procedimento incardinato con una richiesta giudiziale;
- con ricorso datato 03.05.2021, il marito l'aveva convenuta in giudizio al fine di modificare le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Verona il 23.06.2016, chiedendo l'elisione DEl'assegno di mantenimento a suo favore nonché di poter versare direttamente alla figlia maggiorenne quanto dovutole;
Pt_2
- in tale procedura (v. RG 7541/2021) la moglie non si era costituita;
- la richiesta di modifica si era conclusa con il Decreto n. 4113/2023, emesso in data 06.06.2023, notificato il successivo 24.07.2023, con il quale il Tribunale aveva stabilito:
a) contributo diretto DE padre per Pt_2
b) nessun contributo per la moglie, a partire dal mese successivo al deposito DE ricorso [maggio 2021];
c) condanna DEla resistente al pagamento DEle spese di lite liquidate in complessive € 2.336,00, oltre a spese generali al 15%, IVA se dovuta, e CPA.
4 2. La adduceva lo stato di totale indigenza in cui si trovava poiché le era impossibile reperire Pt_1 un'occupazione lavorativa;
difatti, a causa di gravi crisi depressive di cui soffriva da anni, assumeva psicofarmaci che le impedivano di essere DE tutto lucida, con difficoltà di eloquio ed umore scostante.
3.La ricorrente lamentava la perdita di valore DEl'unico bene di proprietà, ossia l'ex casa coniugale che, a seguito di un tentativo di vendita fallito, era stata parzialmente demolita risultando totalmente inagibile e praticamente invendibile.
4. Ella osservava che la situazione economica DE marito era è rimasta invariata, avendo una pensione di circa nette € 3.700,00 mensili, pari a circa € 75.000,00 annue, oltre a proprietà immobiliari, investimenti bancari e risparmi in conto corrente.
5. La domandava il ripristino DEl'assegno di € 850,00 al mese oppure, in subordine, che le Pt_1 venisse riconosciuto un assegno alimentare per sopravvivere e fare fronte ai bisogni primari.
6. In data 21.05.2024, si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese, Controparte_1 insistendo per il rigetto DE mantenimento chiesto dalla moglie, sostenendo che la stessa era nella condizione di lavorare e di mantenersi da sola, come effettivamente faceva già da tempo seppure in modo irregolare.
7. In data 20.06.2024, si teneva l'udienza di comparizione DEle parti;
il Giudice tentava, senza esito, una conciliazione e poi si riservava.
8. Con Ordinanza n. 3720/2024 DE 24.06.2024, il Giudicante scioglieva la riserva affermando che non vi erano ragioni che giustificassero l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti “atteso che gli assunti DEla ricorrente sono in parte irrilevanti e in parte indimostrati”, ritenendo che la documentazione medica prodotta non comprovasse l'esistenza di “una vera e propria patologia” e che le ragioni esposte a giustificazione DEla perdita di appetibilità commerciale DE compendio immobiliare di proprietaria fossero “estremamente inverosimili”; inoltre, rigettava tutte le istanze istruttorie DEla come irrilevanti ed inammissibili;
differiva la causa per discussione orale, essendo già matura Pt_1 per la decisione.
9. Avverso tale Ordinanza, in data 01.07.2024, la proponeva Reclamo al Collegio (v. n. r.g. Pt_1
3819/2024), chiedendo di provare il suo stato di salute e di indigenza.
10. Tale gravame si concludeva con l'Ordinanza n. 6224/2024 DE 12.11.2024, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità DE Reclamo, in quanto “fino a quando la causa non viene rimessa alla decisione finale DE collegio ex art. 473 bis 28 c.p.c., la richiesta di modifica dei provvedimenti istruttori va rivolta allo stesso giudice DEegato che li ha addottati”.
11. Il Tribunale di Verona, con Sentenza N° 750/2025, datata 02.04.2025, ha respinto in toto la domanda di , condannandola a rifondere le spese DE procedimento a Parte_1 CP_3
[...
[...] [
, quantificate in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
tale statuizione è
[...] stata notificata in data 04.04.2025 dalla difesa di CP_1
12. Avverso la pronuncia, in data 02.05.2025, ha promosso impugnazione Parte_1 denunciando che:
- vi sarebbe una totale omissione DEle ragioni giuridiche fondanti la decisione;
- ci sarebbe un'errata valutazione DEle prove ed emergenze istruttorie;
- la Sentenza sarebbe viziata da nullità poiché il Giudice di I Grado non ha ammesso i mezzi istruttori essenziali al fine DE decidere;
- il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato”;
- il Giudicante avrebbe erroneamente valutato il rifiuto DEla DEla proposta conciliativa in Pt_1 punto di liquidazione DEle spese di lite.
13. In data 16.07.2025, si è costituito in Appello replicando: Controparte_1
- di avere già provveduto ad instaurare il giudizio di divorzio avanti il Tribunale di Verona, nel quale è stata confermata, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, la revoca DEl'assegno di mantenimento a favore DEla moglie (v. doc. n. 26, Decreto di fissazione udienza n. 1641/2025, pubblicato il 23.03.2025 proc. n. 4662/2024);
- che il gravame si palesa inammissibile per violazione dei precetti normativi che impongono la specificità dei motivi;
- l'infondatezza nel merito DEle ragioni avversarie per mancato assolvimento DEl'onere di deduzione, allegazione e prova;
- che la non versa in stato di bisogno perché è in grado di procurarsi di che vivere, non essendo Pt_1 stata dimostrata alcuna patologia psico-fisica di tipo preclusivo;
- che la mancata ammissione DEle prove in I Grado è stata adeguatamente motivata;
- che la situazione DEl'immobile di proprietà è ascrivibile a responsabilità DEla sola Pt_1
- di trovarsi, come pensionato, in una situazione patrimoniale deteriore rispetto all'epoca DEla separazione;
- l'opportunità di verificare le entrate irregolari DEla moglie.
14. All'esito DEl'udienza DE 15.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Preliminarmente, giova tenere presente - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono DE tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
6 Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto DEla decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito DEla portata DEl'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale DEla pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo DEl'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, il ricorso in Appello DEla è immune da vizi. Pt_1
16.Va osservato fin d'ora che le istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in II Grado non possono essere accolte perché irrilevanti, non essendo strettamente attinenti alla questione giuridica da cui dipende la definizione DEla controversia.
17. A tal proposito, va considerato che, su ricorso per cessazione degli effetti civile DE matrimonio proposto da (v. n. r.g. 4662/2024), il Tribunale di Verona ha stabilito - sentiti i Controparte_1 coniugi - in via provvisoria ed urgente quanto segue (v. Decreto n. 1641/2025 DE 23.03.2025):
“rilevato che attualmente la stessa ] non beneficia di alcun contributo di Parte_1 separazione, che la sua istanza di ripristino DE contributo separativo è oggetto di altro procedimento pendente davanti a questo Tribunale [R.G. 1460/2024] e che il diritto all'assegno divorzile presuppone la pronuncia di divorzio;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati dalla resistente e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze generiche, già documentate o non specificamente contestate;
rilevato che entrambe le parti non hanno prodotto la documentazione bancaria completa relativamente all'ultimo triennio, limitandosi a produrre solo gli estratti conto relativi ad alcuni periodi;
ritenuto che
le generiche contestazioni sul patrimonio e sui redditi DE ricorrente (pensionato) non giustificano le indagini DEla Guardia di Finanza richieste dalla resistente;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi:
1) Conferma le attuali condizioni di separazione;
2) Respinge le istanze istruttorie;
3) ORDINA ad entrambe le parti di produrre gli estratti conto completi relativi agli ultimi tre anni e assegna a tal fine termine fino al 30.4.2025.
7 Predispone il seguente CALENDARIO DE processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
FISSA udienza DE 20.11.2025 h. 10.15 per la rimessione DEla causa al Collegio per la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione DEle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito DEle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica”.
Pertanto, prima DEla Sentenza di I Grado sul negato ripristino DEl'assegno di mantenimento invocato dalla ha incardinato il giudizio di divorzio nel quale vi è stata temporanea conferma Pt_1 CP_1 DEl'assenza di contributo a favore DEla moglie, ciò ancor prima DEla pubblicazione DEla decisione qui impugnata.
Invero, sino alla decisione sullo status (v. scioglimento DE vincolo coniugale), resta controverso l'assegno di mantenimento DE c.d. coniuge debole;
solo dopo si discute DEla debenza DEl'emolumento divorzile.
18. La Suprema Corte ha sancito - da tempo - il principio secondo cui il Giudice DEla separazione è investito DEla potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica DE contributo di mantenimento per il coniuge ed i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il
Giudice DE divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale oppure istruttoria (v. Cass. n. 27205/2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza (v.
Cass. n. 7547/2020).
Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto DEle statuizioni definitive o provvisorie rese in sede divorzile (v. Cass. n. 1779/2012).
Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento DE passaggio in giudicato, non comporti la cessazione DEla materia DE contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica DEle condizioni di separazione) iniziato anteriormente ed ancora pendente, laddove esista ancora l'interesse di una DEle parti all'operatività DEla pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (v. Cass. nn. 5510 e 5062 DE 2017).
19. Nell'ipotesi che ci interessa, viene in rilievo il lasso temporale compreso fra il Decreto n.
4113/2023 DE Tribunale di Verona pubblicato il 27.06.2023 che ha revocato l'assegno di mantenimento a favore di nonché la pronuncia DE 23.03.2025 con cui sono state Parte_1 assunte le disposizioni provvisorie in sede di divorzio promosso da . Controparte_1
8 Al riguardo, la documentazione medica che la ha prodotto in I Grado [atteso che quella Pt_1 sopravvenuta offerta in II Grado dovrà essere vagliata dal Giudice DE divorzio] risulta a lei sfavorevole non solo perché non “copre” siffatto arco temporale, ma anche perché non viene formulata una diagnosi precisa.
Sono stati dimessi:
- mero prospetto di terapia cronica Xanax 0,25 mg DE 15.11.2023.
- certificato attestante solo sindrome ansioso-depressiva DE 30.01.2024.
- verbale di accesso al Pronto Soccorso DE 10.07.2024 con sintomatologia ansiogena meramente riferita dalla paziente.
20. In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile/rivalutabile ai fini DEla determinazione DEla misura DEl'assegno di mantenimento da parte DE Giudice, qualora venga riscontrata in termini di reale possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.
Grava sempre sul richiedente l'assegno di mantenimento comprovare di non essere in grado di lavorare oppure - ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare - l'onere DEla dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle attitudini professionali.
Il riconoscimento DEl'assegno a causa DEla mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione DE dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone DEl'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (v. Cass. n. 3354/2025).
21. Nel caso in esame, le allegazioni e le prove offerte da a fondamento DEla sua Parte_1 rivendicazione economica sono assolutamente carenti in punto an; di qui la sua inevitabile soccombenza.
22. Non resta che confermare la Sentenza appellata.
23. Le spese DE gravame si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
9 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA a rifondere a le spese DE gravame liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi DEl'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 115/2002, DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte DEl'appellante soccombente DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'Appello, a norma DE comma 1 bis DElo stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 15.09.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
10