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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 843/2024 R. G., promosso da
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
) ivi residente via Carlo Poli 14, con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Massimo Marinelli.
APPELLANTE
contro
nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
), residente in [...], con il patrocinio C.F._2 dell'avv. Giovanni Botti e dell'avv. Alessandra Falvo.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del
Tribunale di Reggio Modena.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 8 maggio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato il 24 agosto 2023, ha domandato, nei Controparte_1
confronti di , la modifica delle condizioni del divorzio relativamente Parte_1
al mantenimento della prole, esponendo:
-che il matrimonio era stato celebrato il 24 maggio 1998 ed erano nati tre figli:
(25/8/2000), 5/9/2001), (9/9/2007); Per_1 Per_2 Per_3
-che la sentenza di divorzio congiunto n. 1437/2020 del 19/11/2020 del Tribunale
Modena prevedeva l'affido condiviso del figlio minorenne;
il pagamento, a Per_3
carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di euro 270,00 per
, di euro 270,00 per di euro 250,00 per (totale euro 790,00); Per_1 Per_2 Per_3
la percezione degli assegni familiari relativi a da parte della madre;
Per_3
-che esso ricorrente aveva dovuto ridurre gli straordinari per motivi di salute ed era,
quindi, diminuito il suo stipendio;
-che i figli maggiorenni e svolgevano lavori saltuari e che era Per_1 Per_2 Per_2
anche titolare di una pensione di invalidità di circa 600,00 euro mensili;
-che, dopo la separazione, aveva dovuto comprare casa e poi aveva dovuto rinegoziare il mutuo (euro 282,00) e fare altri finanziamenti (euro 195,00 + 98,00).
Il ha, quindi, chiesto la riduzione dei contributi, ad euro 200,00 per CP_1
, ad euro 200,00 per e ad euro 100,00 per (vale a dire a Per_1 Per_3 Per_2
complessivi euro 500,00).
Si è costituita la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024, a parziale modifica delle condizioni di divorzio e con decorrenza dalla sentenza stessa, ha pag. 2/10 stabilito che versasse a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo ordinario per il mantenimento dei figli, la somma di 250,00 euro per il minorenne , quella di 200,00 euro per il maggiorenne e quella di Per_3 Per_1
100,00 euro per il maggiorenne importi tutti annualmente rivalutabili sulla base Per_2
dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
del 25 settembre 2019, da intendersi integralmente richiamato;
ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che doveva verificarsi se, sul piano oggettivo, si fossero verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice,
trattandosi di divorzio congiunto;
-che la giurisprudenza era, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implicava l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio;
-che in tanto era possibile provvedere a detta revisione in aumento od in diminuzione in quanto fossero, successivamente al divorzio, mutate le condizioni economico-
patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli,
essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate dalle parti, con successivo controllo del giudice in caso di divorzio congiunto (da ultimo
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12318 in materia di revisione di assegno divorzile);
pag. 3/10 -che, quanto ai figli maggiorenni, doveva ricordarsi che l'art. 337 septies, primo comma,
c.c., che disciplinava la fattispecie di riferimento, stabiliva, come noto, che “Il giudice,
valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”;
-che la Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) aveva analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discuteva;
-che, secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la funzione educativa
del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto,
di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”;
-che, in particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruotava la decisione, imponeva che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo, se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricercasse comunque un'occupazione,
anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi o, se intenzionato a proseguire gli studi, li portasse a termine con impegno “mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”;
-che, quanto all'onere della prova, la decisione in esame aveva precisato: “L'obbligo di
mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo
sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini
dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma
pag. 4/10 di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o
tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della
raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che
questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua
età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di
mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a
configurare il, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con
riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella
ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una
collocazione lavorativa”;
-che la Corte di cassazione, nella pronuncia sopra citata, aveva chiarito che “trascorso
un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè,
certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso
di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di
godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”;
-che alla luce di tali principi doveva essere analizzata la situazione in esame;
pag. 5/10 -che alcuni dei fatti allegati dal ricorrente erano antecedenti alla pronuncia di divorzio e non potevano pertanto essere esaminanti;
-che era provata una riduzione successiva della retribuzione del anche CP_1
se in misura inferiore a quella allegata;
-che risultava, in particolare, che, a seguito di un cambio di mansioni per motivi di salute, la retribuzione del i era ridotta in media da 1.700,00 a 1.500,00 CP_1
euro mensili;
-che la retribuzione di era di euro 1.300,00, somma alla quale Parte_1
doveva aggiungersi quella di euro 300,00 per le provvidenze per il figlio minorenne
; Per_3
che era emerso che dal 1dicembre 2022 il figlio maggiorenne riceveva come Per_2
invalido totale la somma mensile di euro 650,00 circa (v. liquidazione INPS – doc.
senza numero) ed aveva svolto stage e lavori con retribuzioni simboliche (euro 100,00
al mese);
-che l'altro figlio maggiorenne , invalido al 46%, aveva svolto lavori saltuari Per_1
e da ultimo da ottobre 2023 a marzo 2024 un tirocinio presso il Conad con compenso mensile di euro 200,00;
-che il figlio minorenne , pure lui affetto da handicap, frequentava le scuole Per_3
superiori, ed aveva un insegnante di sostegno ed un educatore;
-che per non vi era stata alcuna modifica della situazione;
Per_3
-che, sulla base di tali elementi, doveva affermarsi la parziale fondatezza della domanda del ricorrente di riduzione del contributo per i figli, che poteva essere disposta da complessivi euro 790,00 ad euro 550,00;
pag. 6/10 -che tale somma doveva essere ripartita, in considerazione della diversa situazione dei figli (euro 250,00 per il minorenne , di fatto ridotta rispetto all'importo Per_3
aggiornato del contributo concordato in sede di divorzio;
euro 200,00 per il maggiorenne con invalidità del 46% e capacità di lavoro e di reddito Per_1
limitata; euro 100,00 per il maggiorenne invalido al 100% che percepiva Per_2
dall'INPS la somma mensile di euro 650,00);
-che l'esito complessivo del giudizio consentiva di compensare tra le parti le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando Parte_1
l'esistenza di fatti sopravvenuti rilevanti sia con riferimento alle condizioni economiche del he in relazione ai due figli maggiorenni e CP_1 Per_1 Per_2
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025.
3- L'appello di è fondato e merita integrale accoglimento. Parte_1
Ha errato, intanto, il primo Giudicante a conferire rilevanza alla circostanza della riduzione del reddito mensile di da 1.700,00 Euro a 1.500,00 Controparte_1
Euro, sul presupposto che tale riduzione sia dipesa da cambio di mansioni lavorative,
conseguente a ragioni di salute.
pag. 7/10 Ebbene, la documentazione medica prodotta dall'appellato non fornisce prova della inabilità alle mansioni in precedenza esercitate e, quindi, della non imputabilità
all'appellato della registrata flessione reddituale.
D'altra parte, il licenziamento del intervenuto nel corso del presente CP_1
giudizio di appello, risulta ininfluente, trattandosi di licenziamento disciplinare e,
perciò, ascrivibile a condotte dall'appellato integranti violazione dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro.
4-La sentenza impugnata non risulta, poi, condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto rilevanza, ai fini della decisione sulla istanza di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da , alla percezione, da parte del figlio maggiorenne Controparte_1
(età 23 anni compiuti), invalido al 100%, di prestazione INPS, conseguente a tale Per_2
invalidità, di 650,00 Euro mensili.
La circostanza che benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione Per_2
di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore,
in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del figlio, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337-ter c.c. (vedi Cass. Civ. Sez. I Ord.19 aprile 2023 n.10423).
Con le provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro pag. 8/10 sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
Preme, del resto, sottolineare che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 337 septies comma 2 cc , ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minorenni.
5- Non rilevano, poi, gli stage e i lavori svolti da e (quest'ultimo Per_2 Per_1
invalido al 46%), in ragione del carattere transitorio e simbolico del compenso percepito.
6- In definitiva, in accoglimento dell'appello di e in riforma della Parte_1
impugnata sentenza, deve essere disattesa la domanda di di Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio.
7-La riforma della impugnata sentenza impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
deve essere, pertanto, condannato a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi. Pt_1
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e alla modesta difficoltà della controversia, nella misura minima di seguito indicata:
primo grado 852,00 Euro (213,00 Euro per la fase di studio, 213,00 Euro per la fase introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale); appello 962,00 Euro (268,00 Euro
per la fase introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale).
pag. 9/10 A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% dei compensi liquidati.
All'appellante è, ancora, dovuta, per rimborso di spese vive relative al giudizio di impugnazione, l'ulteriore somma di 147,00 Euro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In riforma della sentenza n.83/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del Tribunale di
Modena, rigetta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da
; Controparte_1
II- Condanna il rimborsare a le spese di entrambi i CP_1 Parte_1
gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 852,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 147,00 Euro per spese vive e 962,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 843/2024 R. G., promosso da
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
) ivi residente via Carlo Poli 14, con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Massimo Marinelli.
APPELLANTE
contro
nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
), residente in [...], con il patrocinio C.F._2 dell'avv. Giovanni Botti e dell'avv. Alessandra Falvo.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del
Tribunale di Reggio Modena.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 8 maggio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato il 24 agosto 2023, ha domandato, nei Controparte_1
confronti di , la modifica delle condizioni del divorzio relativamente Parte_1
al mantenimento della prole, esponendo:
-che il matrimonio era stato celebrato il 24 maggio 1998 ed erano nati tre figli:
(25/8/2000), 5/9/2001), (9/9/2007); Per_1 Per_2 Per_3
-che la sentenza di divorzio congiunto n. 1437/2020 del 19/11/2020 del Tribunale
Modena prevedeva l'affido condiviso del figlio minorenne;
il pagamento, a Per_3
carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di euro 270,00 per
, di euro 270,00 per di euro 250,00 per (totale euro 790,00); Per_1 Per_2 Per_3
la percezione degli assegni familiari relativi a da parte della madre;
Per_3
-che esso ricorrente aveva dovuto ridurre gli straordinari per motivi di salute ed era,
quindi, diminuito il suo stipendio;
-che i figli maggiorenni e svolgevano lavori saltuari e che era Per_1 Per_2 Per_2
anche titolare di una pensione di invalidità di circa 600,00 euro mensili;
-che, dopo la separazione, aveva dovuto comprare casa e poi aveva dovuto rinegoziare il mutuo (euro 282,00) e fare altri finanziamenti (euro 195,00 + 98,00).
Il ha, quindi, chiesto la riduzione dei contributi, ad euro 200,00 per CP_1
, ad euro 200,00 per e ad euro 100,00 per (vale a dire a Per_1 Per_3 Per_2
complessivi euro 500,00).
Si è costituita la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024, a parziale modifica delle condizioni di divorzio e con decorrenza dalla sentenza stessa, ha pag. 2/10 stabilito che versasse a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo ordinario per il mantenimento dei figli, la somma di 250,00 euro per il minorenne , quella di 200,00 euro per il maggiorenne e quella di Per_3 Per_1
100,00 euro per il maggiorenne importi tutti annualmente rivalutabili sulla base Per_2
dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
del 25 settembre 2019, da intendersi integralmente richiamato;
ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che doveva verificarsi se, sul piano oggettivo, si fossero verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice,
trattandosi di divorzio congiunto;
-che la giurisprudenza era, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implicava l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio;
-che in tanto era possibile provvedere a detta revisione in aumento od in diminuzione in quanto fossero, successivamente al divorzio, mutate le condizioni economico-
patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli,
essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate dalle parti, con successivo controllo del giudice in caso di divorzio congiunto (da ultimo
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12318 in materia di revisione di assegno divorzile);
pag. 3/10 -che, quanto ai figli maggiorenni, doveva ricordarsi che l'art. 337 septies, primo comma,
c.c., che disciplinava la fattispecie di riferimento, stabiliva, come noto, che “Il giudice,
valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”;
-che la Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) aveva analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discuteva;
-che, secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la funzione educativa
del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto,
di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”;
-che, in particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruotava la decisione, imponeva che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo, se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricercasse comunque un'occupazione,
anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi o, se intenzionato a proseguire gli studi, li portasse a termine con impegno “mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”;
-che, quanto all'onere della prova, la decisione in esame aveva precisato: “L'obbligo di
mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo
sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini
dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma
pag. 4/10 di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o
tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della
raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che
questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua
età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di
mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a
configurare il
riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella
ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una
collocazione lavorativa”;
-che la Corte di cassazione, nella pronuncia sopra citata, aveva chiarito che “trascorso
un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè,
certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso
di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di
godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”;
-che alla luce di tali principi doveva essere analizzata la situazione in esame;
pag. 5/10 -che alcuni dei fatti allegati dal ricorrente erano antecedenti alla pronuncia di divorzio e non potevano pertanto essere esaminanti;
-che era provata una riduzione successiva della retribuzione del anche CP_1
se in misura inferiore a quella allegata;
-che risultava, in particolare, che, a seguito di un cambio di mansioni per motivi di salute, la retribuzione del i era ridotta in media da 1.700,00 a 1.500,00 CP_1
euro mensili;
-che la retribuzione di era di euro 1.300,00, somma alla quale Parte_1
doveva aggiungersi quella di euro 300,00 per le provvidenze per il figlio minorenne
; Per_3
che era emerso che dal 1dicembre 2022 il figlio maggiorenne riceveva come Per_2
invalido totale la somma mensile di euro 650,00 circa (v. liquidazione INPS – doc.
senza numero) ed aveva svolto stage e lavori con retribuzioni simboliche (euro 100,00
al mese);
-che l'altro figlio maggiorenne , invalido al 46%, aveva svolto lavori saltuari Per_1
e da ultimo da ottobre 2023 a marzo 2024 un tirocinio presso il Conad con compenso mensile di euro 200,00;
-che il figlio minorenne , pure lui affetto da handicap, frequentava le scuole Per_3
superiori, ed aveva un insegnante di sostegno ed un educatore;
-che per non vi era stata alcuna modifica della situazione;
Per_3
-che, sulla base di tali elementi, doveva affermarsi la parziale fondatezza della domanda del ricorrente di riduzione del contributo per i figli, che poteva essere disposta da complessivi euro 790,00 ad euro 550,00;
pag. 6/10 -che tale somma doveva essere ripartita, in considerazione della diversa situazione dei figli (euro 250,00 per il minorenne , di fatto ridotta rispetto all'importo Per_3
aggiornato del contributo concordato in sede di divorzio;
euro 200,00 per il maggiorenne con invalidità del 46% e capacità di lavoro e di reddito Per_1
limitata; euro 100,00 per il maggiorenne invalido al 100% che percepiva Per_2
dall'INPS la somma mensile di euro 650,00);
-che l'esito complessivo del giudizio consentiva di compensare tra le parti le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando Parte_1
l'esistenza di fatti sopravvenuti rilevanti sia con riferimento alle condizioni economiche del he in relazione ai due figli maggiorenni e CP_1 Per_1 Per_2
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025.
3- L'appello di è fondato e merita integrale accoglimento. Parte_1
Ha errato, intanto, il primo Giudicante a conferire rilevanza alla circostanza della riduzione del reddito mensile di da 1.700,00 Euro a 1.500,00 Controparte_1
Euro, sul presupposto che tale riduzione sia dipesa da cambio di mansioni lavorative,
conseguente a ragioni di salute.
pag. 7/10 Ebbene, la documentazione medica prodotta dall'appellato non fornisce prova della inabilità alle mansioni in precedenza esercitate e, quindi, della non imputabilità
all'appellato della registrata flessione reddituale.
D'altra parte, il licenziamento del intervenuto nel corso del presente CP_1
giudizio di appello, risulta ininfluente, trattandosi di licenziamento disciplinare e,
perciò, ascrivibile a condotte dall'appellato integranti violazione dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro.
4-La sentenza impugnata non risulta, poi, condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto rilevanza, ai fini della decisione sulla istanza di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da , alla percezione, da parte del figlio maggiorenne Controparte_1
(età 23 anni compiuti), invalido al 100%, di prestazione INPS, conseguente a tale Per_2
invalidità, di 650,00 Euro mensili.
La circostanza che benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione Per_2
di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore,
in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del figlio, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337-ter c.c. (vedi Cass. Civ. Sez. I Ord.19 aprile 2023 n.10423).
Con le provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro pag. 8/10 sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
Preme, del resto, sottolineare che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 337 septies comma 2 cc , ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minorenni.
5- Non rilevano, poi, gli stage e i lavori svolti da e (quest'ultimo Per_2 Per_1
invalido al 46%), in ragione del carattere transitorio e simbolico del compenso percepito.
6- In definitiva, in accoglimento dell'appello di e in riforma della Parte_1
impugnata sentenza, deve essere disattesa la domanda di di Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio.
7-La riforma della impugnata sentenza impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
deve essere, pertanto, condannato a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi. Pt_1
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e alla modesta difficoltà della controversia, nella misura minima di seguito indicata:
primo grado 852,00 Euro (213,00 Euro per la fase di studio, 213,00 Euro per la fase introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale); appello 962,00 Euro (268,00 Euro
per la fase introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale).
pag. 9/10 A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% dei compensi liquidati.
All'appellante è, ancora, dovuta, per rimborso di spese vive relative al giudizio di impugnazione, l'ulteriore somma di 147,00 Euro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In riforma della sentenza n.83/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del Tribunale di
Modena, rigetta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da
; Controparte_1
II- Condanna il rimborsare a le spese di entrambi i CP_1 Parte_1
gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 852,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 147,00 Euro per spese vive e 962,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
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