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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/07/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2248/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2248/2024 promossa da:
, Cod. Fis. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, Cod. Fis. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Di Tolve, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data
02/07/2018 a Barile (PZ) precisando che dall'unione non erano nati figli e che il rapporto coniugale negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 170/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti e a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Barile (PZ);
2)Relativamente all'aspetto economico, percependo entrambi i coniugi un reddito, vi è espressa quanto reciproca rinuncia al mantenimento;
3) Relativamente ai beni patrimoniali, valgono le condizioni di cui al verbale di separazione che qui si devono intendere integralmente riportate e trascritte e si precisa che non vi sono altri beni in comune tra Loro, dichiarando altresì di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale.
4) I coniugi si danno reciproco consenso fin d'ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
5) I coniugi dichiarano di non pretendere più nulla l'uno dall'altro a nessun titolo avendo già definito ogni rapporto economico;
Con ogni conseguente statuizione di legge.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni a tale scopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale in data 19/12/2024, all'esito della comparizione innanzi alla Presidente in data 20/11//2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Infine, le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue, anche valutata la loro positiva attuazione all'esito della separazione in cui detto regime ha già trovato attuazione.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Barile (PZ) in data 02/07/2018 tra Pt_1
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in parte
[...] CP_1 motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di BARILE
(PZ) (atto n. 1, parte I, dell'anno 2018);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli