Versione
10 marzo 1992
10 marzo 1992
Art. 10. 1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 3/1976 , cosi come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Divieto di iscrizioni in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti). Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
Nel caso di variazione dello stato giuridico- professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione,a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.
Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figurano iscritti prima dell'espatrio.
Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare,ovvero e' sospeso dall'albo".
"Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 3/1976 , cosi come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Divieto di iscrizioni in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti). Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
Nel caso di variazione dello stato giuridico- professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione,a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.
Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figurano iscritti prima dell'espatrio.
Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare,ovvero e' sospeso dall'albo".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 02/05/2023, n. 514Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 21.11.2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente TRA Parte_1 Parte_2 [...] e Pt_3 , con l'avv. Giampiero Galvagno OPPONENTI E Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Luca Pompei e Lorenzo Innocenzi OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto …Leggi di più...
- fideiussione·
- rinuncia eredità·
- art. 2697 cod. civ.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 645 cod. proc. civ.·
- successione mortis causa·
- principio semel heres semper heres·
- onere della prova·
- accettazione tacita eredità·
- art. 476 cod. civ.