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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.263/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Minio e Parte_1
Irene ER.
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Castiglione e Rosa Mineo.
- APPELLATA –
Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Accolla e Federica Cumbo.
[...]
Oggetto: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 10.9.2010 conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento G.L., la la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
riferendo: Controparte_2
- di avere lavorato indistintamente alle dipendenze delle tre società convenute sin dal luglio 2013, ma di essere stato regolarmente assunto (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento, da ultimo, al IV° livello retributivo del CCNL commercio confcommercio) dalla sola dal 4.10.2013 al Controparte_1
31.01.2018, data del suo licenziamento;
- di essersi occupato, insieme alla compagna , di alcune stazioni di servizio, Persona_1 site nei Comuni di Calatabiano, Trappeto, Misterbianco, stradale Per_2 - di avere sempre svolto mansioni rientranti nel primo livello del CCNL cit.,
(sovraintendere alle operazioni di scarico del carburante all'interno della cisterna della stazione verificandone e contabilizzandone la quantità immessa dal fornitore;
effettuare gli ordini di rifornimento del carburante;
controllare i prezzi della concorrenza e variare, su indicazione dell'ing. , i prezzi di vendita;
gestire i rapporti con i Parte_2 dipendenti delle società resistenti addetti al rifornimento del carburante delle stazioni di servizio summenzionate;
controllare gli impianti, verificando il funzionamento delle cisterne, delle pompe, delle colonnine, delle telecamere di sicurezza, degli allarmi;
sollecitare, se necessario, l'intervento degli addetti alla manutenzione;
occuparsi della contabilità delle stazioni di servizio;
prelevare il denaro contante contenuto nelle colonnine del self service e quello ricevuto dagli addetti alle pompe;
predisporre le distinte di versamento e procedere al versamento presso gli istituti di credito;
intrattenere i rapporti con la dogana, i vigili del fuoco, con le amministrazioni comunali, nonché con la ENI e la
ESSO);
- di avere osservato un orario di lavoro maggiore rispetto alle 45 ore previste dal CCNL
(segnatamente dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 18.30/19.00, intervenendo spesso anche oltre l'orario indicato;
dal 29 novembre 2017 anche nella giornata di sabato dalle ore 6.00 sino alle ore 17.00) a fronte di un riconoscimento solo parziale dell'indennità per straordinario;
di non avere mai goduto delle ferie e dei permessi e delle festività; di non avere mai percepito l'indennità di cassa e maneggio di denaro;
di non avere conseguito né l'indennità di mancato preavviso, né il TFR e le altre indennità di fine rapporto;
- di essere stato licenziato a far data dal 31.01.2018 con comunicazione del 26.01.2018
“per riassetto societario” e di avere impugnato il provvedimento di recesso datoriale innanzi al Tribunale di Agrigento.
Tanto premesso chiedeva, previo inquadramento nel superiore primo livello del CCNL commercio confcommercio sin dal terzo mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, la condanna delle tre società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre l'indennità per lavoro straordinario ordinario e festivo, permessi, ferie, indennità di cassa e maneggio denaro, mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso, maggiorazione
Tfr.
L'adito magistrato, nel pieno contraddittorio delle parti, con sentenza n.965/2022, rigettava il ricorso, rilevando che: Con
- con verbale di conciliazione sottoscritto presso l di Agrigento in data 7.10.2020, non impugnabile ex art.2113 c.c. perché stipulato in sede protetta, le parti avevano espressamente riconosciuto e definito in via transattiva sia la durata temporale del rapporto dal 04.10.2013 al 31.01.2018, sia l'inquadramento del come impiegato di livello Pt_1
4 del CCNL applicato, sia l'orario a tempo pieno, sia l'ammontare dell'importo complessivo (euro 9.000,00), poi liquidato, a tacitazione di ogni pretesa a titolo di indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti, di indennità sostitutiva permessi
ROL, di indennità sostitutiva di preavviso, di mensilità aggiuntive;
- non individuandosi alcun profilo di invalidità del verbale, in calce al quale entrambe le parti avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali predette in riferimento al rapporto di lavoro oggetto della controversia, era preclusa all'autorità giudiziaria ogni indagine che involva le poste già coperte dall'accordo transattivo;
Contr
- il predetto accordo non riguardava dal lato datoriale la sola firmataria ma tutte le società resistenti, essendo ormai riconosciuta (giusta sentenza n. 08/2021 della Sezione
Lavoro della Corte di Appello di Palermo emessa fra le stesse parti del presente giudizio all'esito della causa per impugnativa del licenziamento avviata dal ) la sussistenza Pt_1 di un rapporto di codatorialità fra il ricorrente e le odierne appellate e operando tra condebitori solidali il disposto dell'art. 1304 comma I c.c.;
- non può trovare accoglimento neppure la richiesta di pagamento dell'indennità per lavoro straordinario (cioè l'unica posta rivendicata nell'odierno giudizio e non ricompresa nella transazione del 7.10.2020), eccedente quello dichiarato e retribuito, non avendo il lavoratore fornito sufficiente prova di aver lavorato oltre l'orario normale, stante la scarsa credibilità dell'unica teste a conforto (la ER legata all'epoca da una relazione sentimentale con il e a sua volta attrice in analoghi processi incoati nei confronti Pt_1 delle società resistenti) e l'inconferenza delle email prodotte in atti perché provenienti dal lavoratore e inidonee a ricostruire in modo preciso e dettagliato quale fosse l'orario di lavoro effettivo del ricorrente;
- sebbene dall'istruttoria orale fosse emerso con verosimile certezza che il ricorrente maneggiasse denaro prelevandolo dalle colonnine delle stazioni, o ricevendolo brevi manu dai “pompisti”, per poi versarlo presso gli istituti di credito, non era stato provato (né, a monte, invero, era stato allegato e dedotto) che il avesse “piena e completa Pt_1 responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”, come richiesto dalla contrattazione collettiva di comparto.
2) Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
29.03.2023, , lamentando: Parte_1
- l'erronea interpretazione del contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto avanti Contr l' fra il e la laddove da una Controparte_5 Pt_1 lettura della propedeutica denuncia presentata dal lavoratore all' , diretta CP_5 esclusivamente ad ottenere il pagamento di somme non contestabili, in quanto risultanti dall'ultimo statino paga, risulterebbe evidente che “Nessuna domanda relativa al superiore inquadramento ed alle sue conseguenze in termini retribuzione diretta ed indiretta, all'indennità per lavoro straordinario ed all'indennità per maneggio di denaro, è stata oggetto della denuncia, né di conciliazione, né di rinuncia”;
- la violazione dell'art.116 c.p.c. non comprendendosi “come mai il Giudice abbia potuto ammettere strumenti istruttori diretti ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori se,
a monte, abbia poi ritenuto non coltivabile la domanda diretta a riconoscere un inquadramento professionale nel cui alveo rientrano proprio le superiori mansioni, che ha reputato di dover accertare”; - il diritto ad essere inquadrato al primo livello del ccnl commercio confcommercio, essendo inequivocabilmente emerso all'esito dell'espletata prova testimoniale (convergenti dichiarazioni di e ER) e della documentazione in atti (in Tes_1 particolare i rapporti della contabilità giornaliera e le distinte di prelevamento dei trasporti di valori), lo svolgimento di mansioni superiori per avere il operato con piena Pt_1 autonomia, seguendo solo le direttive generali provenienti dall'Ing. CP_2
(rappresentante legale della;
Controparte_2
- il diritto all'indennità per lavoro straordinario, stante l'assenza di contraddizioni nella deposizione delle teste ER e le numerose e-mail in cui l'appellante dialogava con l'Ing. , “in orari palesemente non lavorativi”, in merito a problematiche CP_2 relative alla gestione degli impianti di erogazione del carburante;
- che alcune e-mail inviate dal Sig. nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013 Pt_1 consentirebbero di collocare l'inizio del rapporto di lavoro “ben prima della regolarizzazione dello stesso”;
- di avere dimostrato (cfr. deposizione ER) di non aver fruito di ferie, permessi e festività.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 24.2.2025, la , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse ragioni di gravame e chiedendo la conferma della sentenza.
Con unica memoria del 5.3.2025 si sono costituite la e la Controparte_3 [...]
anch'esse domandando il rigetto dell'appello. Controparte_6
Indi, all'udienza del 6.3.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
3) Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ritiene il Delfino che la conciliazione intercorsa con la CP_1 Controparte_1 sottoscritta il 7.10.2020 innanzi all' , non Controparte_5 avrebbe avuto ad oggetto “nessuna domanda relativa al superiore inquadramento ed alle sue conseguenze”. Se, infatti, egli aveva “chiesto di poter addivenire ad una conciliazione di somme non contestabili, in quanto risultanti dall'ultimo statino paga, è del tutto ovvio che abbia dovuto indicare il formale inquadramento risultante dall'ultimo statino paga, così come è evidente che sia stato indotto ad anticipare i termini dell'instaurando processo per motivi eminentemente economici, essendo stato licenziato”. Tale assunto non può essere condiviso in quanto:
- fondato su una serie di assiomatiche considerazioni riconducibili a personali e non manifeste valutazioni del lavoratore, come tali prive di oggettivo riscontro e giuridica rilevanza;
- la circostanza che il ricorrente avesse compulsato l dimostra che Controparte_5 le rivendicate somme erano tutt'altro che non contestate, così come non si comprende la necessità di “anticipare i termini dell'istaurando processo” da parte di un lavoratore che avendo ricevuto il TFR e la retribuzione base in costanza di rapporto non sembrava versare all'epoca in condizioni di particolare indigenza economica;
- le odierne rivendicazioni retributive si fondano su presupposti (asserito svolgimento di mansioni superiori, costante espletamento di lavoro straordinario, sistematica inosservanza datoriale all'obbligo di pagamento dell'indennità per ferie e festività non godute) ben noti al già al momento della presentazione della denuncia Pt_1 all' del lavoro e rispetto ai quali, nella medesima denuncia, egli non si riservava CP_5 di agire in futuro;
- la delimitazione contenutistica della conciliazione non può essere rimessa alla denuncia, documento di mero avvio di un iter procedimentale destinato a coinvolgere l'intero assetto dei rapporti economici fra lavoratore e datore, ma al contenuto del verbale di conciliazione quale atto di definitiva consacrazione e pubblica rilevanza dell'effettiva indicazione dei confini dell'accordo negoziale intercorso fra i contendenti. Tanto premesso nella conciliazione in atti (doc.2 della produzione di primo grado della società convenuta) si legge:
“Il Conciliatore, dopo ampia discussione, dà atto che le parti si accordano sulla seguente proposta conciliativa:
➢ periodo di lavoro riconosciuto e concordato tra le parti: dal 04.10.2013 al 31.01.2018;
➢ qualificazione del rapporto di lavoro: subordinato e retribuito, mansioni svolte impiegato liv. 4°;
➢ orario di lavoro: tempo pieno;
➢ somma complessiva concordata di imputare alle sottostanti voci della proposta conciliativa €9000,00 al netto di oneri fiscali e contributivi;
➢ € 3.800,00 per indennità sostitutiva per ferie non godute, €1400,00 per indennità sostitutiva permessi e Rol non goduti, €1000,00 per ratei mensilità aggiuntive, €2800,00 per indennità sostitutiva di preavviso. Sono, dunque, le parti liberamente (si tratta di una conciliazione in sede protetta e nell'atto stesso erano immediatamente riscontrabili la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni"), volontariamente (al lavoratore erano già ben note le condizioni legittimanti un superiore inquadramento professionale ovvero un anticipato inizio del rapporto di lavoro) e consapevolmente (le espressioni lessicali utilizzatore dall'organo conciliatore sono di immediata e trasparente comprensione, cosicché l'odierno appellante era nelle condizioni di sapere a quale diritto stava rinunciando e in quale misura), a tracciare con assolta chiarezza il contenuto della conciliazione.
E' dunque preclusa al ogni successiva rivendicazione giudiziaria in ordine alle Pt_1 medesime voci (nello specifico durata del rapporto di lavoro, qualificazione contrattuale del lavoratore, indennità per ferie non godute, indennità sostitutiva permessi e Rol non goduti, mensilità aggiuntiva, indennità di mancato preavviso) oggetto della superiore conciliazione. Si legge, inoltre, in calce al verbale: “Con la puntuale esecuzione di quanto concordato, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali sopra riportate, in riferimento al rapporto di lavoro oggetto della presente controversia e al periodo lavorativo riconosciuto da entrambe le parti”. Espressioni che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante (il quale trascrive in ricorso solo una parte del paragrafo), sono inequivocabilmente dirette a certificare la rinuncia del lavoratore a pretendere alcunché in merito a tutte le causali, riferibili al rapporto di lavoro alla sua durata e al suo contenuto, come riconosciute dagli stipulanti quale oggetto della conciliazione.
4) Deve essere del pari disatteso il secondo motivo d'appello laddove la circostanza che il giudice di primo giudice abbia ammesso le prove orali vertenti anche sul diverso inquadramento del lavoratore, è circostanza irrilevante e comunque inidonea a certificare una presunta “impermeabilità della domanda relativa al diritto al superiore inquadramento rispetto agli effetti della conciliazione”. Basti por mente alla diversa identificazione soggettiva del magistrato che ha adottato l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata, nonché all'ovvia considerazione per cui la decisione conclusiva è il frutto di un definitivo esame del complessivo iter processuale che può anche portare il decidente a rimeditazioni rispetto a precedenti valutazioni.
La ventilata illogicità può al più inficiare la motivazione di una sentenza, patologia invero neppure specificamente dedotta dalla difesa del , ma non certo obbligare il Pt_1 decidente a spiegare le “ragioni” [peraltro meramente ipotizzate dal ricorrente] “per le quali abbia abdicato alla primigenia valutazione della prova documentale”.
5) Non può trovare accoglimento neppure la terza ragione di gravame.
Come è noto (ex multis Cass. n.16150 del 19/06/2018) a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso per lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere probatorio
(Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice
(Cass. 29 gennaio 2003, n.1389) e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n.12434).
Rigoroso onere probatorio non adeguatamente osservato dal . Pt_1
Invero la teste già dipendente dal 2013 al 2018 delle appellate, riferiva Testimone_2 all'udienza dell'1.12.2021 “Se non erro in base ad un accordo non contrattualizzato, sia io che il ricorrente avremmo dovuto rispettare un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolato in 5 giorni lavorativi. In realtà lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 del mattino fino alle 19.00 se non vi erano problemi, non c'era pausa pranzo, sabato e domenica all'inizio erano liberi l'ultimo periodo abbiamo lavorato anche il sabato mattina. In realtà anche la domenica sera lavoravamo perché ci trasferivamo negli impianti per prelevare il denaro accumulato negli accettati. Di notte poteva capitare che si azionasse l'allarme per svariate ragioni e tramite un applicativo presente nel cellulare controllavamo le condizioni dell'impianto in media un paio di volte a settimana dovevamo recarci anche di notte nell'impianto per problematiche che insorgevano”. Le dichiarazioni della ER - teste sulla cui attendibilità aleggia qualche dubbio non solo perché già legata all'appellante da una relazione sentimentale (“In passato siamo stati fidanzati”), ma anche perché ha avviato più giudizi nei confronti delle appellate (“Ho delle cause pendenti con le società resistenti”) – oltre a porsi in parziale contrasto con quanto dedotto dal in ricorso (la ER riferisce di un orario settimanale concordato Pt_1 pari a 40 ore a settimana, per il ricorrente, invece, l'orario di lavoro ordinario era fissato in 45 ore a settimana) non hanno trovato riscontro né nelle deposizioni degli altri due testi, né nelle numerose mai allegate al documento n.21 della produzione di primo grado del lavoratore.
Sotto il primo profilo inconferenti sono i ricordi sia di [in grado di Testimone_3 riferire solo per gli anni 2016 e 2017] - stante la sporadicità delle occasioni nelle quali avrebbe visto il recarsi, fuori dall'orario di lavoro, presso la stazione di servizio Pt_1 di Misterbianco al fine di disattivare (“Di notte mi capitava di vedere …” ) – sia di
[la cui presenza sui luoghi si ferma al 2016] riportando egli circostanze Parte_3 riferitegli dal ricorrente (“Non so l'orario di servizio che avrebbe dovuto rispettare il ricorrente, so che lui si lamentava perché diceva che lavorava sempre tutti i giorni e veniva chiamato anche di notte, quando si verificavano allarmi. Non so dire se lo straordinario gli veniva riconosciuto”). Per quanto riguarda le numerose mail allegate alla produzione di parte si osserva che:
- si tratta nella quasi totalità di messaggi redatti ed inviati dallo stesso;
Pt_1
- in alcune e-mail il ricorrente descrive, secondo una ricostruzione individuale, l'attività svolta nelle corrispondenti giornate e solo occasionalmente narra di vicende che si sarebbero svolte al di fuori del programmato orario di lavoro;
- irrilevanti sono gli orari di invio delle e-mail, perché certificanti solo il momento della spedizione del messaggio, non certo la contestualità temporale delle incombenze lavorative ivi narrate.
6) Risulta infondata anche l'ultima ragione di gravame. Ogni questione relativa all'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro (assertivamente anticipata dal di circa tre mesi rispetto alla formale regolarizzazione dello stesso) Pt_1 ovvero al diritto all'indennità per permessi e ferie non godute (nella misura corrispondente alla differenza rispetto a quanti già liquidatogli in misura corrispondente al meno elevato inquadramento), è assorbita, per i motivi innanzi illustrati, dalla conciliazione sottoscritta inter partes innanzi all' . Controparte_5
La richiesta di pagamento dell'indennità per le festività non godute, voce ictu oculi estranea alla conciliazione in parola, non può trovare accoglimento, perché fondata sulle sole dichiarazioni della teste ER la cui rilevanza probatoria, in conformità alle argomentazioni illustrate al punto 5), in assenza di ulteriori riscontrati, è stata già sostanzialmente esclusa. Fra l'altro la domanda in oggetto appare generica nella sua allegazione non specificando mai l'istante il numero esatto delle presunte “festività lavorate” (“Inoltre la parte ricorrente ha lavorato anche nel corso delle festività previste dall'art.142 del ccnl cit., fatta eccezione per il giorno 25 dicembre o, in alternativa, per il giorno 26 dicembre”) e permanendo la medesima genericità nei ricordi della teste ER (“si lavorava nei giorni festivi a meno che non ricadessero di domenica”), anche perché non è detto che il 25 o il 26 dicembre - giornate di lavoro secondo la teste, in quanto non sempre coincidenti con la domenica - erano, invece, giorni di riposo secondo la prospettazione dell'appellante.
7) Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
, parte soccombente, deve essere condannato al pagamento in Parte_1 favore della e della Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
[...]
Per completezza espositiva preme osservare come l'erronea declaratoria nell'originario dispositivo della contumacia della - come già emendata da questo collegio Controparte_3 con provvedimento ex art.287 c.p.c. del 25/28.03.2025 - appare inconferente ai fini di un'implementazione delle spese di lite già liquidate in favore della Controparte_2
per essersi entrambe le società costituite in appello con Controparte_2 un'unica memoria e avvalendosi del patrocinio dei medesimi difensori.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle part costitute, conferma la sentenza n.965/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento il 13 dicembre 2022.
Condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente Controparte_1 grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Condanna l'appellante a rifondere e alla Controparte_2 le spese del presente grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco