Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 18429/2024
ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18429 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
Parte_1 C.F. 1(nata a [...] il [...] - C.F. 1) rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. C.F. 2 ), residente in [...]
Napoli alla via Santa Maria Francesca n. 1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio con Con ricorso depositato in data 5.09.2024 Parte_1
,
a Napoli il 16.09.1978 e che dalla loro relazione erano nati tre figli: CP_2 Controparte_1
CP_3 e Per_1 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentava la volontà di separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi con previsione in suo favore di un assegno mensile di € 400,00 oltre aggiornamento ISTAT quale contributo al mantenimento a carico del marito.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 25.03.2025 compariva solo la ricorrente la quale si riportava al ricorso introduttivo. Il resistente, benchè regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ne dichiarava la contumacia.
Nell'adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e prevedeva provvisoriamente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di importo pari ad
Euro 250,00 mensili.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 1^ co. c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da alcuni mesi, come dichiarato dalla ricorrente in udienza, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo provato i presupposti della domanda proposta e quindi in primo luogo i redditi propri e quelli del coniuge nè una disparità economica tra le parti, la domanda quindi non può che essere rigettata.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Parte_1 contro Controparte_1 cosìIl Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da provvede:
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 (atto n.639, parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1978);
Rigetta nel resto,
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino