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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA GI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1657/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Biorelli 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004848000 RECUPERO TICKET 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004848000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001904737000 RECUPERO TICKET 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000140960000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (Agente della riscossione), opposizione per l'annullamento – previa sospensiva della comunicazione preventiva fermo amministrativo su autovettura Fiat Seicento 1.1., targata Targa_1, documento n. 03080202400004848000, fascicolo n. 2024/000030642, del 02.02.2024 e notificato in data 10.03.2024, relativamente a cartella di pagamento n. 03020170001904737000, asseritamente notificata in data 14.02.2019, avente ad oggetto il recupero di due ticket emessi dall'Società_1 di Catanzaro nell'anno 2013, per un totale pari a € 102,92, nonché la cartella di pagamento n. 03020230000140960000, asseritamente notificata in data 26.08.2023, avente per oggetto l'omesso versamento di un contributo unificato emesso dal Tribunale Ordinario di
Catanzaro – Ufficio Recupero Crediti nell'anno 2022, per un totale di € 50,68.
Assumeva parte ricorrente che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla per mancata notifica delle cartelle presupposte e per intervenuta prescrizione, deduceva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, eccependo l'omessa vocatio dell'Ente impositore, facendo rilevare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito descritte.
Deduce parte ricorrente la mancanza notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato con conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Preliminarmente si rileva che il preavviso di fermo impugnato risulta avere ad oggetto, oltre alle cartelle dedotte da parte ricorrente (per un importo complessivo pari ad euro 153,60), anche altra cartella relativa contravvenzioni al codice della strada (per euro 904,08) la cui giurisdizione è sottratta a questa Corte.
Orbene, Ricorrente l'ho messa notifica delle cartelle presupposte essendo questa avvenuta ad un indirizzo errato e non a quello effettivo in cui tra l'altro risulta correttamente notificato il preavviso impugnato.
Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto certificato storico di residenza a sostegno della propria deduzione.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la notifica sia stata eseguita nelle forme della notifica a persona irreperibile poiché, per come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata, tra l'altro non oggetto di querela di falso, il destinatario risultava trasferito.
La notifica di una cartella esattoriale a un destinatario "trasferito" è valida se il messo notificatore ha svolto ricerche effettive e documentate (anagrafiche, vicini, ecc.) per accertare l'irreperibilità assoluta nel
Comune e, se correttamente eseguita (deposito in Comune), la notifica si perfeziona dopo 8 giorni.
Nel caso di specie la suddetta procedura risulta correttamente adempiuta.
Ne deriva che poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei perentori termini di legge (60 giorni ex artt. 21 D.Lgs 546/1992 e 1, comma 792, L. n. 160/2019), gli atti predetti (ed il loro contenuto relativo al merito della pretesa del credito) sono divenuti definitivi, con conseguente rigetto di ogni contestazione in merito all'atto presupposto, essendo il preavviso di fermo amministrativo impugnato censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022).
L'eccezione di prescrizione, dunque, può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Poiché le cartelle risultano notificate in data 14.02.2019 (cartella 03020170001904737000) e 26.08.2023
(cartella 03020230000140960000) e il preavviso di fermo in data 10.03.2024, appare evidente come alcuna prescrizione sia maturata.
Quanto al dedotto difetto di motivazione del latte impugnato, occorre rilevare che il motivo di impugnazione risulta infondato atteso che il preavviso di fermo è legittimo se indica i numeri delle cartelle esattoriali presupposte, anche senza riesporre la natura del credito posto che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto impositivo autonomo, ma si inserisce in una sequenza procedimentale che inizia con la notifica delle cartelle esattoriali. Queste ultime contengono già tutti i dettagli sulla natura del debito, sull'ente creditore e sulle somme richieste (Cassazione Civile Sez. 5 Ordinanza Num. 32081 Anno
2025).
Alla stregua della documentazione prodotta alcuna prescrizione risulta maturata.
A tanto consegue il rigetto del motivo del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA GI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1657/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Biorelli 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004848000 RECUPERO TICKET 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004848000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001904737000 RECUPERO TICKET 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000140960000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (Agente della riscossione), opposizione per l'annullamento – previa sospensiva della comunicazione preventiva fermo amministrativo su autovettura Fiat Seicento 1.1., targata Targa_1, documento n. 03080202400004848000, fascicolo n. 2024/000030642, del 02.02.2024 e notificato in data 10.03.2024, relativamente a cartella di pagamento n. 03020170001904737000, asseritamente notificata in data 14.02.2019, avente ad oggetto il recupero di due ticket emessi dall'Società_1 di Catanzaro nell'anno 2013, per un totale pari a € 102,92, nonché la cartella di pagamento n. 03020230000140960000, asseritamente notificata in data 26.08.2023, avente per oggetto l'omesso versamento di un contributo unificato emesso dal Tribunale Ordinario di
Catanzaro – Ufficio Recupero Crediti nell'anno 2022, per un totale di € 50,68.
Assumeva parte ricorrente che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla per mancata notifica delle cartelle presupposte e per intervenuta prescrizione, deduceva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, eccependo l'omessa vocatio dell'Ente impositore, facendo rilevare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito descritte.
Deduce parte ricorrente la mancanza notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato con conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Preliminarmente si rileva che il preavviso di fermo impugnato risulta avere ad oggetto, oltre alle cartelle dedotte da parte ricorrente (per un importo complessivo pari ad euro 153,60), anche altra cartella relativa contravvenzioni al codice della strada (per euro 904,08) la cui giurisdizione è sottratta a questa Corte.
Orbene, Ricorrente l'ho messa notifica delle cartelle presupposte essendo questa avvenuta ad un indirizzo errato e non a quello effettivo in cui tra l'altro risulta correttamente notificato il preavviso impugnato.
Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto certificato storico di residenza a sostegno della propria deduzione.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la notifica sia stata eseguita nelle forme della notifica a persona irreperibile poiché, per come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata, tra l'altro non oggetto di querela di falso, il destinatario risultava trasferito.
La notifica di una cartella esattoriale a un destinatario "trasferito" è valida se il messo notificatore ha svolto ricerche effettive e documentate (anagrafiche, vicini, ecc.) per accertare l'irreperibilità assoluta nel
Comune e, se correttamente eseguita (deposito in Comune), la notifica si perfeziona dopo 8 giorni.
Nel caso di specie la suddetta procedura risulta correttamente adempiuta.
Ne deriva che poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei perentori termini di legge (60 giorni ex artt. 21 D.Lgs 546/1992 e 1, comma 792, L. n. 160/2019), gli atti predetti (ed il loro contenuto relativo al merito della pretesa del credito) sono divenuti definitivi, con conseguente rigetto di ogni contestazione in merito all'atto presupposto, essendo il preavviso di fermo amministrativo impugnato censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022).
L'eccezione di prescrizione, dunque, può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Poiché le cartelle risultano notificate in data 14.02.2019 (cartella 03020170001904737000) e 26.08.2023
(cartella 03020230000140960000) e il preavviso di fermo in data 10.03.2024, appare evidente come alcuna prescrizione sia maturata.
Quanto al dedotto difetto di motivazione del latte impugnato, occorre rilevare che il motivo di impugnazione risulta infondato atteso che il preavviso di fermo è legittimo se indica i numeri delle cartelle esattoriali presupposte, anche senza riesporre la natura del credito posto che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto impositivo autonomo, ma si inserisce in una sequenza procedimentale che inizia con la notifica delle cartelle esattoriali. Queste ultime contengono già tutti i dettagli sulla natura del debito, sull'ente creditore e sulle somme richieste (Cassazione Civile Sez. 5 Ordinanza Num. 32081 Anno
2025).
Alla stregua della documentazione prodotta alcuna prescrizione risulta maturata.
A tanto consegue il rigetto del motivo del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, oltre accessori come per legge.